9 Luglio 2019

Avvocato e presidente di consorzio: compatibilità delle due attività

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 20 maggio 2019, n. 13517, in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da un avvocato iscritto all’Albo, ha stabilito che la sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione forense non può essere contestata dalla Cassa forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente tale domanda, quando non sia stata accertata la facoltà di revisione di cui all’articolo 3, L. 319/1975, come modificato dall’articolo 22, L. 576/1980, e il soggetto interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla stessa legge.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Pensioni e consulenza previdenziale