16 Settembre 2020

Decreto Agosto: esoneri contributivi

di Paolo Bonini

Il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto (G.U. n. 203/2020), entrato in vigore il 15 agosto scorso, introduce, tra l’altro, alcune nuove agevolazioni contributive a carattere temporaneo, volte a sostenere imprese e lavoratori nella difficile fase di ripartenza delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica. Il presente contributo si concentra sull’esonero introdotto dall’articolo 3, relativo alle aziende che non si avvalgano delle nuove settimane di integrazione salariale con causale “COVID-19”, di cui all’articolo 1 del Decreto stesso, nonché su quello disegnato dall’articolo 6, relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con gli inevitabili riferimenti alle altre norme connesse.

 

L’esonero alternativo alle integrazioni salariali (articolo 3, D.L. 104/2020)

Destinatari e condizioni

Destinatari del nuovo esonero sono i datori di lavoro e i lavoratori del settore privato, escluso, però, il lavoro agricolo. Possono essere ricompresi tra i datori di lavoro “privati” anche gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici, gli enti privatizzati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato iscritte nel Registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio (ex articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000), nonché i consorzi industriali e di bonifica, gli enti morali ed ecclesiastici.

Le prime condizioni esplicitate nel testo normativo, che devono essere verificate congiuntamente, sono le seguenti:

  1. le aziende beneficiarie non dovranno richiedere nemmeno una delle 18 settimane di integrazione salariale previste dall’articolo 1 del D.L. 104/2020. Sul punto, occorre rapidamente ricordare che il Decreto Agosto ha introdotto 2 ulteriori possibili periodi di integrazione salariale per COVID-19, di 9 settimane ciascuno, da fruire tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. L’articolo 3, Decreto Agosto, specifica che l’eventuale fruizione di giornate di integrazione successive al 12 luglio, richieste ai sensi del Decreto Cura Italia e successive modifiche, pur avendo l’effetto di decurtare il numero di settimane richiedibili in forza del Decreto Agosto, non incide, invece, sull’accesso all’agevolazione.
  2. Le aziende che accedono al beneficio dovranno aver fruito delle integrazioni salariali con causale COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020.

Occorre notare che il beneficio è soggetto alla procedura di cui all’articolo 108, Tfue, in materia di aiuti di Stato, il quale dispone la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, sia pure nel quadro della massima flessibilità in materia, derivante dalla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della stessa Commissione, che comunque limita, tra l’altro, gli aiuti temporanei connessi all’emergenza sanitaria al valore complessivo di 800.000 euro, al lordo di imposte e qualunque altro onere. Pertanto, all’interno di tale quadro, non sarà richiesto né il rispetto dei c.d. limiti de minimis, né, naturalmente, la realizzazione di un incremento occupazionale.

In mancanza di diposizioni contrarie, si deve ritenere che non potranno essere derogati i principi dettati dall’articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006, ossia:

  • possesso del Durc;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando il rispetto degli altri obblighi di Legge.

È, inoltre, esplicitato dal testo normativo l’obbligo del rispetto della proroga (articolo 14, Decreto Agosto) del divieto di licenziamento originariamente introdotto dall’articolo 46, D.L. Cura Italia. Nella sua nuova formulazione, infatti, il divieto di licenziamento opera fino al completo esaurimento delle nuove 18 settimane di integrazione salariale o dell’incentivo in parola. Oggetto del divieto sono, ancora:

  • l’avvio di procedure di licenziamento collettivo;
  • la sospensione delle medesime procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020, salvo il caso di personale reimpiegato nell’ipotesi di “cambio di appalto”;
  • i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di natura economica (con la sospensione delle eventuali procedure in ITL ex articolo 7, L. 604/1966), ivi compreso il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione (INL, nota n. 298/2020).

La violazione dei divieti contenuti nell’articolo 14 comporta:

  • la revoca dell’agevolazione;
  • la restituzione dell’agevolazione già fruita, con le relative sanzioni civili;
  • l’impossibilità di accedere alla cassa integrazione di cui all’articolo 1.

