18 Luglio 2019

Il concetto di periodo congruo nella detassazione

di Roberto Lucarini

Quando si parla di detassare (“ridurre, mediante opportuni provvedimenti, il carico fiscale che grava sui contribuenti” – Treccani on line), tutti quanti drizzano le orecchie; vista la tassazione nostrana, infatti, il verbo sopra citato diviene quantomai attraente. Fatto è che – come ogni cosa in questo benedetto Paese – operare una detassazione sui premi di risultato, perché di questo si tratta, non è operazione da farsi senza qualche attenzione.

Dal 2008, anno di “invenzione” di questa agevolazione, fino ai giorni nostri, è passata molta acqua sotto i ponti; non sempre acqua cristallina, viste le molte volte che l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire, con propri atti amministrativi, a fornire chiarimenti.

L’ultimo dei quali risale al mese scorso (risposta a Interpello n. 205/2019), dove all’Agenzia è stato sottoposto un quesito relativamente al concetto di periodo congruo; un quesito, mi anticipo, che a mio parere non poteva che essere risolto come hanno fatto i tecnici dell’Agenzia delle entrate.

Vi risparmio tutta la tiritera sul concetto di detassazione dei premi di risultato (meglio tassazione sostitutiva dell’Irpef e sue addizionali territoriali); ne saprete già abbastanza, immagino. Devo, tuttavia, soffermarmi su un aspetto che viene investito in pieno dalla risposta dell’Agenzia che stiamo esaminando, ossia il concetto di periodo congruo.

Come noto, la nuova normativa di riferimento, della già citata detassazione, deriva attualmente ex articolo 1, commi 182 ss., L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), e successive modifiche, normativa, questa, che ha richiesto l’emanazione di un decreto attuativo materializzatosi nel D.M. 25 marzo 2016 del Ministero del lavoro).

Ed è proprio il provvedimento di attuazione che, all’articolo 2, comma 2, richiede che la contrattazione di secondo livello, necessaria per l’attuazione del premio di risultato, debba “prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, … rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”. È, infatti, in sede attuativa che viene sancito il legame, inscindibile, tra risultato auspicato e periodo congruo, entro il quale tale risultato dovrà ottenersi. Un periodo che potrà essere annuale, infrannuale o ultrannuale – questo aspetto è lasciato alla volontà delle parti – purché, tuttavia, sussista un lasso temporale entro il quale operare e valutare, ex post, il risultato ottenuto.

Detto questo, andiamo a valutare la situazione concreta posta nel quesito, facendo molta attenzione alle date proposte.

Una serie di vicissitudini occorse nel periodo tra il 2017 e il 2018 ha evidentemente rimandato la stipula di un accordo circa il premio di risultato, per l’anno 2018, che le parti avrebbero voluto sottoscrivere. Su richiesta sindacale, tuttavia, si è pensato di stipulare, in data 26 novembre 2018, un accordo aziendale, con durata annuale, valevole per il premio di risultato 2018. In più, come non bastasse, applicando la società datrice di lavoro 2 distinti Ccnl (Terziario e Metalmeccanica), gli appartenenti al settore metalmeccanico hanno aderito all’accordo aziendale, firmato nel novembre 2018 esclusivamente dalle OO.SS. del Terziario, soltanto il 23 gennaio 2019. Depositato sul sito del Ministero nei termini richiesti ex lege (30 giorni dalla stipula), l’accordo prevedeva un premio in caso di aumento del margine operativo lordo (per i più raffinati: Ebitda) e rispettava, per il resto, i vari caratteri richiesti dalla normativa; tutto a posto su tali fronti.

Il problema, infatti, è un altro: è possibile detassare un premio con periodo annuale (periodo congruo) relativo all’anno 2018, se si firma l’accordo istitutivo il 26 novembre di quel medesimo anno?

La risposta dell’Agenzia è, a mio modesto avviso, chiara e condivisibile. Il risultato incrementale che viene ricercato deve rivestire un carattere aleatorio; esso dovrà, quindi, essere possibile, ma incerto, al momento della stipula. E a fine novembre di un anno, si può non essere edotti circa il risultato (nel caso specifico il Mol) che è già di fatto abbondantemente maturato?

L’Agenzia, infatti, conclude che “non appare ammissibile una determinazione ‘postuma’ o, come nel caso di specie, a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio”. Niente detassazione, dunque.

Se avete in mente un futuro accordo premiale, fatevi quindi avanti per tempo. Come dice il proverbio: “chi dorme non piglia pesci”…

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Strumenti di lavoro – Rivista