23 Novembre 2016

Fine della mobilità: quali impatti?

di Beniamino Gallo

Tra poco più di un mese esplica effetti la disposizione di cui all’articolo 2, comma 71, L. 92/2012, che aveva avviato il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, completato con il D.Lgs. 148/2015. Il principio sul quale si è basata la produzione legislativa per la riforma è quello della separazione tra ammortizzatori sociali erogati in costanza di rapporto di lavoro e ammortizzatori erogati al termine del rapporto di lavoro.

 

Ammortizzatori alla cessazione

Con la L. 92/2012 è stata introdotta una prestazione economica, l’ASpI, successivamente trasformata in NASpI, quale ammortizzatore sociale universale in caso di perdita del rapporto di lavoro.

Sono state quindi abrogate tutte le disposizioni che prevedevano la concessione di una prestazione di disoccupazione, quale è l’indennità di mobilità, con caratteristiche diverse dalla NASpI. In particolare, dal 1° gennaio 2017 sono stati abrogati:

  • l’articolo 5, commi 4, 5 e 6, L. 223/1991, che regolamenta il versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
  • gli articoli da 6 a 9, L. 223/1991, che regolamentano l’istituzione e la gestione della lista di mobilità, la concessione al lavoratore dell’indennità di mobilità e le agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
  • l’articolo 11, comma 2, L. 223/1991, che regolamenta la concessione di un’indennità di disoccupazione speciale edile al completamento delle opere pubbliche di grandi dimensioni;
  • l’articolo 16, commi da 1 a 3, L. 223/1991, che stabilisce i requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità e il versamento del contributo ordinario di finanziamento da parte dei datori di lavoro;
  • l’articolo 25, comma 9, L. 223/1991, che regolamenta la concessione di agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

L’abrogazione delle disposizioni citate ha un ampio ventaglio di azione, sia sulle agevolazioni per le assunzioni di lavoratori, sia sulle prestazioni concedibili ai lavoratori, sia sul fronte della misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro nel 2017.

 

Quale prestazione è riconoscibile ai lavoratori

Dal 1° gennaio 2017 l’unica prestazione di disoccupazione prevista per tutti i settori e per tutti i lavoratori dipendenti è la NASpI, che assorbe i diversi trattamenti attualmente in vigore, compresa l’indennità di mobilità. Fino al 31 dicembre 2016 continuano invece ad essere concesse le prestazioni attualmente vigenti che proseguiranno anche nel corso del 2017 fino alla naturale scadenza.

Le imprese che rientrano nella disciplina della mobilità, che abbiano avviato una procedura di mobilità in questo scorcio d’anno, devono tenere presente che la conclusione della procedura entro fine anno ovvero nel 2017, può portare a conseguenze diverse sulle prestazioni riconoscibili ai lavoratori.

Le procedure di mobilità che si concludono entro il 30 dicembre 2016 sicuramente consentiranno ai lavoratori di accedere all’indennità di mobilità.

La data del 30 dicembre non è un errore, ma rappresenta l’ultima data utile per la messa in mobilità del lavoratore, in quanto, decorrendo l’iscrizione nella lista di mobilità dal giorno successivo al licenziamento, qualora lo stesso avvenisse il 31 dicembre, il lavoratore dovrebbe essere iscritto nella lista di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017, ma essendo la lista (e la normativa che la supporta) abrogata, l’indennità di mobilità non potrà essere concessa. In tal caso al lavoratore spetterebbe la NASpI, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, il maggior impatto si ha nel settore edile, che attualmente beneficia di 3 distinte tipologie di trattamenti di disoccupazione:

  1. indennità di disoccupazione speciale edile per fine lavoro, riduzione di personale e fallimento;
  2. disoccupazione per i cantieri di opere pubbliche in aree territoriali in stato di crisi;
  3. indennità per i lavoratori licenziati dopo un periodo di Cigs.

Tutte e tre non saranno più concedibili dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l’indennità di cui al punto b), si ricorda che il presupposto è l’iscrizione nella lista di mobilità. La concessione della prestazione è possibile quindi solo per i licenziamenti avvenuti entro il 30 dicembre 2016, per consentire l’iscrizione nella lista il 31 dicembre 2016, diversamente si avrà diritto alla NASpI ordinaria.

 

Gli incentivi all’occupazione che non saranno più applicabili

Diversi incentivi all’occupazione prevedono quale requisito per essere concessi l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità; con l’abrogazione della lista questi incentivi cesseranno di essere applicati per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Non ci sono ancora stati pronunciamenti dell’Inps sul destino degli incentivi per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, la cui durata si trascina nel 2017 e oltre. Tuttavia, sulla base della prassi adottata dall’Istituto di previdenza, si ritiene pacifica la prosecuzione del beneficio fino alla scadenza prevista. Non dovrebbe infatti verificarsi la condizione che si era creata con la cessazione della normativa per le assunzioni della piccola mobilità, in quanto quella tipologia di assunzione aveva un finanziamento limitato ogni anno, mentre le assunzioni che vengono a cessare nel 2017 sono senza limiti di finanziamento.

