23 Dicembre 2020

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

di Beniamino Gallo

Tra le misure adottate dal Legislatore in questi tempi complicati di crisi, alcune sono destinate a favorire nuova occupazione. Potrebbe apparire un controsenso, visti i massicci interventi fatti a favore delle imprese per sostenerle con gli ammortizzatori sociali, ma non dimentichiamo che ci sono settori che hanno comunque mantenuto una consistente operatività e che hanno assunto nuovi lavoratori e settori nei quali, tradizionalmente, le assunzioni sono concentrate nei periodi estivi, quali quello turistico e quello dei pubblici esercizi.

L’agevolazione è stata messa in campo dagli articoli 6 e 7, D.L. 104/2020, e prevede l’esonero del 100% dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. È prevista sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni e ha una durata massima di 6 mesi.

Regole particolari sono previste nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nei quali lo sgravio spetta anche per le assunzioni a termine e per gli stagionali.

Le istruzioni per l’accesso e la fruizione dell’incentivo sono state declinate dall’Inps con la circolare n. 133/2020, nella quale sono presenti importanti differenziazioni rispetto ad altri esoneri con i quali ci siamo confrontati di recente, in particolare con l’esonero “under 35”.

 

Chi sono i datori di lavoro che possono accedere all’esonero

L’articolo 6, comma 1, D.L. 104/2020, cita come beneficiari dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato “i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo”. Nel solco delle altre agevolazioni all’impiego precedenti, l’Inps ha interpretato la disposizione come indirizzata esclusivamente ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Pertanto, qui non si registrano variazioni di rilievo rispetto alle precedenti disposizioni in merito all’individuazione dettagliata dei soggetti, che è stata fatta una prima volta con la circolare n. 40/2018. Con la circolare n. 133/2020 l’Inps ritorna sull’argomento, illustrando minuziosamente le categorie di datori di lavoro che vi rientrano e quelli esclusi.

Per quanto riguarda quelli che vi rientrano, hanno diritto al riconoscimento del beneficio: gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse Leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, e iscritte nel Registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro esclusi, preliminarmente si evidenzia l’esclusione della Pubblica Amministrazione, individuabile dall’elencazione contenuta nell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Esemplificando, si tratta di tutte le Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Città metropolitane, Regioni, Asl, scuole, aziende dello Stato, gli Iacp, le CCIAA, Ordini e Collegi professionali, enti pubblici non economici, le agenzie pubbliche di controllo, la Banca d’Italia, la Consob, le Autorità indipendenti, nonché le università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

 

Per quali rapporti di lavoro spetta l’esonero

Il rapporto di lavoro deve essere stato instaurato nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. Condizione indispensabile è che il lavoratore, nei 6 mesi precedenti, non abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che lo sta assumendo.

L’esistenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato è ostativa all’esonero qualsiasi sia il motivo della cessazione, compresa, ad esempio, la cessazione per mancato superamento del periodo di prova.

 

Datori di lavoro in genere

L’esonero, la cui durata è pari a 6 mensilità, spetta sia per la stipula di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che per la trasformazione del rapporto a termine (articolo 6, D.L. 104/2020). Spetta anche nei casi di associazione in cooperativa con contestuale stipula di rapporto di lavoro subordinato. Spetta, altresì, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; in tal caso il beneficio deve essere riversato all’utilizzatore.

Il contratto può anche essere a tempo parziale, tenendo presente che, in tale evenienza, la misura dell’esonero sarà proporzionata all’orario del rapporto a part-time.

Non spetta per i rapporti di rapporti di apprendistato di qualsiasi tipologia e di lavoro domestico, né spetta in caso di contratto intermittente. Riguardo a tale fattispecie, l’Inps ricorda che, anche se a tempo indeterminato, il contratto intermittente non garantisce la continuità della prestazione lavorativa, in quanto nella generalità dei settori c’è un limite di 400 giornate in 3 anni solari, che non può essere superato, mentre nei settori turismo e pubblici esercizi, benché il limite di giornate non sia esistente, sussiste l’aleatorietà della prestazione lavorativa, che dipende dalle esigenze che volta per volta si presentano.

