30 Aprile 2025

Anticipazione indebita di quote di Tfr: chiarimenti ispettivi

di Redazione Scarica in PDF

L’INL, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha offerto chiarimenti ispettivi in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del Tfr in busta paga. In particolare, l’agenzia ispettiva si sofferma su 2 questioni:

1. se l’anticipazione del Tfr, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. 190/2014 – limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’articolo 2120, cod. civ. e, per l’effetto, se un’anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima;
2. quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di Tfr.

Secondo l’INL, in virtù della collocazione sistematica del rimando operato dall’articolo 2120, comma 10, cod. civ., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del Tfr, è da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile, che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto, volta ad assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Del resto, si ricorda che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di Tfr al Fondo di tesoreria istituito ai sensi dell’articolo 1, commi 756 e 757, L. 296/2006, le cui modalità attuative sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2007. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo a una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116, cod. civ., con la conseguenza che le quote di Tfr versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del Tfr nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Pertanto, in relazione alle conseguenze sul piano ispettivo, l’Ispettorato ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione, di cui all’articolo 14, D.Lgs. 124/2004.

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