18 Luglio 2017

L’ineluttabile universalizzazione dell’articolo 7 St. Lav. quale caposaldo del diritto alla difesa del lavoratore nelle procedure disciplinari

di Marco Frisoni

Come oramai accade con inquietante frequenza, una pronuncia con esiti scontati della Corte di Cassazione funge in realtà da spunto e monito per fare il doveroso spunto su tematiche che, almeno a volo d’uccello, non dovrebbero presentare particolari criticità, pur tuttavia, al contrario, continuano ad essere oggetto di persistente contenzioso giudiziario, soprattutto a causa, sia consentito affermarlo, di comportamenti quanto meno imprudenti da parte dei soggetti datoriali.

Nel caso di specie, viene a rilievo la recente sentenza n. 15204/2017 della Suprema Corte, per effetto della quale viene ribadita la generale applicazione dei meccanismi procedurali scolpiti nell’articolo 7, L. 300/1970, a prescindere dalla “peculiarità” del rapporto di lavoro subordinato in essere.

E, invero, nella vicenda arrivata ai giudici del Palazzo di Giustizia, si è discusso se le garanzie previste dall’articolo 7 in parola, commi 2 e 3, dovessero trovare o meno pacifica cittadinanza in presenza di un licenziamento irrogato nei confronti di un dirigente per ragioni di natura disciplinare.

In realtà, nel passato si è dubitato che al personale dipendente di categoria (ex articolo 2095 cod. civ.), in virtù dell’acuita natura fiduciaria che contraddistingue il relativo vincolo negoziale, nonché per il postulato tale per cui il dirigente medesimo spesso è il vero e proprio alter ego dell’imprenditore, trovassero pedissequa attuazione le disposizioni introdotte dallo Statuto dei Lavoratori quale procedimentalizzazione del potere disciplinare datoriale e divenute, per taluni aspetti, elemento fondante la legittimità dell’esercizio di tale prerogativa del datore di lavoro.

In ordine a siffatta faccenda l’arresto giurisprudenziale che nel tempo si è via via stratificato e consolidato manifesta una scelta di campo netta e chiara, affermando che il diritto alla difesa nel contraddittorio disciplinare è assistito dal precetto radicato nell’articolo 24, Costituzione, ivi per cui trattasi di disposizione che trova piena e incontrastata diffusione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato privato, a prescindere dalla specialità del singolo rapporto preso in considerazione.

Da un simile ragionamento, si deduce pertanto che anche per il dirigente, ancorché apicale o di vertice, l’articolo 7, L. 300/1970, con precipuo riferimento ai commi 2 e 3, consente la piena realizzazione del precetto di rango costituzionale appena accennato e, qualora il datore di lavoro non si attenga all’orientamento stesso, il recesso irrogato dal datore di lavoro si intenderà privo di giustificazione e darà luogo agli indennizzi risarcitori così come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il rapporto dirigenziale.

Gli insegnamenti ribaditi ancora una volta dalla Corte non fanno altro che confermare gli approdi di un cammino giurisprudenziale che, in conclusione dell’iter percorso, hanno individuato nell’articolo 7 St. Lav. la pietra d’angolo sulla quale ancorare il diritto alla difesa nell’alveo delle fasi dell’esercizio datoriale delle proprie prerogative disciplinari, in puntuale aderenza al dettato costituzionale.

Tutto ciò viene attestato dalla diffusione pressoché capillare dell’articolo 7 nelle procedure disciplinari avviate verso i lavoratori subordinati, ancorché nel contesto di ambiti contraddistinti da notevole e oggettiva peculiarità (il rapporto di lavoro domestico, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, etc.), al punto che si può parlare senza timore di smentita di una norma dalla valenza universale e, tutto sommato, uno degli ultimi punti fermi del diritto del lavoro.

E, forse, proprio la forza di questa disposizione (e il notevole tasso di rigidità interpretativa data dai giudici nella aule dei Tribunali del lavoro) ne è divenuta anche la maggiore debolezza soprattutto quando, con il c.d. Jobs Act, si è ritenuto, nel bene e nel male, di riscrivere il diritto del lavoro, andando ad affievolire e attutire le eccessive rigidità da cui era obiettivamente contorniato.

Ecco, quindi, che non sorprende trovare disposizioni che incidono anche sulla portata dell’articolo 7 St. Lav., rimaneggiandone le conseguenze che ne potrebbero derivare per violazioni formali in capo al datore di lavoro.

Invero, l’articolo 4, D.Lgs. 23/2015 (le c.d. “tutele crescenti”) sancisce che in caso di licenziamento intimato in violazione della procedura di cui all’articolo 7, L. 300/1970, il rapporto di lavoro è dichiarato estinto dalla data di licenziamento e il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste per i casi di licenziamento per i quali sia ancora prevista la reintegrazione.

Non si tratta in ogni caso di una novità, posto che una previsione non dissimile era già contenuta nel comma 6, articolo 18, St. Lav., dopo le modifiche apportate dalla L. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), salvo che l’indennità risarcitoria onnicomprensiva veniva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Appare evidente come, in una logica di demolizione (condivisibile o meno) operata dalle recenti riforme giuslavoristiche degli storici totem del diritto del lavoro (variazione delle mansioni, tutele contro il licenziamento, controlli a distanza, etc.), anche l’articolo 7, St. Lav., non è passato indenne, con il rischio quindi che la pretesa universalità della norma in questione alla fine risulti come tale solo da un punto di vista simbolico e non sostanziale.

 

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