23 Giugno 2025

Assemblea sindacale: la convocazione ad opera di organismi sindacali esterni

di Marco Tuscano Scarica in PDF

Tra i poteri di stampo sindacale vige, per i lavoratori, la possibilità di indire ed effettuare l’assemblea, la quale risulta tutelata, in particolar modo, dall’art. 20, Legge n. 300/1970. Di seguito, effettuate le dovute premesse, si individueranno alcuni Contratti collettivi che ne dispongono la convocazione per mezzo di organismi differenti da RSA e RSU, tra cui le rappresentanze ed organizzazioni sindacali di rango territoriale; tale ipotesi, che si pone in parallelo rispetto alla “classica” indizione ad opera delle rappresentanze interne, come si vedrà, risulta peraltro ammessa dalla giurisprudenza, purché nel rispetto di peculiari condizioni.

 

Premessa

Com’è noto, nel nostro ordinamento “L’organizzazione sindacale è libera[1], e tale libertà si traduce anche nelle possibilità individuate e tutelate dagli artt. 14-27 dello “Statuto dei Lavoratori” (Legge n. 300/1970).

Rispetto all’assemblea sindacale, qui in analisi, è l’art. 20 della norma surrichiamata che ne dispone i limiti e le caratteristiche – alle condizioni dell’art. 35 della medesima legge[2] – laddove è sancito quanto segue: «I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali».

Come avviene di sovente in molteplici ambiti del diritto del lavoro, la norma richiamata assegna – testualmente – alla contrattazione collettiva taluni poteri: segnatamente, quello di derogare in melius le disposizioni ivi contenute, ma anche la possibilità di pattuire precipue modalità di esercizio dell’assemblea, con particolare riferimento alla sua attivazione (rectius, indizione).

Quanto detto, all’atto pratico, si traduce in un novero di regole specifiche individuate dalle fonti negoziali, le quali, tra i molti aspetti, assegnano talora il potere di indizione ad organismi sindacali differenti dalle rappresentanze aziendali interne individuate espressamente nel dettato normativo, tra le quali si possono evidenziare le rappresentanze di stampo territoriale.

Nel prosieguo, allo scopo di illustrare le particolarità insite nella contrattazione collettiva rispetto al tema in analisi – l’indizione dell’assemblea –, si forniranno alcuni esempi provenienti da alcune fonti negoziali di rilievo.

In ultimo, a supporto delle regole di fonte pattizia viste, si illustrerà la recente giurisprudenza sul tema, la quale evidenzia la legittimità di tali disposizioni, benché nel rispetto di particolari condizioni.

 

CCNL Alimentari industria

Il CCNL Alimentari industria[3] ammette una convocazione dell’assemblea sindacale che non provenga esclusivamente dalle rappresentanze interne.

Nel dettaglio, all’art. 8, Cap. III, nella parte di interesse, è stabilito che: «Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della Legge 20/5/1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila- Uil, congiuntamente stipulanti – tenendo conto delle esigenze produttive, […] – anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti […].

RSU e Azienda potranno valutare congiuntamente, in relazione alle rispettive esigenze, di svolgere l’assemblea anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici aziendalmente in uso».

Ulteriormente, in maniera affine, all’interno del “Verbale di accordo 25/1/2021 – Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Saccarifera”, all’art. 8, è stabilito che: «II diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della Legge 20/5/1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale […].

Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fai-Flai-liila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 35 della citata Legge n. 300/1970. Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della Legge 20/5/1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della stessa. Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai- Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti – tenendo conto delle esigenze produttive».

 

CCNL piccola industria Boschi e Foreste

Il CCNL a valere per gli addetti alla piccola industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali[4], ammette a sua volta l’indizione dell’assemblea sindacale ad opera di organismi sindacali esterni.

In particolare, all’art. 2, nella parte di interesse, è stabilito che: «Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all’art. 3 o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. […]

Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite […]».

 

CCNL Operai agricoli

Il punto 5 dell’Allegato n. 20 “Protocollo di intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti”, al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti[5], confermando per quanto di sua competenza la possibilità di attivazione dall’esterno dell’assemblea, stabilisce che:

«[…] Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva i seguenti diritti:

– diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali; […]

Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della Legge n. 300/1970 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).

Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello».

 

CCNL Servizi fiduciari

Il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari[6], all’art. denominato “Assemblee”, di cui al Capo III, Titolo III, a sua volta ammette l’indizione dell’assemblea sindacale da parte di organismi esterni, tra cui da parte delle diramazioni territoriali, laddove dispone che:

«1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

2) Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria, costituite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, nonché da parte delle articolazioni territoriali di queste ultime. […]».

