2 Luglio 2025

Flat tax e regime impatriati: nuova sinergia per la pianificazione

di Marcello Ascenzi Scarica in PDF

Il combinato utilizzo della Flat tax e del nuovo regime degli impatriati genera una sinergia innovativa per l’ottimizzazione fiscale e patrimoniale. Questa opportunità consente di massimizzare i benefici fiscali sia sui redditi esteri di qualsiasi natura sia su quelli di lavoro prodotti in Italia, promuovendo una pianificazione integrata e rafforzando l’attrattività del Paese per i contribuenti di alto profilo.

 

Premessa

Il regime fiscale agevolato opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR e noto anche come Flat tax o regime dei neo-residenti, è pensato per attrarre soggetti ad alto potenziale reddituale (High Net Worth Individuals – HNWI). Esso può offrire significativi vantaggi in termini di tassazione dei redditi di fonte estera, oltre a benefici rilevanti sul piano successorio e patrimoniale. Tuttavia, molti contribuenti che aderiscono a tale regime risultano anche lavorativamente attivi, con la conseguente esigenza di ottimizzare il trattamento fiscale anche dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia.

In questo contesto, il nuovo regime degli impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, si presenta come uno strumento sinergico particolarmente efficace che consente di aggiungere ai vantaggi della Flat tax, sui redditi esteri, quelli del regime degli impatriati sui redditi di lavoro di fonte italiana[1].

Le regole del nuovo regime degli impatriati, diversamente da quelle previgenti contenute nell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, non prevedono più il divieto di applicare il regime in presenza di altri regimi di attrazione delle persone. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale interpretazione nella risposta a interpello n. 16/E/2025, ammettendo espressamente la cumulabilità tra il regime degli impatriati e quello riservato a ricercatori e docenti.

Nelle seguenti note, dopo una breve ricognizione delle disposizioni normative e delle ragioni per cui, nell’attuale quadro legislativo, si ritiene possibile l’applicazione congiunta della Flat tax e del regime degli impatriati, saranno illustrati esempi concreti di pianificazione fiscale e patrimoniale fondati sull’utilizzo combinato di entrambe le agevolazioni.

 

Coesistenza Flat tax e regime impatriati

Il nuovo regime degli impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non prevede alcuna limitazione in merito alla possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi. Al contrario, il previgente regime — regolato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 — escludeva espressamente la cumulabilità con altri regimi di favore. In particolare, l’incompatibilità con il regime dei ricercatori e docenti, previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, era sancita dall’art. 2, comma 1, del D.M. 26 maggio 2016; mentre l’incompatibilità con il regime della Flat tax era stabilita dall’art. 1, comma 154, della Legge n. 232/2016.

Nel nuovo assetto normativo, l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 non contiene alcuna disposizione che limiti la possibilità di cumulo tra il regime degli impatriati e altri regimi fiscali agevolativi. Tale omissione normativa suggerisce una diversa volontà legislativa rispetto al passato, orientata a consentire la coesistenza tra regimi di favore.

Tale lettura interpretativa è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 16/E/2025, nella quale si afferma che, in assenza di una specifica disposizione che vieti espressamente la cumulabilità, il nuovo regime degli impatriati è da considerarsi compatibile con gli altri regimi agevolativi previsti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Sebbene l’intervento dell’Agenzia delle Entrate abbia riguardato in particolare la compatibilità tra il regime degli impatriati e quello previsto per i ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, analoghe considerazioni possono essere estese alla coesistenza tra il regime della Flat tax e il nuovo regime degli impatriati.

Infatti, le norme attualmente in vigore non contemplano alcuna disposizione che impedisca la cumulabilità tra il regime della Flat tax e il nuovo regime degli impatriati, poiché le preclusioni precedentemente previste si riferivano a normative ormai abrogate[2]. In particolare, l’art. 1, comma 154, della Legge n. 232/2016 disponeva che «Gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR […] non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 44 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Tale previsione fa esplicito riferimento al regime degli impatriati disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ormai superato dall’entrata in vigore del nuovo regime di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 rispetto al quale non è prevista analoga incompatibilità.

Rimane ferma, invece, l’incompatibilità tuttora vigente tra il regime dei ricercatori e docenti e quello della Flat tax.

Regime agevolativo Compatibilità con Flat tax Note
Regime dei nuovi impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) Compatibilità confermata implicitamente (risposta a interpello n. 16/2025)
Regime dei ricercatori e docenti (art. 44, D.L. n. 78/2010) No Incompatibilità stabilita dall’art. 1, comma 154, Legge n. 232/2016

 

Neo residenti quasi sempre lavoratori attivi

Nell’ambito della pianificazione fiscale e patrimoniale dei soggetti che intendono aderire al regime della Flat tax, un aspetto di particolare rilievo riguarda l’ottimizzazione del trattamento dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia. Pur appartenendo a una fascia ad alto potenziale patrimoniale, i neo-residenti sono infatti quasi sempre lavorativamente attivi.

