17 Maggio 2017

Ispezioni dopo l’Ispettorato del lavoro: una, nessuna, centomila

di Fabrizio Vazio

Si susseguono le disposizioni di Ispettorato del lavoro, Inps e Inail in materia ispettiva: l’avvio dell’INL non ha portato all’ispezione unica, ma, per certi versi, all’accentuarsi delle differenze, pur se il coordinamento tra gli enti vuole essere più incisivo.

 

Premessa

L’idea di partenza che ha portato alla nascita dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ovvero l’organo che coordina le attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza svolte dagli ispettori delle ex DTL, dell’Inps e dell’Inail, era quella di aumentare il numero di verifiche attraverso l’osmosi delle conoscenze.

In altre parole, il programma sembrava essere quello di giungere all’ispettore in grado di esaminare le materia:

  • lavoristica;
  • previdenziale.
  • assicurativa.

Si trattava di un programma certamente non di breve periodo, ma in grado, in teoria, di realizzare un significativo plusvalore:

  • per il sistema dei controlli, perché ne avrebbe potuto aumentare il numero, a parità di funzionari;
  • per le aziende, perché in unico controllo sarebbero state esaminate tutte le fattispecie, senza reiterazioni di sorta.

In realtà, la complessità della materia e la presenza in campo di soggetti diversi con ambiti di controllo differenti hanno per ora limitato i benefici. Vero è che le competenze di tutto il personale ispettivo sono oggi uguali: infatti, ai funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, ma per ora ha preso avvio solo il coordinamento tra gli enti e nulla più.

Vediamo, anche alla luce della nota INL del 13 aprile 2017 e della precedente del 27 marzo 2017, le questioni aperte che hanno un impatto sulle aziende e sugli operatori.

 

I quesiti e le risposte

Cosa controlleranno, ordinariamente, gli ispettori INL? E quelli di Inps e Inail?

Come detto, in teoria le competenze tra i funzionari ispettivi sono uguali, tuttavia ogni Ente continuerà a effettuare i propri accertamenti:

  • l’Inps verificherà la materia contributiva;
  • l’Inail controllerà l’ambito assicurativo;
  • gli ispettori ex ministeriali si occuperanno della materia lavoristica.

Gli ispettori previdenziali, pertanto, continueranno a occuparsi del recupero contributivo e premiale, contestando altresì quegli illeciti amministrativi che il personale ispettivo Inps e Inail era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del D.I. 28 dicembre 2016, che, dal 1° gennaio 2017, ha dato ufficialmente il via all’INL.

Tale precisazione era stata già fornita dall’Inail con la nota del 2 febbraio 2017, ove era stata richiesta ai funzionari ispettivi dell’Istituto l’effettuazione di una verifica riferita al solo ambito Inail con contestazione degli illeciti amministrativi pertinenti alla specifica materia assicurativa già contenuti in Procedura Vigilanza”.

 

Dopo un controllo, ad esempio, dell’Inps, potrà presentarsi l’Inail per una nuova verifica? E potrà riesaminare ai suoi fini il periodo già verificato dall’altro ente?

Sì.

Tale aspetto era stato sottolineato fin dalla nota Inail del 2 febbraio 2017, dedicata alla prime indicazioni operative per i funzionari ispettivi dell’Istituto, in cui venivano dettagliati l’ambito del controllo e le modalità di verbalizzazione: l’Istituto aveva già precisato che il personale di provenienza ministeriale e quello Inps avrebbero potuto effettuare eventualmente nuovi accertamenti ed esaminare la parte di propria pertinenza (lavoristica e previdenziale) anche per periodi già oggetto di verifica a fini assicurativi e recuperare eventuali evasioni e/o contestare illeciti amministrativi.

Tale indicazione ha trovato conferma nelle disposizioni dell’Ispettorato del lavoro, che saranno evidenziate in dettaglio al punto successivo.

 

E sarà addirittura possibile una verifica dello stesso ente che ha già ispezionato l’azienda riferita al medesimo periodo già controllato?

Sì.

Le disposizioni emanate dall’INL con la nota n. 103/2017 e la nota n. 120/2017 evidenziano come la verifica da parte di un ente possa essere:

  • generale (ovvero riferita all’intero ambito di pertinenza);
  • parziale (riferita a specifici aspetti).

L’Ispettorato del lavoro ha sottolineato come, ordinariamente, la verifica debba essere parziale.

E, infatti, l’INL fa presente che “ordinariamente l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale” (cfr. nota del 27 marzo).

Per capire bene a cosa ci riferiamo esaminiamo, ad esempio, le ispezioni Inail.