L’esonero in questione, per esplicita previsione normativa, non avrà alcuna conseguenza sulla posizione pensionistica dei lavoratori, che, da un lato, continueranno a subire la trattenuta contributiva a loro carico, dall’altro, vedranno comunque accreditata la contribuzione Ivs sulla propria posizione, calcolata sull’imponibile maturato nel periodo.

 

Oggetto, durata e ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’esonero dalla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’agevolazione, la norma (articolo 3, comma 1) dispone che essa spetti “nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020”.

Di cosa si tratta, in realtà?

Vengono alla mente almeno 3 ipotesi:

  • del valore orario delle retribuzione teorica utilizzata per calcolare l’ammontare dell’ammortizzatore nei mesi di maggio e giugno, da moltiplicare per le ore di integrazione e successivamente raddoppiare, calcolando poi sul risultato l’ammontare dei contributi teoricamente dovuti dal datore di lavoro, i quali costituirebbero il valore dell’agevolazione; questa ipotesi, tuttavia, dovrebbe forse trovare un puntuale riscontro nel testo normativo, che, invece, non fa alcuna menzione del periodo di paga da prendere a base di commisurazione dell’agevolazione;
  • dell’ammontare dell’integrazione salariale stessa relativa ai mesi di maggio e giugno 2020, da raddoppiare e su cui applicare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, trovando così l’importo dell’agevolazione; questa ipotesi non solo è affetta dallo stesso “vizio” riscontrato per l’ipotesi precedente; infatti, la norma non menziona l’ammontare dell’integrazione salariale (la qual cosa, peraltro, avvicinerebbe l’agevolazione più al tipo “beneficio normativo” che non a quello “beneficio contributivo”, di cui sicuramente fa parte la categoria “esonero”, intesa quale riduzione o eliminazione degli oneri contributivi – Ministero del lavoro, circolare n. 5/2008), bensì le ore di integrazione salariale. Inoltre, a seguito di un controllo (invero, piuttosto sommario) sulle stime di spesa e sulle somme stanziate come descritte nella relazione tecnica al Decreto, sembra che il Legislatore tenda piuttosto a connettere l’importo dell’agevolazione a un “imponibile” tendenzialmente coincidente con la retribuzione contrattuale media, individuata dalla relazione stessa intorno ai 10,40 euro orari, mentre l’importo medio delle integrazioni orarie, peraltro comprensive dell’eventuale Anf, si situa intorno ai 5,80 euro;
  • volendo, invece, accogliere l’ultima ipotesi, si potrebbe immaginare, per le stesse ragioni che portano ad escludere le altre 2, che l’agevolazione debba corrispondere alla “contribuzione dovuta nei mesi di fruizione”, calcolata sulla “retribuzione, presumibilmente oraria, dovuta per gli stessi mesi e moltiplicata per il doppio delle ore di ammortizzatore fruito nel periodo maggio-giugno 2020”.

È comunque evidente che, come di consueto, l’assetto finale dell’esonero è rimesso alle circolari interpretative dell’Inps, auspicando che le stesse vedano celermente la luce. Per quanto riguarda la possibile decorrenza iniziale dell’agevolazione, si può ipotizzare che essa, anche perché concepita quale alternativa all’accesso agli ammortizzatori sociali, possa coincidere con la data del 13 luglio 2020, a partire dalla quale, appunto, si possono avanzare le domande di accesso alle integrazioni salariali introdotte dal nuovo Decreto.

Sempre in attesa dei necessari chiarimenti, sembra potersi affermare che tra le contribuzioni ammesse all’esonero non possano figurare, come previsto per gli altri esoneri già in essere:

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118, L. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria di cui alla L. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, ex articolo 1, commi 8 e 14, D.Lgs. 182/1997, e per gli sportivi professionisti, ex articolo 1, comma 3 ss., D.Lgs. 166/1997.

Altre contribuzioni escluse dagli incentivi, per espressa disposizione legislativa, sono, come noto, l’eventuale contributo al c.d. Fondo di tesoreria (articolo 1, comma 755, L. 296/2006), nonché le contribuzioni (ove dovute) ai Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015.

