6 Ottobre 2020

Contribuzione Inps commercianti del socio: un caso pratico

di Roberto Lucarini

Il tema dell’iscrizione obbligatoria Inps Gestione commercianti, e della relativa contribuzione, è, come noto, oggetto di parecchie dispute tra soggetti autonomi e Istituto previdenziale. Le questioni in discussione sono molte, così come svariate sono le casistiche che possono presentarsi nella realtà operativa.

La Suprema Corte si trova, troppo spesso, a dover dirimere pratiche che, a dire il vero, dovrebbero oramai essere giuridicamente superate; ciò a causa di un atteggiamento da parte dell’Istituto previdenziale per certi aspetti incomprensibile.

La norma di riferimento è posta ex articolo 1, comma 203, L. 662/1996, la quale prevede specifici requisiti per l’obbligo di iscrizione, i quali, peraltro, devono sussistere contemporaneamente. Su tutti direi: la piena responsabilità dell’impresa e l’assunzione di tutti gli oneri e i rischi da parte del soggetto; partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il più delle volte, sul tema dell’iscrizione, vengono in ballo proprio i concetti di abitualità e prevalenza nel lavoro del soggetto in esame. Due definizioni che devono trovare riscontro effettivo nella fattispecie analizzata dall’Inps, sia d’ufficio che in sede ispettiva, ma che spesso non vengono investigate o lo sono in maniera non troppo attenta.

Ciò introduce al caso operativo trattato di recente dalla Cassazione, con ordinanza 3 settembre 2020, n. 18331. Provo a sintetizzare la situazione, riscontrata in sede di verifica ispettiva: il socio di una Srl svolgeva per tale società un lavoro che lui stesso, in dichiarazione a verbale, ha definito svolto “con abitualità a prevalenza presso il bar gestito dalla ___ Srl occupandosi del controllo dei dipendenti e della gestione della politica aziendale”. A questo punto gli ispettori provvedono alla sua iscrizione presso la Gestione commercianti, richiedendo, conseguentemente, la relativa contribuzione evasa.

Ciò che non fu rilevato, tuttavia, è che il medesimo soggetto al contempo risultava anche lavoratore dipendente, a tempo pieno, presso altro datore. E dunque, viene subito da osservare, come la mettiamo col concetto di prevalenza? Quello di abitualità, a ben vedere, potrebbe anche rilevarsi nel lavoro quale socio, mentre circa la prevalenza occorre, necessariamente, svolgere un’analisi più attenta.

Nei giudizi di merito l’Inps vide prevalere la propria iniziativa; la Suprema Corte, al contrario, blocca tutto.

Secondo gli Ermellini, gli ispettori avrebbero dovuto operare una valutazione proprio sulla prevalenza, la quale li avrebbe condotti verso una non iscrivibilità del socio alla Gestione commercianti. Difficile, infatti, non valutare l’attività da subordinato come prevalente per quel soggetto.

I Supremi giudici asseriscono dapprima che “la nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, …, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale”, affermando poi che “ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui …, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività”.

Tali giudizi mi paiono indiscutibili e quantomai rispettosi sia del chiaro dettato normativo che del principio, vigente nel nostro ordinamento, riguardante l’unicità della posizione contributiva di un soggetto.

Quello appena esposto, come detto, è uno dei molti casi che da anni impegnano la Cassazione sul tema.

Per concludere non resta che sperare, in futuro, in un atteggiamento più attento da parte dell’Inps. Nel frattempo, trovandosi di fronte a simili situazioni, occorre fare molta attenzione e, soprattutto, non generalizzare le conclusioni ma, al contrario, analizzare a fondo le peculiarità del caso specifico.

 

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