L’Istituto svolge, come noto, le verifiche in materia assicurativa. Quale ne sia l’ambito generale risulta delineato con chiarezza dalla nota Inail del 5 febbraio 2017.

Essa precisa che la materia assicurativa di competenza dell’Istituto è riferita ai soggetti assicurati e alla loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto a fini assicurativi, al rischio di lavorazione, alle eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’Inail, etc..

Dunque, ove la verifica sia generale abbraccia l’intero ambito di pertinenza dell’Inail (ma solo dell’Istituto assicuratore, non dell’Inps né l’ambito lavoristico controllato dall’Ispettorato).

Sono poi possibili verifiche riferite a singoli aspetti fra quelli citati: ad esempio, è classica la verifica rischio, ovvero quell’accertamento riferito esclusivamente all’inquadramento gestionale e alla classificazione tariffaria.

In entrambi i casi, come già specificato, l’accertamento avrà effetto preclusivo per nuove verifiche solo per l’Inail (e quindi INL e Inps potranno riesaminare il periodo oggetto di accertamento ai propri fini), ma:

  • in caso di verifica generale, l’Inail non potrà riesaminare interamente quel periodo;
  • in caso di verifica parziale, il divieto di riesame sarà solo per gli aspetti controllati, e quindi, nel caso analizzato, per il rischio assicurativo: l’Inail ben potrà, ad esempio, addebitare imponibili omessi anche per il periodo oggetto del controllo, poiché la congruità del monte salari denunciato all’Istituto non era stata verificata.

In tal senso, dispone la nota del 13 aprile 2017 dell’Ispettorato: essa è riferita proprio alle verifiche parziali e precisa che, nel caso in cui gli accertamenti abbiano riguardato alcuni specifici profili (lavoristici, previdenziali o assicurativi), di tale circostanza dovrà essere data evidenza nel relativo verbale, puntualizzando che l’accertamento si è limitato esclusivamente alla verifica di tali aspetti in relazione ai quali è stata peraltro acquisita la relativa documentazione. Saranno così fatti “salvi eventuali futuri controlli in ordine alla regolarità degli altri obblighi, siano essi attinenti alla materia lavoristica, previdenziale o assicurativa”.

Ovviamente, l’ambito di controllo dovrà essere congruente con la documentazione esaminata e, non a caso, l’Ispettorato del lavoro richiede che l’ispettore puntualizzi che l’accertamento si è limitato esclusivamente alla verifica di quei profili in relazione ai quali è stata acquisita la relativa documentazione, come si vedrà meglio al punto successivo.

 

L’azienda avrà evidenza di cosa è stato verificato nel verbale?

Sì.

Come si è appena precisato, poiché il verbale è preclusivo per ulteriori controlli

  • da parte del medesimo ente verbalizzante;
  • nell’ambito della materia esaminata;

è essenziale che i funzionari ispettivi diano puntuale conto della verifica effettuata.

Le note di INL, Inps e Inail si soffermano molto su tale aspetto.

Occorre che il verbale evidenzi:

  • il periodo verificato;
  • quali materie sono state sottoposte a controllo;
  • quale documentazione è stata esaminata;
  • in quali casi è possibile un’ulteriore verifica.

Torniamo all’esempio dei verbali Inail.

La verifica generale riporterà in premessa l’ambito dell’accertamento, così espresso: “Il presente accertamento ispettivo è stato svolto su incarico della D.R./Sede Inail ed è limitato alla sola materia assicurativa di competenza dell’Istituto”.

La verifica parziale riferita al rischio riporterà:

Il presente accertamento ispettivo, riferito al periodo dal ___ al_______ è stato svolto su incarico della D.R./Sede Inail ed è limitato alla sola materia dell’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie nonché del rischio assicurativo di competenza dell’Istituto”.

In tal modo, l’ente dà conto della materia esaminata, sulla quale lo stesso ente non potrà effettuare nuove verifiche, con riferimento a quanto già esaminato. Attenzione però: l’effetto preclusivo si verifica solo per il periodo oggetto di controllo, che viene anch’esso evidenziato a verbale.

Normalmente i verbali Inail riportano la seguente avvertenza:

Il verbale non potrà essere considerato utile ai fini di quanto previsto dall’art. 3, comma 20 della legge n.335/95 così come modificato dall’art. 3, comma 3 del D.L.n.318 del 14/06/1996 convertito nella legge n. 402 del 29/07/1996 ed ha validità soltanto se riferito:

1) alla documentazione esaminata ed indicata in precedenza;

2) ai fatti e ai periodi esposti nel presente verbale;

3) alle dichiarazioni acquisite. In relazione a ciò, si fa espressa riserva, a tutti gli effetti di legge, di riesaminare i periodi che sono stati oggetto di controllo nel corso dell’attuale verifica”.