 

CCNL Area Tessile-Moda, Chimica Ceramica (artigianato)

Il CCNL Area Tessile-Moda, Chimica Ceramica per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria e delle aziende artigiane dei settori della Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Ceramica[7], esclusivamente per quanto attiene al Settore Chimica Gomma Plastica e Vetro, all’art. 16 ammette l’indizione dell’assemblea sindacale ad opera di organismi esterni; ivi, nel dettaglio, è stabilito che:

«La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori – o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie congiuntamente – al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento».

Preme notare, d’altro canto, come tale possibilità non sia espressamente prevista per gli ulteriori ambiti disciplinati dal contratto collettivo, ossia:

  • per l’Area Tessile-Moda;
  • per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle.

 

CCNL Distribuzione, recapito e servizi postali

Una situazione indubbiamente particolare è quella disciplinata dal CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali[8], laddove si prevede la possibilità di addivenire a una contrattazione aziendale, nella misura in cui è stabilito, all’art. 20, rispetto alla convocazione dell’assemblea, che:

«Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale»

e che:

«Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali».

In ossequio al disposto dell’art. 20 della Legge n. 300/1970, e della possibilità sopra vista di addivenire ad un’ulteriore regolamentazione tramite la contrattazione aziendale, pare sottoscrivibile – in questa sede – una precipua pattuizione che ammetta la convocazione anche mediante organismi esterni, tra i quali ad esempio quelli di stampo territoriale.

La giurisprudenza che conferma la possibilità di convocazione da parte di soggetti diversi dalle RSA e RSU

La giurisprudenza, a più riprese, si è espressa chiarendo la possibilità di una convocazione dell’assemblea sindacale da parte di soggetti diversi da RSA e RSU, allorquando siano rispettate alcune particolari condizioni.

Sul punto, è possibile consultare da ultimo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 25103 del 10 ottobre 2018, la quale, richiamandosi tra i molti riferimenti alla sentenza n. 13978/2017 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, fornisce un utile riepilogo per gli aventi interesse.

In quella sede, più in particolare, è ricordato quanto segue: «effettivamente, i potere di convocazione delle assemblee ex art. 20 Legge n. 300 del 1970, spetta esclusivamente alla RSA di cui all’art. 19 stessa legge, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo, come affermato dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 170 del 1995 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata con riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 Cost., ha rimarcato la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l’esercizio del diritto unicamente ad organismi sindacali dotati di effettiva rappresentanza dei dipendenti dell’azienda».

Tenuto conto «che, tuttavia, sono fatte salve pattuizioni di maggiore favore ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 citato; […] con riguardo a tale profilo, le Sezioni Unite […] (Cass. Sez. Un. 6.6.2017, n. 13978) nel riconoscere il diritto di convocare l’assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno sottolineato che l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo tracimare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell’art. 17 Legge n. 300 del 1970 e dell’esistenza di una effettiva rappresentatività».

Riassumendo, la convocazione dell’assemblea sindacale da parte di organismi differenti da RSA e RSU pare sì pienamente legittima, purché sussistano le 3 preminenti condizioni indicate di seguito:

  1. che il contratto collettivo di riferimento ne disciplini la possibilità;
  2. che siano rispettate pedissequamente le apposite disposizioni ivi previste;
  3. che sia ravvisabile la reale rappresentatività dell’organismo che intende indire l’assemblea.

 

[1] Art. 39, comma 1, Cost.
[2] L’art. 35, Legge n. 300/1970 così recita: «Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, […] si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante».
[3] CCNL sottoscritto tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 1° marzo 2024.
[4] CCNL sottoscritto tra UNITAL (Unione Italiana Arredi – Legno) con l’assistenza di CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, in data 14 aprile 2025.
[5] CCNL sottoscritto tra la Confederazione generale dell’agricoltura italiana, con la partecipazione della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia, della federazione nazionale affittuari conduttori in economia, della Federazione italiana impresa agricola familiare (Fiiaf), dell’Associazione italiana costruttori del verde (Assoverde), dell’Associazione Piscicoltori Italiani (Api), la Confederazione Nazionale Coldiretti, la CIA – Agricoltori Italiani, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, in data 27 ottobre 2023.
[6] CCNL sottoscritto tra l’ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza/Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Agci – Servizi, e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, in data 2 dicembre 2024.
[7] CCNL sottoscritto tra la Cna Federmoda, la Cna Produzione, la Cna Artistico e Tradizionale, la Cna Servizi alla comunità, la Confartigianato Moda, la Confartigianato Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, la Confartigianato Ceramica, la Casartigiani, la Claai e la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, in data 24 luglio 2024.
[8] CCNL sottoscritto tra la Fise-Are e la Slc-Cgil, la Slp-Cisl, la Uil-Post, in data 14 novembre 2023.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle”.

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