11 Novembre 2020

Accesso ai servizi on line di Inail, Inps e Ministero del lavoro solo con identità digitali

di Clara Castellini

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia ha portato, fra le tante conseguenze, una forte accelerazione verso l’utilizzo dei sistemi informatici nello scambio di informazioni non solo fra soggetti private, ma anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e il Governo ha voluto dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione della P.A. con il Decreto Semplificazioni.

 

Premessa

La diffusione del virus COVID-19 ha portato a un forte incremento nell’utilizzo dei sistemi informatici come canali di accesso verso i servizi delle Amministrazioni pubbliche.

Si è assistito, in questi mesi, a una progressiva “smaterializzazione” non solo delle prestazioni lavorative, realizzata mediante la spinta all’utilizzo del lavoro reso in modalità agile, ma anche delle interazioni fra soggetti privati, nonché tra questi ultimi e i fruitori dei servizi resi dalle P.A..

Il cambiamento, necessitato e velocizzato dalle condizioni della pandemia, si colloca, tuttavia, in un percorso già da tempo iniziato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, adottato con la finalità di promuovere e incentivare l’utilizzo delle comunicazioni informatiche come strumento ordinario di contatto con la P.A..

Le finalità e l’ambito di applicazione del D.Lgs. sono, infatti, chiaramente enunciate dall’articolo 2 della norma, che recita al comma 1: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e, ancora, al comma 2: “le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa”.

Ma quali sono le modalità previste dalla norma per accertare l’identità del soggetto che accede ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione?

L’articolo 64, D.Lgs. 82/2005, ha previsto al comma 1 che “La carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica”, ma ha, altresì, consentito al comma 2 che “Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta di identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni”.

In buona sostanza, alle P.A. è stata data finora la possibilità di vari sistemi di accesso ai propri servizi in rete.

L’articolo 24, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha modificato tale previsione, escludendo la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di consentire l’accesso ai propri servizi in rete mediante strumenti di autenticazione diversi dalla Carta di identità elettronica, dalla Carta nazionale dei servizi e dallo Spid.

La norma, quindi, porta a completamento un percorso innovativo già iniziato da tempo, stabilendo, altresì, i termini per la sua operatività a pieno regime.

Infatti, l’articolo 24, comma 4, recita: “ai fini dell’attuazione dell’articolo 64 comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6) dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da Spid, Cie o Cns, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”.

In parole povere, dal 28 febbraio 2021 le Pubbliche Amministrazioni non potranno rilasciare autonome credenziali di accreditamento, anche se quelle non ancora scadute a tale data potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza o fino al 30 settembre 2021 (qualora scadano successivamente).

Con l’entrata a regime del nuovo disposto normativo, le P.A. potranno consentire la fruibilità dei propri servizi in rete unicamente a soggetti identificati tramite identità digitali ovvero Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Per la disciplina di tali identità digitali le disposizioni di riferimento sono gli articoli 64, comma 2, e 66, D.Lgs. 82/2005.

In particolare, l’identità digitale Spid è valida per consentire l’accesso ai servizi on line delle P.A. operanti negli Stati membri dell’Unione Europea, in applicazione del Regolamento UE 2014/910 e offre, quindi, molteplici opportunità di utilizzo e sviluppo in una logica di integrazione europea.

L’innovazione introdotta dal Governo rappresenta pertanto un momento di svolta, ma di fatto cosa cambia? E cosa dovranno fare i fruitori dei servizi on line?

In questa sede parleremo di cosa cambierà nelle modalità di accesso ai servizi on line di Inail, Inps e Ministero del lavoro.

 

Inail: la transizione avverrà in varie fasi

Sullo specifico argomento l’Inail ha pubblicato la propria circolare n. 36/2020. Con tale atto ha, innanzitutto, premesso di aver già reso da tempo operativa la possibilità di autenticazione e di accesso ai propri servizi in rete tramite Spid, Cie o Cns.

Pertanto, non ci saranno variazioni per gli utenti già autenticati con tali modalità.

Tuttavia, per consentire a tutti gli utenti il tempo per procurarsi le credenziali di accesso entro il termine massimo previsto dalla Legge, ovvero il 30 settembre 2021, l’Inail ha predisposto un piano di transizione graduale alle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi di rete.