Sostanzialmente analoga nel testo è la clausola riportata nella nota INL del 13 aprile: essa indica che il verbale non preclude la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o elementi ulteriori, rispetto a quelli già esaminati e indicati nel verbale d’accertamento, i quali potranno essere contestati successivamente.

Infine, i verbali previdenziali e assicurativi spiegano che il verbale non equivale a certificazione di regolarità contributiva: tale documento andrà sempre richiesto agli uffici amministrativi Inps e Inail.

In conclusione, dato che il verbale rende non più possibili ulteriori addebiti, sia pur con il limite connesso:

  • all’ente operante;
  • alla materia esaminata;
  • alla documentazione e alle dichiarazioni acquisite;

occorre grande attenzione da parte dei funzionari nella redazione dell’atto e da parte del datore di lavoro ricevente.

È essenziale infatti (per non litigare in futuro…) che ciò che è stato controllato (e ciò che non lo è stato) venga indicato con particolare precisione, per delimitare bene le materie non più esaminabili da parte dell’ente che ha proceduto al controllo.

 

Come sarà effettuata la programmazione di attività? C’è ancora rischio di duplicazione contemporanea di controlli?

La materia della programmazione ispettiva è stata al centro dell’attività dell’INL fin dalla sua istituzione.

Le note amministrative in materia si sono succedute, a partire dalla circolare n. 2/2017, dedicata ai profili logistici, di coordinamento e di programmazione del personale ispettivo, condivisa con Inps e Inail in sede di Comitato operativo dell’Ispettorato del lavoro.

Il sistema disegnato è quello di un INL che fa da collettore degli accertamenti e verifica che essi non siano già in corso a cura di altri enti.

A tal fine, particolare importanza ha il protocollo d’intesa sottoscritto tra Inps e INL il 21 febbraio 2017, dichiaratamente finalizzato “allo scopo di salvaguardare la continuità dell’azione di vigilanza ispettiva in materia di legislazione previdenziale” (articolo 1).

Tale protocollo è in via di attuazione e, a tal fine, l’INL ha emanato la nota 13 aprile 2017, con cui evidenzia che l’attività sarà programmata all’interno di apposite Commissioni centrali e regionali Inps/INL.

In tali sedi saranno condivise le liste di pratiche da ispezionare da parte dell’ente previdenziale.

Particolare interesse desta l’affermazione che “resta evidentemente ferma la necessità di verificare preventivamente, da parte dell’Ispettorato, l’esistenza di precedenti accertamenti o di accertamenti in corso – al fine di evitare la c.d. sovrapposizione degli interventi ispettivi; l’Ispettorato annuncia che “è stato dato avvio ai lavori finalizzati alla condivisione, in via informatica, di una banca dati delle aziende già sottoposte ad accertamenti ispettivi, lavori che dovrebbero potersi concludere entro pochissimi mesi”.

Dunque:

  • gli accertamenti saranno svolti dall’Inps in ambito previdenziale, secondo liste e input forniti a livello centrale e territoriale;
  • il fatto che le verifiche siano settoriali non garantisce, come già si è visto, che esse non vengano reiterate da altro ente (o dallo stesso, con diverso ambito di verifica);
  • viene condiviso l’obiettivo della verifica e i relativi accertamenti (precedenti o coevi), al fine di fornire utili input all’attività e impedire quanto meno duplicazioni contemporanee di accessi.

Va notato, peraltro, che tale obiettivo sottendeva già al D.Lgs. 124/2004, dedicato alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: in tale decreto erano previste le Commissioni regionali di coordinamento dell’attività ispettiva.

Inoltre, lo strumento di cui si annuncia la (futura) creazione è la Banca dati delle ispezioni, prevista all’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 124/2004, intitolato “Razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva”.

Il protocollo tra INL e Inail è in via di sottoscrizione e certamente tenderà anch’esso a indirizzare opportunamente i controlli in ambito assicurativo, allo scopo di aumentarne l’efficacia e di azzerare il rischio di contemporanei doppi accessi.

 

Ci saranno ispezioni di tutti e tre gli enti? Come saranno articolate? Ci sarà un unico verbale?

Sì.

Le c.d. ispezioni congiunte potranno essere:

  • iniziate come tali, perché in sede di programmazione si ravvisa l’esigenza di procedere a un controllo in ambiti diversi;
  • cominciate a cura di un ente e poi essere estese agli altri.

Vediamo i due casi.

