30 Settembre 2015

Demansionamento: risarcimento del danno patito per inattività per maternità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 settembre 2015, n.17832, ha stabilito che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall’inadempimento datoriale, e dunque non è in re ipsa, dovendo comunque essere provato, ma la prova del pregiudizio subito può essere anche presuntiva, non costituendo le presunzioni un mezzo di rango secondario nella gerarchia degli strumenti di prova, ben potendo pertanto essere impiegate anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento. Contestualmente la Corte di Cassazione afferma che al lavoratore non è sufficiente lamentare o invocare la discriminazione in parola per essere sollevato dall’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, ovvero per ottenere automaticamente le posizioni lavorative superiori reclamate.

E, invero, l’assenza per maternità non può dar luogo a progressioni di carriera tout court.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati dalla lavoratrice e dal datore di lavoro.

Tuttavia, è dovuto il risarcimento per danno alla professionalità che la lavoratrice ha subito.