Inoltre, poiché dopo aver individuato l’agevolazione massima in una misura oraria, la norma prosegue disponendo che la stessa dovrà essere riparametrata e applicata su base mensile, è altresì auspicabile che tale formulazione non divenga fonte di eccessive complicazioni: una volta calcolata l’agevolazione massima spettante, non resterà che applicarla in 4 quote mensili, eventualmente risalendo alla quota giornaliera (analogamente a quanto avviene per altri esoneri riparametrati su base mensile), solo laddove il mese non sia “intero”, come nell’ipotesi sopra formulata di decorrenza dal 13 luglio. Essendo, poi, i dati necessari già nella piena disponibilità dell’Inps, in quanto già trasmessi dalle aziende con le denunce mensili, è parimenti auspicabile che l’accesso non venga subordinato ad alcuna particolare procedura di richiesta, se non quella relativa a un eventuale codice di autorizzazione per il conguaglio in UniEmens.

Infine, occorre dar conto del disposto dell’articolo 3, comma 4, D.L. 104/2020, che rende l’esonero “cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

 

L’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato (articolo 6, D.L. 104/2020)

Destinatari e condizioni

L’articolo 6, Decreto Agosto, introduce un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, destinato a tutti i settori, fatta eccezione per i datori di lavoro agricolo e domestico. Sono, inoltre, esclusi i rapporti di apprendistato. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Le assunzioni/trasformazioni dovranno perfezionarsi entro il 31 dicembre 2020.

L’articolo 6, comma 2, esclude espressamente dall’agevolazione i lavoratori che abbiano già avuto un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con la medesima azienda che procede all’assunzione. A questo proposito, occorre attendere i chiarimenti di prassi relativamente ai casi in cui l’impresa che assume presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha occupato a tempo indeterminato il lavoratore nei 6 mesi precedenti, per comprendere se anche in queste eventualità, analogamente a quanto avviene per altre agevolazioni, l’accesso all’esonero debba considerarsi precluso.

L’esonero, così come formulato dalla norma istitutiva, non sembra avere natura selettiva: ad esso non dovrebbero, quindi, applicarsi i c.d. limiti de minimis di derivazione comunitaria. Tuttavia, anche in questo caso, in mancanza di disposizioni di senso contrario, si deve ritenere che l’accesso all’esonero sia subordinato al rispetto dei già citati principi di cui all’articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006. Inoltre, trattandosi di nuove assunzioni, si dovranno applicare anche i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

A memoria di quanto riportato dall’Inps con circolare n. 40/2018, l’esonero dovrebbe spettare anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, a prescindere dall’eventualità che l’utilizzatore si avvalga a tempo determinato del lavoratore somministrato.

Ancora, sulla platea dei destinatari, si deve poi velocemente osservare che il Decreto Agosto (articolo 7) introduce un simile esonero, destinato però alle assunzioni a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un periodo di 3 mesi, specificando che anche l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato di tali rapporti garantirà l’accesso al più ampio esonero dell’articolo 6 qui commentato.

 

Oggetto, durata e ammontare dell’agevolazione

Come accennato, l’esonero riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato avvenute entro il 31 dicembre 2020, per una durata massima di 6 mesi.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dalla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite annuo di 8.060 euro, che si traduce in un’agevolazione massima pari a 4.030 euro, stanti la durata massima di 6 mesi e la necessità di riparametrare e applicare l’esonero su base mensile (671 euro mensili, 21,66 euro giornalieri).

Per l’individuazione delle contribuzioni da considerarsi comunque escluse dall’agevolazione, valgono le medesime considerazioni fatte sopra a proposito dell’esonero di cui all’articolo 3 del nuovo Decreto.

Poiché l’incentivo è soggetto a limiti di spesa definiti (in totale si tratta di 1.369,50 milioni di euro), il cui monitoraggio è affidato all’Inps, tenuto a non adottare “provvedimenti concessori” nel caso in cui si verifichino “scostamenti, anche in via prospettica”, rispetto ai medesimi limiti, è lecito attendersi che l’accesso all’agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita istanza, presumibilmente attraverso il “Portale delle agevolazioni” (ex Diresco), sul sito dell’Inps.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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