3 Luglio 2025

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: integrazione al reddito per le lavoratrici madri di 2 o più figli

di Redazione Scarica in PDF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 il D.L. n. 95 del 30 giugno 2025, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, c.d. Decreto Omnibus. Il Decreto, in vigore dal 1° luglio 2025, all’articolo 6 prevede l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli.

Il suddetto articolo 6 posticipa al 2026 l’entrata in vigore dell’esonero per le lavoratrici madri previsto dall’art. 1, co. 219, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e, nel contempo, introduce per l’anno 2025, per le lavoratrici madri dipendenti e le lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome con almeno 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

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