3 Novembre 2020

Assenze dal lavoro per sospensione delle attività scolastiche e licenziamento

di Luca Vannoni

Il Tribunale di Trento, con ordinanza dell’8 settembre 2020, ha affrontato un tema di estrema attualità, la sospensione delle attività scolastiche, in particolare per studenti della scuola primaria, e gli effetti, o meglio, i problemi che si generano ai genitori se lavoratori subordinati.

Nel caso affrontato, una lavoratrice madre di una bambina di 9 anni convivente, e senza la presenza dell’altro genitore, veniva licenziata per giusta causa per assenze ingiustificate, nonostante avesse richiesto ferie – non concesse, pur avendo ancora a disposizione 6,68 giorni di ferie e 70 ore di permesso – per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Già da questi presupposti il licenziamento appare illegittimo, come peraltro deciso, per l’ingiustificato rifiuto di ferie/permessi.

Ad ogni modo, la parte più interessante delle motivazioni del giudice trentino riguarda la giustificazione dell’assenza dal lavoro, in quanto dovuta a impossibilità di svolgere la prestazione per causa non imputabile alla lavoratrice, ai sensi degli articoli 1218 e 1256, cod. civ..

Oltre a ricordare come nel diritto del lavoro la nozione di impossibilità della prestazione deve essere letta in termini di inesigibilità secondo buona fede, nell’ordinanza si richiama quanto previsto dall’articolo 23, D.L. 18/2020, in base al quale il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di sospensione dei servizi educativi, previsto per tutti i genitori lavoratori di figli di età non superiore a 16 anni, presuppone necessariamente che la prestazione sia divenuta inesigibile a causa della necessità di assistere i figli insorta a seguito della sospensione delle attività didattiche.

 

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