4 Luglio 2019

I chiarimenti Inps in merito al versamento della contribuzione correlata per le prestazioni Fsba

di Francesco Bosetti

A quasi 4 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, che ha ridisegnato l’impianto degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fsba per l’artigianato e Form.Temp per la somministrazione) si compone dell’ultimo tassello per il quale sussisteva fino a ora un vuoto normativo, ovvero la regolamentazione delle modalità di versamento della contribuzione correlata.

La contribuzione correlata, che consente al lavoratore sospeso per mancanza di lavoro di aver diritto alla copertura ai fini pensionistici per le ore in cui vi è stato l’intervento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fpld (per l’anno 2019 risulta essere pari al 33%) all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato regolarmente, in riferimento al mese in cui si colloca l’evento di sospensione dal lavoro.

L’Inps, con la circolare n. 53/2019, non solo ha fornito le indicazioni operative ai fini dell’esposizione sulla denuncia UniEmens dei dati utili all’Istituto stesso per la quantificazione della contribuzione correlata con specifico riferimento al fondo Fsba, ma ha anche chiarito che l’onere del relativo versamento è direttamente a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale alternativi e, pertanto, le aziende sono esonerate ad anticipare la contribuzione correlata, come previsto dall’articolo 34, D.Lgs. 148/2015.

Tale scelta da parte dell’Istituto è finalizzata al rafforzamento dei livelli di tutela previdenziale del lavoratore: l’anticipo del versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro avrebbe potuto influire negativamente sulla situazione pensionistica dei lavoratori beneficiari della prestazione del Fondo Fsba, in quanto, in presenza di mancati versamenti della contribuzione correlata da parte dell’azienda, i lavoratori interessati rischiavano di non vedersi accreditata in maniera corretta la contribuzione sul proprio estratto conto assicurativo.

L’Inps chiarisce che la determinazione e l’esposizione nel flusso UniEmens della contribuzione correlata scaturisce dall’attribuzione di un ticket alle domande di assegno ordinario e assegno di solidarietà presentate dalle aziende artigiane al Fondo Fsba, con una procedura analoga a quella prevista per le istanze di Cigo e Cigs; tale gestione varia a seconda che la domanda a Fsba sia stata presentata in data antecedente o successiva al 1° maggio:

  1. per le domande presentate dal 1° maggio 2019, le aziende richiedono il ticket tramite l’apposito servizio on line dell’Inps e lo utilizzano sia in fase di presentazione della domanda Fsba che in sede di compilazione UniEmens;
  2. per le domande presentate fino al 30 aprile 2019, l’Inps fornisce a ogni azienda che ha beneficiato di prestazioni il ticket da utilizzare per la presentazione delle variazioni ai flussi UniEmens precedentemente inviati delle aziende.

 

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