8 Ottobre 2019

Causale sostitutiva nella somministrazione di lavoro

di Luca Vannoni

Con la reintroduzione di un sistema selettivo nell’utilizzo del contratto a termine, operata dal D.L. 87/2018, dove non è necessario motivare l’assunzione a termine solo in caso di durata inferiore a 12 mesi, purché non sia da qualificare come rinnovo – ipotesi che richiede sempre l’obbligo di motivazione – l’unica causale che appare utilizzabile è quella legata alla “sostituzione di altri lavoratori”, dando così rilevanza a una motivazione ricorrente nella gestione della forza lavoro nelle imprese, legittimando in questo modo il contratto a temine, fino al limite massimo di 24 mesi, per sostituire le assenze di lavoratori, dovute a qualsiasi motivazione (maternità, malattia, congedi etc.).

Stante la permeabilità creata dal D.L. 87/2018 con la somministrazione a tempo determinato, il meccanismo delle causali, come sopra tratteggiato, caratterizza anche quest’ultimo contratto.  È, quindi, interessante osservare le interpretazioni giurisprudenziali della causale sostitutiva nel momento in cui riguarda la somministrazione a termine.

Con l’ordinanza del 4 ottobre 2019, n. 24886, la Corte di Cassazione ha chiarito che le ragioni sottostanti al ricorso alla somministrazione di lavoro debbano essere indicate per iscritto nel contratto, con un grado di specificazione tale da consentire di verificarne la loro effettiva sussistenza.

Il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono deve essere limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendosi estendere al sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’imprenditore che ne beneficia. Nello stesso tempo, l’utilizzatore è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Nel caso concreto, la somministrazione a termine è stata considerata legittima, in quanto le motivazioni sostitutive, anche in assenza del nome del lavoratore assente, erano state provate producendo in giudizio i nominativi dei lavoratori assenti durante la vigenza del contratto, dimostrando quindi il nesso causale tra la motivazione e la specifica assunzione operata.

 

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