3 Marzo 2020

COVID-19 e le sospensioni dal lavoro

di Luca Vannoni

L’epidemia COVID-19 si porta in dote, come ulteriore tra i tanti corollari dell’emergenza sanitaria che sta colpendo le regioni del nord Italia, complesse problematiche afferenti alla gestione dei rapporti di lavoro, che non possono trovare ristoro nell’utilizzo dello smart working: dalla sospensione dell’attività delle realtà produttive ubicate nelle c.d. zone rosse a quelle connesse con le ordinanze regionali, all’impossibilità di potere rendere la prestazione da parte di tanti lavoratori.

Riguardo all’impossibilità della prestazione nell’ottica del contratto di lavoro subordinato, essendo un contratto a prestazioni corrispettive o sinallagmatiche, nel momento in cui la prestazione di lavoro non viene eseguita per ragioni oggettive, si deve valutare a quale sfera giuridica ricondurre il mancato adempimento, con la conseguenza che, lasciando al momento sospesa la questione delle tutele previdenziali e, in particolare, degli ammortizzatori sociali, il diritto alla retribuzione permane solo se l’imputabilità dell’impossibilità è riconducibile al creditore, in questo caso il datore di lavoro. Si pensi al caso di un’attività che, per aver impiegato lavoratori irregolari in misura superiore al 20%, sia destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: l’evidente imputabilità dell’impossibilità di ricevere le prestazioni di lavoro non fa venire meno l’obbligo retributivo.

Nel momento in cui la prestazione diviene impossibile per un fatto di forza maggiore, intendendosi per esso un evento oggettivamente imprevedibile o evitabile ed esterno alla volontà delle parti, si spezza il sinallagma contrattuale, senza responsabilità addebitabili, e si determina la sospensione dell’obbligo retributivo.

Sul punto è particolarmente chiara la sentenza della Suprema Corte n. 6928/2000, dove si afferma che “il principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, del quale è espressione anche l’art. 2126 c.c., comporta che al di fuori delle espresse deroghe legali (quale, ad esempio, l’art. 2110 c.c.) o contrattuali, la retribuzione spetti solo se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora credendi nei confronti dei dipendenti”.

Risultano essere allineate anche le indicazioni di prassi fornite dal Ministero del lavoro con la risposta a interpello n. 15/2012, dove si è evidenziato che “l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali”.

Tali principi, in conclusione, si devono declinare anche ai casi interessati dall’epidemia COVID-19: sia le imprese vedono la loro attività sospesa, sia i lavoratori che non possono recarsi sul luogo  di lavoro.

Tra i settori che sono stati più pesantemente interessati dall’epidemia del COVID-19, sicuramente il sistema scolastico ha subito la sospensione, per evidenti ragioni sanitarie, più ampia, che interessa l’intera area “gialla” (e anche alcune aree esterne per provvedimenti regionali o delle Autorità locali). Proprio in tale settore è possibile riscontrare, nel Ccnl per le Scuole private materne Fism, all’articolo 59, titolato Sospensione straordinaria dell’attività, una disposizione che prevede che “qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell’Ente gestore, personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.

Fra l’altro, il Fism, con propria circolare n. 9/2020, ha richiamato proprio tale articolo, insieme all’articolo 1256, cod. civ., per considerare tutto il personale dipendente “in assenza giustificata”, senza nulla aggiungere alla questione retributiva.

Risulta del tutto evidente che tale disposizione contrattuale, se vi fosse una sospensione prolungata dell’attività, rischierebbe di portare al collasso tante strutture educative nel momento in cui vengano meno le rette per il loro finanziamento. In secondo luogo, il pagamento della retribuzione precluderebbe le possibilità di intervento con ammortizzatori sociali.

Alla luce di tali considerazioni, stante anche l’eccezionalità dell’evento e le misure di ammortizzazione sociale previste dal D.L. 9/2020, pubblicato in G.U. n. 53/2020, si ritiene corretto, nel momento in cui la sospensione dell’attività determina anche l’interruzione del versamento delle rette, gestire in prima battuta la sospensione con gli ammortizzatori sociali (FIS), senza il riconoscimento della retribuzione, nella speranza che con ulteriori interpretazioni le parti stipulanti del Ccnl colgano l’eccezionalità della situazione, evitando successive integrazioni a carico del datore di lavoro.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Come instaurare rapporti di lavoro in smart working