24 Giugno 2021

Assegno temporaneo per figli minori: primi chiarimenti Inps

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, ha offerto precisazioni sull’assegno temporaneo per i figli minori, chiarendo che la domanda deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L’istanza dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L’Istituto precisa, inoltre, che l’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Per i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Nelle more dell’attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; Fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali; assegni familiari.

 

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