6 Aprile 2022

Il contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

di Michela Rodofili

Con la circolare n. 39/2022 l’Inps ha emanato nuovi chiarimenti sul contributo introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, Legge di Bilancio 2021, previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico portatori di una disabilità almeno pari al 60%.

Il messaggio n. 471/2022 dell’Istituto aveva già comunicato il rilascio della procedura informatica utilizzabile per la trasmissione delle domande relative al contributo.

Le nuove istruzioni intervengono in seguito all’entrata in vigore del D.I. 12 ottobre 2021, il quale ha disciplinato i criteri di individuazione dei destinatari del beneficio e le modalità di presentazione delle istanze.

 

Natura e caratteristiche del contributo

La misura in commento ha carattere assistenziale e consiste nel riconoscimento di un importo mensile, fino a un massimo di 500 euro, per il genitore disoccupato o monoreddito, con un figlio o più figli a carico con disabilità pari ad almeno il 60%.

Il contributo è destinato ai nuclei familiari monoparentali, nei quali esiste un solo genitore per il quale l’attività lavorativa sia l’unica fonte di sostentamento; il reddito del richiedente deve essere non superiore a 8.145 euro annui, se dipendente, o 4.800 euro, se lavoratore autonomo, o che sia privo di reddito: tali limiti reddituali sono quelli già previsti per il mantenimento della prestazione di NASpI in caso di rioccupazione del percipiente.

Nel calcolo del reddito non viene considerata la proprietà della casa di abitazione.

Il contributo in commento non concorre alla formazione del reddito del richiedente ed è compatibile con altri eventuali trattamenti assistenziali.

I figli disabili, la cui inclusione nel nucleo familiare dà diritto al contributo, sono i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali minori di età; per i figli maggiorenni è necessario che essi siano fiscalmente a carico del beneficiario.

Il D.I. 12 ottobre 2021 ha chiarito che sono da intendersi a carico i figli fino al compimento di 24 anni di età in possesso di reddito annuo non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro annui.

 

Requisiti dei beneficiari

Il genitore richiedente, disoccupato o monoreddito, deve risiedere in Italia, avere dimora e coabitare nello stesso Comune del figlio o dei figli disabili, ed essere cittadino italiano o extracomunitario, purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. I requisiti devono essere tutti cumulativamente posseduti al momento della richiesta.

L’istanza può essere presentata dall’unico genitore del nucleo familiare, che deve essere in possesso di un Isee non superiore a 3.000 euro e, nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli minori, del c.d. Isee minorenni.

Al nucleo familiare non può appartenere l’altro genitore ai fini dell’Isee.

Il possesso delle condizioni richieste dalla legge per accedere al beneficio viene autocertificato dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Isee, previsto dalla L. 109/1998, e successivamente modificato, tra le altre norme, anche dal D.P.C.M. 159/2013, è l’indicatore utile a valutare la situazione economica dei nuclei familiari che richiedano una prestazione sociale agevolata legata anche alla situazione economica della famiglia.

Per ottenere la certificazione Isee è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), consistente in un documento che riporta le informazioni anagrafiche e patrimoniali del nucleo familiare che fanno riferimento alla situazione in essere fino al 31 dicembre dell’anno precedente. La Dsu contiene anche i dati inerenti al reddito e ai trattamenti assistenziali, relativi, invece, ai 2 anni antecedenti alla presentazione della dichiarazione.

Se la prestazione sociale che si vuole ottenere è rivolta a componenti del nucleo familiare che siano minorenni, dovrà essere presentato il c.d. Isee minorenni, disciplinato dall’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013: l’Isee viene, in tal caso, integrato da una componente aggiuntiva relativa alla situazione economica del genitore non convivente.

 

Modalità di presentazione della domanda e misura del contributo

Il beneficio in commento è stato introdotto per gli anni 2021, 2022 e 2023: la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, come limite massimo di spesa, 5 milioni di euro per ciascun anno.

Il D.I. 12 ottobre 2021, all’articolo 4, comma 4, ha stabilito i seguenti criteri di priorità per il riconoscimento della misura nel caso in cui le domande presentate comportino il superamento dello stanziamento annuo:

  • possesso di un Isee più basso;
  • a parità di Isee, esistenza di minori non autosufficienti all’interno del nucleo del richiedente;
  • tra più nuclei con minori non autosufficienti l’esistenza di figli con disabilità di grado grave;
  • da ultimo, l’esistenza nel nucleo di figli con disabilità media.