 

Turismo e stabilimenti termali

Una disposizione di favore si applica per i settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Nel settore in oggetto è incentivata anche la stipula di contratti a termine e per lavoro stagionale, sempre nel medesimo periodo dal 15 agosto al 31 dicembre, per i quali la durata dell’agevolazione è pari alla durata del rapporto a termine per un massimo di 3 mesi (articolo 7, D.L. 104/2020). In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il beneficio prosegue secondo le regole ordinarie per ulteriori 6 mesi.

In pratica, i datori di lavoro in oggetto possono cumulare il beneficio del rapporto a tempo determinato, pari a massimo 3 mesi, con quello a tempo indeterminato per ulteriori 6 mesi, raggiungendo un totale di 9 mesi di durata. La condizione è che la stipula di entrambi i rapporti, quello a tempo determinato e la trasformazione a tempo indeterminato, avvengano entro il 31 dicembre 2020.

Anche in questo caso, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

In tutti i casi, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Inoltre, la trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla scadenza porta in dote ai datori di lavoro anche la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto.

 

Misura dell’incentivo

Per tutti i datori di lavoro, l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

L’importo annuo deve essere applicato su base mensile, pertanto la soglia massima mensile riconoscibile è pari a 671,66 euro (€ 8.060/12). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata e per ogni giorno di fruizione dell’esonero spetta un importo pari a 21,66 euro (€ 671,66/31).

Ad ogni modo, l’esonero mensile non può superare l’importo della contribuzione a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Pertanto:

  1. se l’importo della contribuzione sgravabile è inferiore alla soglia mensile, l’esonero è pari alla contribuzione sgravabile;
  2. se l’importo della contribuzione sgravabile è superiore, l’importo dell’esonero spetta nel limite di 671,66 euro, senza possibilità di recupero dell’eccedenza nei mesi successivi. Ciò comporta che per il mese di dicembre, di pagamento della 13ª mensilità, è probabile che l’esonero effettivamente riconosciuto sia inferiore alla contribuzione sgravabile.

Il beneficio è ridotto nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione alla quantità di orario dedotta nel contratto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Si ricorda nuovamente che gli importi indicati spettano per un massimo di 6 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e che, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, l’esonero spetta nella medesima misura per la durata del rapporto, fino a un massimo di 3 mensilità.

 

Contribuzione esclusa dall’esonero

È esclusa dall’esonero la contribuzione dovuta all’Inail. È, inoltre, esclusa la contribuzione riscossa dall’Inps per conto di altre Gestioni previdenziali o per le quali le disposizioni che le regolamentano prevedano espressamente l’esclusione da sgravi e riduzioni contributive.

Più precisamente, sono esclusi dall’esonero:

  • l’accantonamento del Tfr al Fondo di tesoreria per i datori di lavoro tenuti a operare col Fondo. Il versamento del Tfr al Fondo ha natura contributiva esclusivamente ai fini della riscossione e dell’applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni. Non è soggetto a sgravi e riduzioni contributive;
  • il contributo, ove dovuto, di finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, compresi il Fondo di integrazione salariale e il Fondo di solidarietà del trasporto aereo, per il quale il D.Lgs. 148/2015 ha previsto che non sia soggetto a sgravi e riduzioni e che sia sempre dovuto per intero anche per i lavoratori per i quali si beneficia dell’esonero dal versamento dei contributi;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, che si riscuote congiuntamente al contributo ASpI dell’1,31%.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento:

  • il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo per coloro che superano il massimale annuo e che erano già iscritti alla previdenza obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti che superano il massimale annuo e che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1995.

 

Condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione

Per il riconoscimento dell’agevolazione contributiva il datore di lavoro deve rispettare i requisiti stabiliti dalle norme nazionali contenuti nel Quadro generale per le assunzioni agevolate stabilito dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, la regolarità contributiva prevista dall’articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006, e la compatibilità con la normativa UE sugli aiuti di Stato.