La realizzazione del piano di transizione inizierà il 1° dicembre 2020 e andrà a conclusione entro il termine previsto dal dettato normativo.

Pertanto, dal 1° ottobre 2021 tutti gli utenti potranno accedere ai servizi solo con Spid, Cns o Cie.

L’Inail, altresì, comunica che verranno intraprese specifiche campagne di informazione sulla transizione, che verranno rese note sia sul portale istituzionale www.inail.it sia sui canali di comunicazione social istituzionali.

Infine, la circolare Inail precisa che, in prossimità delle varie fasi progettate, procederà, se necessario, alla diffusione di note operative specifiche o circolari.

Al momento le fasi transitorie pianificate sono 3 (dal 1° dicembre 2020 al 1° maggio 2021), ma l’Istituto si riserva di individuare per il mese di maggio 2021 ulteriori fasi, valutate in base all’andamento del piano di transizione.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le fasi di transizione finora pianificate dall’nail e quale sarà la loro tempistica.

 

La prima fase entro il 1° dicembre 2020

La prima fase di transizione riguarderà:

  • gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla L. 152/2001;
  • gli utenti legittimati ad accedere ai servizi Inail ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979;
  • i soggetti registrati con i profili di: agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; avvocati; Caf imprese; Centro servizi per il volontariato; Consorzi società cooperative; dottore commercialista ed esperti contabili; periti agrari e periti agrari laureati; raccomandatari marittimi; Servizi di associazione – non società; Servizi di associazione – società; società capogruppo; società tra professionisti; tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti; consulenti del lavoro.

Per tali ultimi, l’Inail ha già attivato lo scambio in cooperazione applicativa delle informazioni relative agli iscritti agli Albi provinciali con il Cno, in virtù della convenzione siglata il 20 dicembre 2018. In base a tale convenzione, l’Inail accede direttamente ai dati in possesso del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e provvede all’automatica abilitazione del professionista nell’apposito gruppo, nel momento in cui il professionista effettua l’accesso al portale.

Per i soggetti interessati alla prima fase la transizione si concluderà entro il 1° dicembre 2020.

Da tale data essi dovranno effettuare l’accesso ai servizi in rete e on line Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS e non verrà consentito l’accesso ai servizi con le credenziali Inail.

Gli altri utenti potranno continuare ad utilizzare le credenziali Inail.

 

La seconda fase entro il 28 febbraio 2021

Da tale data non verranno più rilasciate nuove credenziali Inail. Il termine vale per tutti i soggetti, appartenenti a qualsiasi categoria di utenti, che richiederanno l’abilitazione ai servizi on line.

Da tale data tutti i nuovi utenti dovranno utilizzare come esclusiva modalità di accesso Spid, Cie e Cns.

Potranno essere utilizzate le credenziali Inail per i soggetti già registrati (purchè non appartenenti alle categorie rientranti nella prima fase di migrazione).

 

La terza fase entro il 1° marzo 2021

Da tale data non potranno più accedere ai servizi tramite credenziali Inail gli utenti registrati nel profilo Pubbliche Amministrazioni.

Il termine vale sia per i nuovi utenti che per gli utenti già registrati e, pertanto, da tale data essi potranno accedere ai servizi unicamente con Spid, Cie e Cns.

Per altre categorie di utenti, l’Inail si riserva di individuare per il mese di maggio 2021 ulteriori fasi, valutate in base all’andamento del piano di transizione.

 

Anche l’Inps ha previsto una fase transitoria

Il cambiamento introdotto con il Decreto Semplificazioni farà andare in “pensione” anche il Pin Inps.

Con la circolare n. 87/2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni relative alla fase transitoria propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei Pin rilasciati.

La fase di transizione è iniziata il 1° ottobre 2020. Da tale data infatti, l’Inps ha cessato di rilasciare i Pin, con esclusione, tuttavia, di alcune categorie di soggetti.

