La contribuzione Inps artigiani e commercianti e la novità 2025
di Roberto Lucarini Scarica in PDF
Può sembrare un argomento fin troppo scontato, quello relativo alla contribuzione Inps per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, ma vale la pena, tuttavia, darci sempre un occhio; quest’anno, a maggior ragione, vista la novità introdotta con la recente Legge di Bilancio 2025.
L’Inps, con cortesia pro domo sua, ci offre ogni anno la sua liturgica circolare sul tema (circolare n. 38/2025), dove va a specificare le aliquote applicabili, alle diverse casistiche, e i valori del minimale, massimale e prima fascia di retribuzione annua pensionabile, quest’ultima di interesse per via dell’aumento dell’1% della contribuzione dovuta sull’eventuale parte del reddito eccedente.
Sappiamo bene circa la distinzione di base tra la contribuzione fissa e quella sul reddito eccendente il minimale, che è stabilito per il 2025 in 18.555 euro. Attenzione, su tale aspetto, ai casi di contribuzione per parte di anno, dato che detto minimale, in tali situazioni, dev’essere riproporzionato su base mensile.
L’Inps ci indica, quindi, il peso della c.d. contribuzione fissa, che per l’entusiasmo dei contribuenti è dovuta, ove attivi nell’anno, al di là del reddito conseguito:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) | € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Il pagamento è notoriamente trimestrale, ossia alle scadenze canoniche del 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026.
La circolare ricorda anche le aliquote applicabili, per l’anno in corso, alle diverse Gestioni:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | 24% | 24,48% |
Da tenere conto, come già detto, dell’aumento dell’1% per la quota di reddito che dovesse superare la prima fascia di retribuzione annua pensionabile, posta a 55.448 euro.
Dato che il contributo Ivs, dovuto da artigiani e commercianti, è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella Gestione di appartenenza), in sede di dichiarazione annuale dei redditi dovrà essere versato, se del caso, anche il contributo oltre il minimale, a saldo, utilizzando le aliquote innanzi esposte.
Ricordo che tale contribuzione è dovuta solo entro un limite di massimale annuo, previsto nel 2025 a 92.413 euro esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 120.607 euro. Da notare che tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Chiudiamo con la novità 2025, sul tema che ci occupa, ricordando soltanto che sussistono anche le seguenti ulteriori forme di agevolazione: per i contribuenti forfetari, con riduzione del contributo pari al 35%; per i contribuenti pensionati e ultra 65enni, con riduzione del 50%.
La Legge di Bilancio 2025, dicevamo, ha stabilito un’ulteriore forma agevolativa, ma soltanto per quei soggetti che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; vi rientrano, quindi, gli imprenditori individuali, ma anche i soci e i collaboratori familiari. Tale agevolazione, che avrà una durata triennale, si esplicita in una riduzione dell’onere contributivo pari al 50%. Risulta ovviamente alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Sul tema delle agevolazioni è bene, tuttavia, ricordare anche il rovescio della medaglia; tale riduzione può, infatti, esplicare degli effetti in relazione al periodo di contribuzione annua accreditata. Visto lo specifico rimando normativo, risulta, quindi, che “hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni”. Ove la contribuzione annua, quindi, risulti inferiore al suddetto importo, i mesi di assicurazione accreditabili risulteranno ridotti in proporzione alla somma effettivamente versata; tali contributi saranno attribuiti, in linea temporale, dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell’anno.