5 Giugno 2018

Conciliazione sindacale: chiarimento dell’Ispettorato

di Fabrizio Nativi

Con nota n. 163 del 17 maggio 2018, l’Ispettorato del lavoro ha fornito chiarimenti in merito al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ex articolo 411 c.p.c.. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un tentativo di conciliazione. Ai sensi dell’articolo 411, comma 3, c.p.c. il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’Ispettorato del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. L’Ufficio, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo presso la cancelleria del tribunale. Il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è che l’accordo sia raggiunto con l’effettiva assistenza del lavoratore da parte di rappresentanti dell’organizzazione alla quale il lavoratore medesimo ha voluto affidarsi, indipendentemente dal grado di maggiore rappresentatività dell’organizzazione stessa. L’ulteriore requisito di autenticità del verbale di conciliazione, consente il deposito del verbale presso la cancelleria del Tribunale e il successivo ottenimento del decreto di esecutività.

L’articolo 412-ter c.p.c. prevede, poi, che la conciliazione e l’arbitrato possano essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi siglati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Soltanto in tale caso è necessaria la verifica della sottoscrizione del contratto collettivo della categoria nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale, che potrà essere tuttavia effettuata mediante dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’articolo 412-ter c.p.c..

Il chiarimento in questione non deve essere posto in correlazione con quanto illustrato con la circolare n. 3/2018 dell’INL, riferita ai requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, utili ai fini dell’applicazione di determinati istituti.

Nell’ambito della conciliazione sindacale il presupposto è l’effettiva assistenza, non la maggiore comparativa rappresentatività dell’organizzazione sindacale.

 

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