Il Pin (ordinario o dispositivo), infatti, può essere ancora rilasciato ai soggetti:

  • residenti all’estero privi di documento di identità italiano: essi potranno richiedere il PIN tramite la funzione “Richiedi PIN” dell’apposito servizio on line;
  • minori di anni 18: per tali soggetti il Pin potrà essere richiesto tramite accesso presso lo sportello veloce Inps della sede competente e mediante presentazione di domanda da parte di genitore esercente la potestà genitoriale;
  • persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno: anche per tali soggetti è necessario l’accesso presso lo sportello veloce e la presentazione di domanda sottoscritta dal tutore, curatore o amministratore di sostegno (ovviamente corredata della documentazione attestante la qualificazione del soggetto richiedente).

 

Quanto durerà la fase transitoria Inps?

Al momento non è noto quanto durerà la fase transitoria aperta dall’Inps il 1° ottobre 2020.

Infatti, l’Istituto ha reso noto che tale data (e, quindi, la definitiva cessazione delle credenziali rilasciate dall’Inps) verrà stabilita di concerto con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Agid e il Ministero del lavoro, in base all’andamento del processo di transizione a Spid.

 

Che fine fanno i vecchi Pin Inps rilasciati entro il 30 settembre 2020?

I Pin rilasciati entro il 30 settembre 2020 rimarranno validi per tutta la fase di transizione.

In caso di scadenza (trimestrale o semestrale), al momento dell’accesso il sistema Inps verificherà se il Pin è scaduto e fornirà, mediante utilizzo di una proceduta guidata, un nuovo Pin. Rimarrà in uso anche il Pin temporaneo.

Al termine (al momento non reso noto) della fase transitoria l’accesso ai servizi verrà consentito solo ai soggetti autenticati con credenziali Spid, Cie o Cns.

 

Per il Ministero del lavoro non ci saranno fasi transitorie

Per il Ministero del lavoro la data di transizione dai propri sistemi di accreditamento delle credenziali di accesso alle credenziali Spid è fissata al 15 novembre 2020 e non è prevista una fase transitoria.

Da tale data, l’accesso ai servizi on line del Ministero sarà consentita unicamente con “SPID ONLY” e non potranno più essere utilizzate altre credenziali.

Del resto, il transito dal proprio sistema di accreditamento all’autenticazione tramite Spid era già stato pianificato dal Dicastero per il 15 marzo 2020 ed era stato sospeso per il sopraggiungere dell’emergenza epidemiologica conseguente alla pandemia.

Con la circolare n. 2721/2020, il Ministero ha pertanto comunicato lo switch-off delle credenziali “Cliclavoro”, utilizzate per l’accesso ai propri servizi digitali, in favore del Sistema pubblico di identità digitale, ponendo l’accento sui vantaggi che tale soluzione offre, poiché consente agli utenti (cittadini, Pubbliche Amministrazioni, imprese, intermediari) di interagire non solo con il Ministero del lavoro, ma anche con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono.

Ulteriore vantaggio evidenziato è che l’utilizzo della identità digitale Spid (con credenziali di livello 2 o 3) può essere utilizzata per l’accesso ai servizi in rete delle P.A. dell’Unione Europea e prefigura un sistema aperto agli sviluppi europei.

Il Ministero chiarisce, altresì, che per gli Stati esteri che non adottano il Regolamento eIDAS l’accesso sarà garantito tramite credenziali rilasciate dall’help desk del Ministero, previo riconoscimento tramite documento di identità emesso dallo Stato di appartenenza ovvero di passaporto in corso di validità.

Il transito al nuovo sistema di identificazione sarà supportato da una capillare campagna mediatica di informazione, che interesserà il sito istituzionale del Ministero, i portali di servizio e i social network e prevede la realizzazione di uno spot informativo e la partecipazione di responsabili del Ministero a trasmissioni Rai di divulgazione anche scientifica.

 

In conclusione

La scelta del Governo segna un passaggio di adeguamento della P.A. già avviato e certamente accelerato dalle vicende della pandemia.

Le Pubbliche Amministrazioni si stanno adeguando alla digitalizzazione, ma tale cambiamento comporta anche, tuttavia, una profonda modifica di mentalità e comportamento per i fruitori dei servizi pubblici, che da questo momento dovranno sempre di più adattarsi a un rapporto “digitale” con la P.A., al quale non erano abituati e, in taluni casi, neppure adeguati.

Se, infatti, per le imprese e gli intermediari del mondo del lavoro tale approccio è ormai consolidato, non altrettanto si può affermare di altre categorie di soggetti: il processo, però, pare davvero irreversibile.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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