Nella prima eventualità, l’accertamento è evidentemente di interesse sotto vari profili e quindi viene effettuato un unico accesso ispettivo.

Nel secondo caso sono possibili varie ipotesi.

La prima è quella legata a un accertamento già in corso da parte dell’Ispettorato e a una necessità di controllo per ragioni di possibile irregolarità assicurativa/previdenziale emersa in sede di elaborazione di liste centrali.

In tal caso, la Banca dati delle ispezioni diviene assai utile, perché consente di unificare l’accertamento senza che un ente effettui l’accesso trovando (a sorpresa) altri ispettori impegnati nella verifica.

La seconda eventualità è la più frequente e consegue al fatto che, durante un’ispezione in un ambito, emergano profili di irregolarità diversi, che impongano di estendere l’accertamento.

In tal caso, l’Ispettorato del lavoro, d’intesa con Inps e Inail, ha normato quella che era già, sostanzialmente, una prassi in uso.

Infatti, l’INL ha previsto che, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di illeciti amministrativi non di pertinenza Inps o Inail, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita a un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.

Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale dell’Inps e/o al referente regionale dell’Inail, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento e unificarne gli esiti.

Tale modalità operativa, che potrebbe trovare conclusione ove si raggiungesse un livello di conoscenze condiviso tale da consentire l’“ispezione unica”, portava in passato normalmente alla redazione di un unico verbale congiunto.

Oggi non sarà più così, o almeno non sempre.

La nota INL del 13 aprile 2017 dà conto di alcune considerazioni “emerse in sede di Commissione Centrale di programmazione INL – INPS” (peraltro curiosamente estese anche alle verifiche Inail, benchè l’Istituto assicuratore non sia parte della Commissione, NdA).

Tali indicazioni riguardano la verbalizzazione e notificazione degli accertamenti, siano questi di natura lavoristica, previdenziale o assicurativa.

In pratica, l’Ispettorato del lavoro chiarisce che l’obbligo del verbale unico è riferito, ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004, alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione.

È quindi possibile, in esito a un accertamento di INL, Inps e Inail, alternativamente:

  • redigere un unico verbale;
  • redigere 3 diversi verbali.

Nel secondo caso vi sarà un verbale lavoristico, con la notificazione degli illeciti amministrativi di pertinenza, uno previdenziale e uno assicurativo.

Per di più, i 3 verbali saranno redatti in tempi diversi poiché, nota l’Ispettorato del lavoro, “in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – e pertanto con eventuale contestazione di violazioni amministrative – sia ad aspetti previdenziali/assicurativi, la notifica di un unico verbale appare non sempre percorribile né opportuna”.

Secondo l’INL la necessità della triplice verbalizzazione deriverebbe dalla differente tempistica legata alle diverse tipologie di accertamento e dei destinatari dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative il trasgressore è sempre persona fisica).

In pratica, l’iter di un’ispezione in un’azienda potrebbe essere questo:

Fase1 accesso INL.
Fase 2 intervento Inps – verifica a cura di 2 diversi ispettori in 2 differenti ambiti: lavoristico e previdenziale.
Fase 3 intervento Inail – verifica a cura di 3 diversi ispettori in 3 differenti ambiti: lavoristico, previdenziale e assicurativo.
Fase 4 verbale INL in ambito lavoristico con contestazione delle sanzioni amministrative di pertinenza – l’ispezione prosegue con 2 ispettori (Inps e Inail) in 2 ambiti: previdenziale e assicurativo.
Fase 5 verbale Inail in ambito assicurativo – l’ispezione prosegue con il solo ispettore Inps in ambito previdenziale.
Fase 6 verbale Inps in ambito previdenziale – l’ispezione termina.

 

Ovviamente, ogni volta che una parte di accertamento termina, nel verbale dovrà essere inserita una formula che dia contezza che sono ancora in corso gli altri accertamenti e che, pertanto, si fa riserva di notificarne successivamente gli eventuali esiti.

Un iter indubbiamente farraginoso, anche perché ad ogni accertamento sono legati strumenti di ricorso diversi, che rischiano di venire posti in essere mentre la verifica nella sua globalità non è ultimata.

È evidente, peraltro, che ove un organo di vigilanza “chiami” l’altro non si corre il rischio che il verbale redatto da un ente non sia utilizzabile dall’altro perché privo di tutti gli elementi necessari alla sua utilizzazione: in unico accertamento, sia pur temporalmente frammentato, l’azienda sarebbe verificata interamente e non correrebbe il rischio (ed è successo spesso…) di vedere arrivare, ad esempio, gli ispettori Inail dopo la conclusione di un verbale Inps ritenuto non liquidabile dall’Istituto assicuratore.