In particolare vengono a cessare le seguenti tipologie di assunzioni agevolate:

  • assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dalle liste di mobilità: per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, l’agevolazione prevede il beneficio del versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi, nel corso dei quali la contribuzione a carico del lavoratore è dovuta comunque per intero nella misura prevista per i lavoratori non agevolati. Il beneficio non si estende ai contributi Inail. Qualora il lavoratore abbia anche diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore;
  • assunzione a tempo determinato di lavoratori dalle liste di mobilità: i datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2016 con rapporto di lavoro a tempo determinato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano del versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi, ovvero del periodo di durata del rapporto a termine se di durata inferiore . Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore, che è dovuta per intero nella misura prevista per i lavoratori non agevolati. Anche questo beneficio non si estende ai contributi Inail. La disposizione attualmente in vigore prevede che il datore di lavoro possa trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e beneficiare di un ulteriore periodo di riduzione di 12 mesi dopo la trasformazione. Inoltre, qualora il lavoratore abbia anche diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore . In questo caso occorre porre attenzione alla data di trasformazione del rapporto, che se interviene entro il 31 dicembre 2016 consente al datore di lavoro di continuare a fruire anche nel 2017, per la durata originaria prevista, sia della riduzione contributiva sia dell’ulteriore beneficio economico. Si ritiene invece che nessun beneficio possa essere riconosciuto in caso di trasformazione nel corso del 2017 del rapporto agevolato stipulato nel 2016;
  • apprendistato per i lavoratori percettori di indennità di mobilità: i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità, possono essere assunti fino al 31 dicembre 2016 con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Non è previsto un limite di età per l’assunzione di tali lavoratori, l’unica condizione prevista è l’iscrizione nella lista di mobilità con diritto alla relativa indennità economica; non possono quindi essere assunti con contratto di apprendistato coloro che sono iscritti nella lista ma non hanno diritto alla mobilità.
    Per i lavoratori in oggetto non trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori apprendisti, ma quello previsto dagli articoli 25, comma 9, L. 223/1991 e articolo 8, comma 4, medesima legge, in quanto al lavoratore spetta sicuramente l’indennità di mobilità. In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, al 10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Al termine dei 18 mesi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà dovuta in misura piena, mentre la quota a carico del lavoratore rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.
    Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione non può essere riconosciuta, tuttavia si ricorda che la stessa è stata sostituita da quella prevista per l’assunzione di lavoratori percettori di NASpI;
  • contratti di reinserimento: un’agevolazione che non ha trovato molta applicazione, ma che tuttavia esiste ancora nel nostro ordinamento e che cesserà di essere applicabile dal 1° gennaio 2017, è quella concessa alle aziende che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione speciale edile da almeno 12 mesi iscritti nella lista di mobilità . L’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato. Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi, a carico del datore di lavoro:
    • per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di 2 anni;
    • per 24 mesi se da più di 2 e meno di 3 anni;
    • per 36 mesi se da più di 3 anni.

In alternativa al 75% di riduzione, l’azienda può optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione per un massimo di 72 mesi.

L’agevolazione risente degli effetti dell’abrogazione contemporanea di due istituti previdenziali: la disciplina dell’indennità speciale di disoccupazione edile, che dal 1° gennaio 2017 è assorbita dalla NASpI, perdendo il suo requisito di specialità, e l’abrogazione delle liste di mobilità.

 

Il caso delle assunzione di lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Un discorso a parte va fatto per l’assunzione di lavoratori in oggetto, prevista dall’articolo 4, comma 3, L. 236/1993, che risente anch’essa degli effetti dell’abrogazione della lista di mobilità.

Al beneficio in trattazione sono interessate tutte le aziende che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per Cigs e che non abbiano proceduto a riduzioni di personale di pari professionalità nei 6 mesi precedenti, che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito di Cig straordinaria per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da azienda beneficiaria di Cigs da almeno 6 mesi continuativi. Requisito fondamentale per il lavoratore è quello di essere ancora in Cigs al momento dell’assunzione, in sostanza non deve esserci stacco temporale tra la cessazione del precedente rapporto e la nuova assunzione. Negli anni scorsi si parlava di “passaggio diretto”, attualmente è necessario che il lavoratore passi dal precedente al nuovo datore di lavoro senza soluzione di continuità.

I benefici consistono:

  • nella riduzione dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi, ferma restando la contribuzione a carico del dipendente nella misura intera prevista per la generalità dei lavoratori;
  • nell’erogazione all’azienda dei benefici previsti dall’articolo 8, comma 4, L. 223/1991 (indennità di mobilità), ridotti di 3 mesi sulla base dell’età del lavoratore assunto. Per le assunzioni effettuate nel 2016 il beneficio spetta per un massimo di 9 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età e per un massimo di 15 mesi, elevati a 21 per le aziende operanti in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale per i lavoratori con più di 50 anni di età.

