Danni da omissione contributiva
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 aprile 2025, n. 10311, ha stabilito che l’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria a ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all’art. 13, L. n. 1338/1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.