9 Febbraio 2016

Depenalizzazione: le indicazioni del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.6 del 5 febbraio, ha offerto ai propri ispettori le prime indicazioni operative in seguito all’entrata in vigore, il 6 febbraio 2016, del D.Lgs. n.8/16 in materia di depenalizzazione.

Il Ministero precisa che sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda, mentre sono espressamente esclusi i reati contemplati dal D.Lgs. n.81/08, che conservano natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.

Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:

  • alle condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applica il regime intertemporale. L’art.8, co.1, prevede l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie, in sostituzione delle sanzioni penali, anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il regime intertemporale riguarda anche gli illeciti commessi precedentemente al 6 febbraio 2016, per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e tutti i casi in cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge;
  • agli illeciti commessi successivamente al 6 febbraio 2016 si applica il regime ordinario previsto dal D.Lgs. n.8/16.

Per le condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio e già interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l’art.9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa e dunque alle DTL territorialmente competenti. Le DTL, a seguito della ricezione degli atti, dovranno redigere e notificare al trasgressore e all’obbligato in solido, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi (370 giorni per i trasgressori residenti all’estero), il verbale unico di contestazione e notificazione ex art.14, L. n.689/81.

L’art.3, D.Lgs. n.8/16, individua tra le ulteriori ipotesi di illeciti oggetto di depenalizzazione il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, riformulato dal co.6. A seguito di tale modifica si configurano due diverse fattispecie di illecito:

  • una di natura penale: il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, per un importo superiore a € 10.000,00 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00;
  • l’altra di carattere amministrativo: nell’ipotesi in cui l’importo omesso non sia superiore a € 10.000,00 annui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.

II datore di lavoro non risulta punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa laddove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.