Con la prima istanza, che può essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere il contributo per l’anno 2022 e dichiarare di volerne fruire anche per il 2021.

Per entrambe le annualità l’Istituto esaminerà i requisiti in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda e, in caso di esito positivo per l’istruttoria, provvederà entro 90 giorni, decorrenti dal 31 marzo 2022, al pagamento del beneficio per l’anno 2022. Con il primo pagamento verranno erogati anche gli arretrati relativi all’anno in corso.

L’istruttoria e il pagamento del beneficio previsto per il 2021 verranno, invece, effettuati in un secondo momento, ma sempre entro il 2022.

La domanda per l’anno 2023, salvo successive modifiche, dovrà essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo 2023.

La richiesta deve essere inoltrata in via telematica, accedendo direttamente al portale dell’Inps con Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi, rivolgendosi a intermediari abilitati, ai quali è dedicato il “Portale dei Patronati”, oppure tramite Contact center integrato.

Modalità di accesso al beneficio

Dal sito www.inps.it > “Prestazioni e Servizi” > ”Servizi” > ”Contributo Genitori con figli con disabilità”

 

La domanda deve indicare il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e la scelta del metodo di pagamento tra l’accredito su Iban e il bonifico domiciliato presso l’ufficio postale. Dalla procedura il cittadino può verificare l’accoglimento o la reiezione dell’istanza nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

L’importo del contributo riconosciuto dipenderà dal numero di figli disabili presenti nel nucleo familiare.

Numero dei figli disabili nel nucleo

Rateo mensile

1

150 €

2

300 €

3 o più

500 €

 

Verifica dei requisiti, decadenza e sospensione

Le istanze presentate verranno esaminate dall’Istituto tramite controlli automatizzati a livello centrale e, ove emerga la necessità di un’ulteriore istruttoria, potranno eventualmente essere delegata alle sedi territoriali.

I requisiti economico-patrimoniali saranno direttamente verificati dell’Inps sulla base dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, mentre gli altri dati autocertificati nella domanda si considereranno posseduti fino all’eventuale comunicazione contraria delle altre P.A..

Le domande non corredate dalle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e quelle presentate dopo il 31 marzo 2022 sono considerate inammissibili.

Le istanze saranno respinte se, al momento della presentazione delle medesime, non risulti esistente un Isee in corso di validità oppure se il valore dell’Isee superi i 3.000 euro.

L’Isee si considera valido per tutto l’anno in corso, salvo che non risulti presentata una nuova Dsu.

La presenza di un Isee incompleto abbinato alla domanda non ne preclude l’accoglimento, ma determina la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione delle incongruità emerse.

Il bonus, una volta riconosciuto, potrà essere revocato dall’Istituto con decorrenza immediata, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • morte del figlio o del richiedente;
  • perdita della patria potestà;
  • affidamento del figlio a terzi.

La revoca verrà comunicata al beneficiario entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della causa di decadenza, inoltre il contributo verrà sospeso per i periodi di ricovero temporaneo del figlio disabile presso strutture assistenziali.

Requisiti necessari al riconoscimento del beneficio
Residenza o permesso di soggiorno e coabitazione con il figlio disabile Il permesso di soggiorno deve essere in corso di validità, non è, invece, prevista una durata minima di permanenza
Isee non superiore a 3.000 euro I requisiti economici si considerano validi ai fini del beneficio per tutta la durata dell’Isee, salvo presentazione di nuova Dsu
Stato di disoccupazione o di unico reddito Il richiedente deve essere disoccupato o trarre sostentamento esclusivamente dalla propria attività lavorativa
Nucleo familiare monoparentale Il beneficiario deve essere l’unico genitore del nucleo familiare con figli disabili anche ai fini Isee
Nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più figli con disabilità non inferiore al 60% L’importo mensile riconosciuto varia in base al numero dei figli disabili:

1 figlio € 100 euro

2 figli € 300 euro

Più di 2 figli € 500 euro

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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