22 Settembre 2016

Pensione di reversibilità: regime applicabile

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 178 del 21 settembre 2016, ha comunicato che la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 20 luglio 2016, della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, D.L. 98/2011, secondo il quale “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38, Costituzione: ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve infatti rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e solidarietà. Pertanto, per effetto della sentenza n. 174/2016, l’articolo 18, comma 5, D.L. 98/2011, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.

 

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