11 Luglio 2022

Collegamento economico-funzionale tra imprese e tutela reale del dipendente licenziato

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 maggio 2022, n. 16975, ha stabilito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato, ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito.

 

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