 

Regolarità contributiva

Per tutti i datori di lavoro, gli incentivi sono subordinati al possesso della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006, che prevede:

  • la regolarità dei versamenti contributivi e nell’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Obbligo di assunzione – Violazione del diritto di precedenza di altro lavoratore

L’esonero non spetta in caso di violazione del diritto di precedenza maturato da un altro lavoratore.

In particolare, questa disposizione prevede che il datore di lavoro, prima di assumere un nuovo lavoratore, deve preventivamente offrire il posto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto di precedenza dando un termine; solo dopo che è spirato il termine senza che il lavoratore abbia accettato, può assumere un altro lavoratore fruendo delle agevolazioni. In mancanza di questa procedura di garanzia, cioè assumendo direttamente il lavoratore agevolato senza aver offerto preventivamente il posto a coloro che hanno maturato il diritto di precedenza, le agevolazioni non possono essere riconosciute. Sulle modalità di esercizio del diritto di precedenza è stato emanato l’interpello n. 7/2016 del Ministero del lavoro, secondo il quale il volersi avvalere del diritto di precedenza deve essere manifestato dal lavoratore per iscritto entro i termini di Legge di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ridotti a 3 mesi per i lavori stagionali. In mancanza dell’esercizio del diritto, nelle more, il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole.

 

Obbligo di assunzione – Diritto di precedenza del lavoratore che si trasforma

Questa specificazione sul diritto di precedenza è volutamente messa separatamente dalla violazione del diritto, in quanto, per questo esonero, l’Inps ha un’interpretazione difforme da quanto a suo tempo stabilito per l’esonero triennale del 50% per gli under 35.

Come si ricorderà, le agevolazioni non spettano in presenza di un obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro e il lavoratore a tempo determinato con un rapporto a termine di durata superiore a 6 mesi negli ultimi 12 mesi matura un diritto di precedenza. La preclusione opera anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Per quanto riguarda l’esonero triennale per l’assunzione di lavoratori under 35, l’Inps, con la circolare n. 40/2018, aveva stabilito che l’esonero è ammesso anche in caso di trasformazione a tempo determinato per un lavoratore a termine che ha maturato il diritto di precedenza. Questo criterio non è stato richiamato per l’esonero in trattazione.

Pertanto, allo stato attuale, la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine, di durata superiore a 6 mesi, impedisce la fruizione del beneficio a causa della maturazione del diritto di precedenza da parte del lavoratore.

In soccorso arriva, ad avviso di chi scrive, dall’interpello ministeriale del 2016, il quale regolamenta l’esercizio del diritto di precedenza da parte di tutti i lavoratori a termine, incluso il lavoratore che si sta assumendo. Pertanto, anche qualora il lavoratore abbia maturato il diritto di precedenza per avere un rapporto a termine in corso da più di 6 mesi, il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero se prima della trasformazione il lavoratore non ha ancora esercitato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.

 

Obbligo di assunzione – Disabili

L’agevolazione non spetta in caso di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, in quanto non è prevista nel D.L. 104/2020 una norma che esonera dal rispetto di tale obbligo di assunzione.

 

Verifica delle sospensioni per Cigs

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di un lavoratore inquadrato in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

Nel caso attuale, non ha rilevanza l’utilizzo degli ammortizzatori sociali con la causale COVID-19, in quanto sono considerati eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

 

Elementi di relazione tra il datore di lavoro che assume e quello di provenienza del lavoratore

L’incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

 

Tardivo inoltro delle comunicazioni obbligatorie

L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo tra la data di stipula del rapporto di lavoro e quella di invio della comunicazione.

 

Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato

L’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo. Esso non ha le caratteristiche tipiche dell’aiuto di Stato, in quanto non è selettivo ed è indirizzato alla generalità dei datori di lavoro, ovunque operanti sul territorio nazionale, ad esclusione del settore agricoltura.

Pertanto, assume la natura tipica di incentivo all’occupazione e non rientra tra gli aiuti di Stato vietati dall’articolo 107, Tfue.

Una valutazione diversa viene, invece, fatta per l’esonero per l’assunzione a tempo determinato nel settore del turismo e dei pubblici esercizi. Qui è evidente la natura selettiva dell’agevolazione, che è indirizzata ai datori di lavoro di uno specifico settore.