 

Nel futuro cosa dovrebbe cambiare?

È difficile dire se la scelta futura sarà quella dell’ispezione unica: invero le differenze appaiono talmente rilevanti che, ad oggi, il programma di formazione che verrà attuato tenderà ragionevolmente a fornire conoscenze di base finalizzate a individuare le problematiche di pertinenza dell’altra Amministrazione piuttosto che a risolverle. In tal modo, la “chiamata” sistematica degli altri ispettori ove vi siano, ad esempio, problematiche assicurative nel corso di un’ispezione lavoristica consentirà di unificare la verifica e ridurre le reiterazioni, come si è evidenziato al punto precedente.

Vero è poi che la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria (articolo 1, comma 2, D.Lgs. 149/2015, e articolo 22, comma 4, D.P.C.M. 23 febbraio 2016) appartiene a tutti gli ispettori, ma occorre sottolineare 3 aspetti.

  1. In primis, va ricordato che occorre distinguere tra ufficiali di Polizia giudiziaria a competenza generale, ovvero legittimati a svolgere le funzioni di Polizia giudiziaria in ordine alla ricerca e all’accertamento di qualsiasi reato e a competenza limitata o settoriale, i quali vedono limitata la sfera di svolgimento di tali funzioni alla ricerca e all’accertamento dei soli reati che rientrano tra le materie di competenza del loro ente di appartenenza. Per gli ufficiali a competenza “limitata”, fra i quali rientrano gli ispettori del lavoro e i funzionari ispettivi Inail/Inps, l’attività di Polizia giudiziaria viene svolta esclusivamente quando la normale attività amministrativa (di controllo, ispezione, vigilanza) ad essi affidata dall’ente di appartenenza progredisce nell’accertamento di un reato: essa ha quindi, di per sé, carattere di mera eventualità.
  2. Per di più, come sottolinea anche l’Ispettorato del lavoro nella nota del 27 marzo 2017, l’attività di Polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione dell’ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.
  3. Inoltre, ed è il terzo aspetto rilevante, la settorializzazione dei controlli fa sì che, normalmente, ad esempio, il funzionario Inps, come sottolinea anche l’Istituto in un messaggio del 12 aprile 2017, si occupi dei reati più frequentemente riscontrabili nel corso dell’attività di vigilanza previdenziale: omissioni contributive per importi superiori al limite indicato nell’articolo 37, L. 689/1981; omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore a 10.000 euro annui ai sensi dell’articolo 2, D.L. 463/1983; reati in materia di previdenza complementare; reato di impedimento dell’attività ispettiva; reati di truffa, aggravata o meno, ai danni dell’Inps, dello Stato o di altro ente pubblico; reati di falso; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bisp..

Anche l’Inail sottolinea che le ipotesi di reato riscontrabili nel corso dell’attività dei funzionari dell’Istituto saranno limitate all’ambito di verifica circoscritto alla materia assicurativa: esse saranno evidentemente assai ridotte, anche tenuto conto del fatto che l’Istituto non effettua, non avendone competenza, verifiche ispettive in materia di sicurezza sul lavoro.

Va sottolineato, peraltro, che la possibilità di utilizzare l’istituto della sospensione di attività imprenditoriale ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, è in via di estensione agli ispettori Inps e Inail, che fino a dicembre 2016 si limitavano a segnalare la fattispecie ai colleghi delle DTL: è in corso, infatti, un programma di formazione finalizzato a tale scopo.

Va peraltro notato che la settorializzazione degli accertamenti e la loro finalizzazione alla materia previdenziale e assicurativa per gli ispettori Inps e Inail rende meno probabile il riscontro di tale fattispecie: si pensi a una verifica, effettuata dai funzionari Inail, delle lavorazioni svolte a fini di accertarne la corretta tassazione in una grande azienda, in cui appare assai complesso, oltre che improbabile, rilevare immediatamente l’occupazione in nero di almeno il 20% del personale.

 

Conclusioni

L’obiettivo ambizioso dell’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro era quello di aumentare l’efficacia dei controlli, ottimizzarne i tempi e migliorare in definitiva l’efficienza del sistema.

Ad oggi, tale traguardo non è raggiunto pur se, innegabilmente, il coordinamento di attività, ove connotato da attenzione e incisività, è certamente in grado di apportare significativi miglioramenti per il sistema dei controlli e per le aziende: la piena attuazione del D.Lgs. 124/2004, sia pur a 13 anni di distanza, può essere un risultato importante.

Sul resto, ovvero sul reale plusvalore apportato dall’istituzione dell’INL, il giudizio è sospeso e, per certi versi, prematuro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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