CISOA per emergenze climatiche: le indicazioni INPS
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L’INPS, con circolare n. 149 del 3 dicembre 2025, ha illustrato le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10-bis, D.L. n. 92/2025, che ha introdotto disposizioni in materia di CISOA al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche. Tale norma dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative previsto dall’art. 8, Legge n. 457/1972, pertanto i periodi di CISOA fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
La circolare illustra gli effetti della disciplina dell’art. 10-bis, comma 2, D.L. n. 92/2025, sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.
L’Istituto precisa che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione con esclusivo riferimento ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, pertanto l’equiparazione non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività stessa. Ciò in quanto, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola; mentre, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l’accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa.
Sono destinatari della disposizione che consente l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA:
- gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025 che abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
- gli operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
L’INPS precisa che l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 rileva anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. L’equiparazione ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si applica con esclusivo riferimento ai periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. L’equiparazione, pertanto, non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività lavorativa, atteso che, in tali casi, le giornate effettivamente lavorate, sebbene con orario ridotto, sono già utili ai fini del perfezionamento del requisito in parola.
Infine, la circolare precisa che per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di CISOA fruiti l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è, quindi, pari per gli OTD al 40% della retribuzione di riferimento e per gli OTI al 30% della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.



