17 Gennaio 2017

Distacco transnazionale: la circolare Inl

di Fabrizio Nativi

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare n. 1/2017, relativa al distacco intracomunitario.

La circolare chiarisce che il campo di applicazione abbraccia anche i distacchi operati da soggetti stabiliti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

Quanto al settore trasporto, l’Ispettorato ribadisce che si configura un’ipotesi di distacco solo in caso di somministrazione di lavoro o di cabotaggio.

L’Inl puntualizza che l’elusione della normativa, nel distacco intracomunitario, può manifestarsi nella non genuinità dell’appalto, ovvero nella non genuinità della transnazionalità del servizio (il distaccante è solo fittiziamente stabilito all’estero), ovvero ancora nella non temporaneità di presenza del lavoratore (di fatto assunto sul territorio del paese di esecuzione delle prestazioni).

Nelle suddette fattispecie di distacco non genuino il rapporto di lavoro deve essere ricondotto in capo all’effettivo utilizzatore, applicando tutta la disciplina lavoristica e previdenziale del paese di esecuzione delle prestazioni e cioè quella italiana, non prima però di aver ottenuto dallo Stato di provenienza l’annullamento del modello A1, tramite l’Inps.

Il rapporto di lavoro non potrà essere considerato “in nero”, ma sarà applicata la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione a carico del distaccante e del distaccatario, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016.

Quanto alle condizioni di lavoro applicabili al lavoratore distaccato la circolare dettaglia la composizione del salario minimo, ricostruito come la somma della paga base, Edr, anzianità di servizio, superminimi eventuali, compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di distacco, indennità di trasferta.

Applicabili al distacco transnazionale anche i regimi di responsabilità solidale previsti nel nostro ordinamento per l’appalto, la somministrazione o il trasporto merci.

 

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