Quindi abbiamo 2 regimi diversi di compatibilità con gli aiuti di Stato:

  1. l’esonero per l’assunzione di lavoratori a termine e stagionali del turismo e stabilimenti termali, pari al massimo a 3 mesi, per i quali lo sgravio costituisce aiuto di Stato e ha richiesto la necessita di essere autorizzato dalla UE;
  2. l’esonero di 6 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, che può essere concesso liberamente, in quanto non rientra tra gli aiuti di Stato.

 

Condizioni per l’utilizzo dello sgravio per gli stagionali e lavoratori a termine del turismo

L’autorizzazione è stata concessa a novembre 2020 nell’ambito degli aiuti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – “Temporary Framework”.

L’agevolazione è, quindi, fruibile entro il tetto massimo di 800.000 euro per impresa, considerando tuti gli aiuti della medesima tipologia, a condizione che gli aiuti siano concessi entro il 30 giugno 2021 e che non si tratti di un’impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Quest’ultimo requisito non è richiesto per le microimprese o piccole imprese, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’articolo 6, comma 3, D.L. 104/2020, stabilisce che l’esonero contributivo

“è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

La disposizione è stata ripresa anche nella circolare n. 133/2020 dell’Inps, che però non ha fatto un esempio di cumulabilità, richiamando una cumulabilità astrattamente ipotizzabile qualora sussista un residuo di contribuzione dovuta.

L’unico caso in cui sembrerebbe sussistere un residuo di contribuzione è quello relativo a un lavoratore con retribuzione medio-alta, tale per cui la contribuzione a carico del datore di lavoro esonerabile sia superiore a 671,66 euro mensili. Occorrerà, però, verificare se le disposizioni che regolamentano i singoli incentivi o sgravi ammettono o meno la cumulabilità

Oltre alla cumulabilità, un aspetto che avrebbe meritato di essere chiarito nella circolare dell’Inps è quello della compatibilità con altri esoneri. Aspetto che è stato affrontato dall’Inps solo in occasione di un incontro con Confindustria, relativamente alla compatibilità dell’esonero in trattazione con l’esonero triennale under 35. Nel corso dell’incontro è stato chiesto se sia possibile, sussistendone i requisiti, godere dell’esonero del 100% per i primi 6 mesi e proseguire con l’esonero triennale per ulteriori 30 mesi.
Al quesito l’Inps ha risposto che i 2 benefici non sono compatibili e non è possibile fruire l’uno in sequenza dell’altro, in quanto al momento dell’assunzione, in caso di coesistenza di requisiti che fanno avere accesso a più benefici, il datore di lavoro deve scegliere per quale optare e, una volta effettuata la scelta, non è più possibile variarla.

 

Procedimento di ammissione all’esonero: adempimenti dei datori di lavoro

Per accedere all’esonero, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps la richiesta nel “Portale delle agevolazioni” presente sul sito dell’ente, utilizzando il modulo “DL104-ES”.

Nel modulo vanno indicati alcuni dati identificativi del lavoratore, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, e la misura dell’aliquota a carico del datore di lavoro oggetto di sgravio.

In base a questi elementi l’Inps stima l’importo del beneficio che si sta richiedendo e, se sono disponibili le risorse, autorizza al beneficio, dandone comunicazione nella stessa domanda presentata. Un controllo ulteriore è fatto per l‘esonero di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, per gli stagionali e i lavoratori a termine, per il quale viene verificato che non si tratti di un datore di lavoro che ha fruito di un aiuto illegittimo non ancora restituito (cd. Elenco “Deggendorf”).

Si ritiene utile segnalare che con l’autorizzazione l’Inps non attribuisce una somma al datore di lavoro, ma un’autorizzazione al conguaglio, rispettando i criteri di calcolo illustrati che trovano il loro limite mensile nella contribuzione datoriale sgravabile o nella soglia di 671,66 euro, se la contribuzione sgravabile è superiore. Successivamente saranno effettuati controlli per verificare la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’esonero.

Per le modalità di esposizione nel flusso UniEmens si rinvia alle dettagliate istruzioni contenute nella circolare n. 133/2020.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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