16 Ottobre 2017

Cumulo periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 60/2017, ha fornito istruzioni applicative relativamente al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, la circolare precisa che:

  • nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, L. 214/2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
  • ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e, pertanto, gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

L’Istituto precisa infine che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’Inps, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati: a tal fine è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

 

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