La disposizione agevolativa è confermata a regime, tuttavia, per quanto riguarda la modalità di calcolo del beneficio economico, anch’essa risente degli effetti dell’abrogazione della lista di mobilità e della non concessione dell’indennità di mobilità dal 2017.

L’articolo 4, comma 3, L. 236/1993 recita: “sono concessi i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o ammissione”.

Non è chiara la sorte di questo ulteriore beneficio economico per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Al riguardo si ritiene, fatti salvi i necessari pronunciamenti ministeriali e dell’Inps, che dal tenore letterale della disposizione normativa se ne dovrebbe ricavare che, essendo stato abrogato l’articolo 8, L. 223/1991, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il beneficio da esso regolamentato non possa più trovare applicazione.

Tuttavia, alcuni commentatori ritengono invece che il beneficio sia comunque applicabile, argomentando che il rinvio all’articolo 8 citato abbia solo lo scopo di fornire un metodo di calcolo dell’incentivo. Non si concorda con quest’interpretazione, ma non ci resta che dover attendere i pronunciamenti dell’Inps e del Ministero, che si auspica intervengano tempestivamente.

 

Effetti sulla contribuzione di finanziamento della mobilità

Per la concessione dell’indennità di mobilità il Legislatore aveva previsto l’obbligo di versamento di due contributi:

  • uno, ordinario, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, da versare mensilmente da parte di tutte le aziende rientranti nella normativa della mobilità ;
  • l’altro, eventuale, da versare da parte delle imprese che effettivamente attivano la procedura di mobilità, parametrato sul numero dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo . Questo contributo è pari a 6 mensilità nel caso in cui il datore di lavoro abbia licenziato i lavoratori nel corso o al termine di un periodo di Cigs ovvero pari a 9 mensilità se il datore di lavoro ha proceduto ai licenziamenti collettivi senza aver preventivamente richiesto un periodo di Cigs. In entrambi i casi il contributo è pari a 3 mensilità del massimale Cig per ogni lavoratore nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con le OO.SS..

Con la cessazione dell’erogazione dell’indennità di mobilità, la L. 92/2012, all’articolo 2, comma 71, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 5, commi 4, 5 e 6, L. 223/1991, che regolamentano il versamento della tassa di ingresso alla mobilità da versare da parte delle aziende che hanno attivato la procedura di licenziamento collettivo, e dell’articolo 16, comma 2, L. 223/1991, che regolamenta il versamento del contributo mensile dello 0,30%.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non sono più dovuti né il contributo ordinario né la tassa di ingresso.

Occorre però che l’Inps chiarisca quale comportamento devono tenere i datori di lavoro che attivano la procedura di mobilità nel 2016 e che la concludono nel 2017.

Per i datori di lavoro che sono tenuti al versamento del contributo di mobilità, essendo ancora in vigore le disposizioni della L. 223/1991, qualora attivino la procedura di mobilità nel corso del 2016 devono attenersi alle regole previste, che prevedono il versamento di un anticipo della tassa di ingresso pari a una mensilità di massimale Cig per ciascun lavoratore ritenuto eccedente. Questo anticipo sarà scalato dal contributo che effettivamente si dovrà versare al termine della procedura, che individuerà il numero effettivo dei lavoratori da collocare in mobilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la procedura di mobilità cambia pelle e si trasforma in procedura di licenziamento collettivo, che non prevede più l’anticipazione della tassa d’ingresso, ma solo il versamento del ticket di licenziamento in sostituzione della tassa di ingresso alla mobilità.

Sotto l’aspetto degli obblighi contributivi connessi alla procedura di licenziamento collettivo non è stato ancora chiarito quale comportamento dovrà tenere il datore di lavoro che avvia la procedura nel 2016, in vigenza delle regole per la messa in mobilità, e la concluderà nel 2017.

In base alle regole attuali, il datore di lavoro sarebbe tenuto a versare l’anticipazione della mensilità, che dovrebbe poi scalare dalla tassa di ingresso. Tassa di ingresso che, nel 2017, non sarebbe più dovuta, in quanto sostituita dal ticket di licenziamento che segue altre regole di calcolo.

Al riguardo si ritiene che il datore di lavoro che preveda di concludere la procedura entro il 30 dicembre (per consentire l’iscrizione del lavoratore nella lista a decorrere dal 31 dicembre e di percepire la relativa indennità) debba seguire le attuali regole per la messa in mobilità (versamento anticipazione da recuperare sulla tassa di ingresso), mentre se prevede che la procedura si concluda nel 2017 possa non versare la tassa di ingresso, ma solo il ticket di licenziamento quando licenzierà i lavoratori.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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