31 Ottobre 2017

Le agevolazioni per i contratti collettivi con misure di work-life balance

di Cristian Valsiglio

Con la pubblicazione nella sezione di Pubblicità legale del Ministero del lavoro, di cui è stata data notizia nella G.U. n. 248/2017, il D.I. 12 settembre 2017, che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto in contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, diventa operativo e pienamente efficace.

Secondo il D.I. 12 settembre 2017, sottoscritto dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell’economia, si riconoscono sgravi contributivi a favore di datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto, in contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Il provvedimento ha carattere sperimentale e attinge le risorse, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 80/2015, dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, comma 68, L. 247/2007.

Sotto l’aspetto prettamente oggettivo, per accedere all’incentivo di carattere contributivo, i datori di lavoro del settore privato devono, sostanzialmente, aver introdotto misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori attraverso contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, sottoscritti e depositati in via telematica presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018. A mente dell’articolo 2, D.I. in parola, il beneficio è concesso in presenza di contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l’introduzione, di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti. Il predetto incentivo è concesso altresì ove l’accordo collettivo aziendale preveda l’estensione o l’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali. Pertanto agevolabili sono azioni di work-life balance di nuova introduzione ovvero di implementazione, estensione e/o integrazione rispetto a precedenti concordate sempre a livello sindacale.

Le misure di conciliazione sono individuate, ai fini dell’ammissione al beneficio, in numero minimo di 2 tra quelle indicate all’articolo 3, di cui almeno 1 individuata tra le aree di intervento A) o B).

A) Area di intervento genitorialità:

– estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

– previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

– percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

– buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa:

– lavoro agile;

– flessibilità oraria in entrata e uscita;

part-time;

– Banca ore;

– cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale:

– convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;

– convenzioni con strutture per servizi di cura;

– buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Oltre alle condizioni di carattere oggettivo sopra riportate, ai fini dell’incentivo, l’accordo collettivo, per espressa previsione normativa, deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda.

La fruizione dello sgravio contributivo, inoltre, rientra tra quelle agevolazioni di carattere contributivo che necessita del possesso del Durc ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006.

L’articolo 4, D.I. in parola, rubricato “Criteri e modalità di determinazione del beneficio”, afferma che il beneficio, nell’ambito del biennio 2017-2018, può essere fruito solo una volta dallo stesso datore di lavoro.

Inoltre l’incentivo è modulato in relazione alla dimensione aziendale:

  • il 20% dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo;
  • l’80% restante è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno civile precedente la domanda.

Il valore massimo dell’agevolazione è stabilito non nella misura del costo delle misure di conciliazione, bensì nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.

L’importo dello sgravio sarà quantificato dall’Inps e l’accordo richiederà obbligatoriamente il deposito presso la DTL come previsto e annunciato dal Ministero del lavoro con comunicato stampa del 2017 (la prima scadenza è fissata per il 31 ottobre 2017).

Non risulta che attendere le istruzioni Inps necessarie per attivare la richiesta dello sgravio; resta da chiedersi se l’abitudine a ritardi nelle applicazioni di norme agevolativi sia coerente con l’obiettivo di dare incentivi.

 

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