7 Aprile 2021

Ammortizzatori sociali: nuova proroga

di Luca Caratti

Nuovo intervento normativo per introdurre un’ulteriore proroga per utilizzo degli ammortizzatori sociali: il Decreto Sostegni, entrato in vigore il 23 marzo 2021, dispone 13 nuove settimane per Cigo e 28 settimane per Cigd e assegno ordinario, oltre a prevedere novità sul piano normativo.

 

Premessa

L’atteso Decreto Sostegni, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce novità sia sul fronte normativo che operativo.

Parallelamente agli interventi di sostegno all’occupazione, che si sostanziano nella concessione di nuovi periodi di trattamenti di ammortizzatori sociali, occorre sin da ora segnalare che prosegue il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro e sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che possono fruire di assegno ordinario o Cigd. Nello specifico, il D.L. 41/2021, noto appunto come Decreto Sostegni, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza all’emergenza da COVID-19 indipendentemente da eventuale precedente presentazione di domande di integrazione salariale. Beneficiari di tutti i trattamenti di ammortizzatori sociali, comunque denominati, sono i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.

 

Cigo, assegno ordinario e Cigd

Come anticipato in premessa, all’articolo 8, D.L. 41/2021, viene introdotto un ulteriore periodo di integrazione salariale, la cui durata, però, è differenziata per i datori di lavoro che ricorrono alla Cigo oppure all’assegno ordinario o alla Cigd.

Infatti, l’articolo 8, comma 1, dispone che i datori di lavoro possono richiedere trattamenti di Cigo, di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce, invece, che, per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. In entrambi i casi non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono a tali trattamenti. Come avvenuto sino ad ora, occorre ricordare che i datori di lavoro sono tenuti, preventivamente, a rispettare l’obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali.

In ordine alle nuove settimane concesse dal recente Decreto, l’Inps, con messaggio n. 1297/2021, chiarisce che le aziende avranno a disposizione, complessivamente, un numero di settimane pari alla somma di quelle previste dalla L. 178/2020 e dal D.L. 41/2021 nell’arco di tempo considerato. Per la verità, la prassi dell’Inps, sottolineando la distinzione tra gli ammortizzatori richiedibili, precisa che le nuove 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla Cigo, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fis, dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di Cigd, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd per un massimo di 28 settimane complessive, a cui si sommano le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021. È, però, da rimarcare che i trattamenti introdotti dalla L. 178/2020, per un periodo massimo di 12 settimane, possono essere fruiti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato che l’impianto normativo declinato dal D.L. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata L. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Conseguentemente, i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va, tuttavia, evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il messaggio Inps fornisce un’interessante precisazione relativamente all’estensione, introdotta dal D.L. 41/2021, delle modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla Cigd.

Si ricorda che, prima dell’intervento operato dal Decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di Cigd era limitato alle sole aziende plurilocalizzate, in forza della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 6-bis, D.L. 18/2020.

Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di Cigd connessi all’emergenza da COVID-19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

 

Cisoa

Il trattamento di integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore. Si rammenta che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 304, L. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni, compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal D.L. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata L. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Va, tuttavia, evidenziato che il periodo di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, L. 178/2020, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021. Al momento l’Inps non ha fornito le istruzioni operative, che si riserva di rendere note con successivo messaggio.

 

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali

Il citato messaggio Inps fornisce le primissime indicazioni per consentire ai datori di lavoro e ai loro intermediari di procedere tempestivamente all’inoltro delle istanze tramite i consueti canali telematici.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd, previsti dal D.L. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

Inoltre, per i trattamenti di Cigd previsti dal menzionato Decreto e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

  • “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di Cigs e che devono ulteriormente sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di Cigo.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, previsti dal menzionato D.L. 41/2020, devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. L’articolo 8, comma 3, D.L. 41/2021, introduce una condizione di miglior favore per i richiedenti la prestazione, disponendo che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza venisse fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 41/2021. Atteso che detta previsione non concretizza affatto una condizione più favorevole per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.

Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti (Cigo, assegno ordinario o Cigd) potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Flusso telematico “UniEmens-Cig”

Nella certezza che la “semplicità è complicata da raggiungere” è, però, auspicabile che la novità introdotta dall’articolo 8, comma 5, D.L. 41/2021, possa realmente semplificare l’anacronistico SR41.

Viene stabilito che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal D.L. 41/2021 e, quindi, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Al momento della pubblicazione dell’articolo non sono noti i contenuti operativi, i quali, annuncia l’Inps, saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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