Le statistiche del MEF sulle dichiarazioni fiscali[3] evidenziano, su un campione del 46% di contribuenti, i seguenti dati:

Anno Numero aderenti Flat tax Reddito dichiarato % di reddito di lavoro dichiarato
2021 690 106.000.000 67% del totale dichiarato
2022 957 75.000.000 86% del totale dichiarato
2023 1.242 87.000.000 82% del totale dichiarato

Un precedente intervento[4], al quale si rimanda, si era focalizzato sull’analisi della convenienza tra l’applicazione di tale regime e le diverse disposizioni che regolano la determinazione dei redditi di lavoro dipendente di fonte estera, inclusa l’applicazione delle retribuzioni convenzionali.

Il presente intervento si concentra invece sulla pianificazione fiscale relativa all’applicazione della Flat tax per i redditi di fonte estera e, contemporaneamente, del regime degli impatriati per i redditi di lavoro prodotti in Italia.

 

Principali caratteri del regime dei neo-residenti per la pianificazione

Il regime di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR, consente di optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva fissa pari[5] a 200.000 euro annui sui redditi di fonte estera. L’effetto dell’opzione, che può essere esercitata e confermata per un massimo di 15 anni, consiste nella sostituzione delle imposte ordinarie dovute sui redditi esteri con la tassa fissa (Flat tax) di 200.000 euro.

L’accesso al beneficio è consentito ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia senza essere stati residenti in almeno 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti il periodo di validità dell’opzione. Il regime può essere esteso, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di 25.000 euro annui, ai familiari del beneficiario.

Tra i redditi di fonte estera rientrano quelli derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero, redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti, redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e plusvalenze di fonte estera. Sono invece escluse dall’agevolazione, per i primi 5 anni, le plusvalenze da partecipazioni qualificate.

La valutazione della convenienza del regime dei neo-residenti non risiede soltanto nella tassazione agevolata sui redditi esteri in Italia, ma anche nella possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole da parte delle giurisdizioni estere di provenienza dei redditi[6]. Infatti, il neo-residente è considerato residente in Italia ma si dovrà verificare se può avvalersi, secondo le Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, dell’esenzione fiscale nello Stato della fonte o dell’applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie per interessi, royalties, dividendi e altri redditi di fonte estera.

Un ulteriore beneficio significativo è rappresentato dalla completa riservatezza sui redditi e investimenti esteri: durante il periodo di validità dell’opzione, il neo-residente è esentato dagli obblighi di monitoraggio fiscale[7], non deve compilare il quadro RW nella dichiarazione dei redditi e non è soggetto al pagamento delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, relative rispettivamente agli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero. Inoltre, è prevista l’esenzione dall’imposta di successione e donazione[8] per i trasferimenti patrimoniali riguardanti beni e diritti esteri, mentre resta dovuta l’imposta per i beni o i diritti situati in Italia al momento della successione o della donazione.

 

Principali caratteri del regime degli impatriati per la pianificazione

Il nuovo regime degli impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, siano tassati solo sul 50% del loro ammontare, che si riduce al 40% in presenza di figli minori. Il beneficio fiscale si applica fino a un limite annuo di 600.000 euro e per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di 4 anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, nel caso vi sia un collegamento tra l’attività svolta all’estero e quella svolta in Italia il periodo di non residenza può salire fino a 7 anni;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Il regime dei neo-residenti è pienamente compatibile con quello degli impatriati, perché si applicano a tipologie di reddito diverse: il regime degli impatriati riguarda i redditi di lavoro prodotti in Italia, mentre quello dei neo-residenti riguarda i redditi di fonte estera.

Inoltre, chi aderisce al regime dei neo-residenti soddisfa sicuramente il requisito di non residenza in Italia nei 3 (e anche nei 7) anni precedenti, dato che per accedere al regime Flat tax è richiesta l’assenza di residenza fiscale per almeno 9 anni.

Restano da verificare gli altri requisiti per accedere al regime degli impatriati: l’impegno a risiedere in Italia per almeno 4 anni, lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano e il possesso di una qualificazione elevata o specializzazione.

Quest’ultima condizione si considera soddisfatta, ad esempio, con una laurea triennale, una qualificazione professionale pari almeno al livello 6 del Quadro delle qualificazioni nazionali, oppure con i requisiti previsti per esercitare una professione regolamentata.

Nel caso dei neo-residenti, la presenza di una laurea triennale è molto comune, e ciò consente di ritenere in genere rispettata la condizione relativa alla specializzazione.

La seguente tabella illustra le verifiche di compatibilità in fase di pianificazione.

Reddito di lavoro Regime dei Neo Residenti Regime Impatriati Compatibilità
Tipologia di reddito agevolato Redditi di fonte estera Redditi da lavoro prodotti in Italia Pienamente compatibili: agevolano redditi diversi
Requisito di non residenza pregressa Non residente in Italia per almeno 9 anni Non residente in Italia per almeno 3 o 7 anni (a seconda del caso) Requisito superato da chi aderisce al regime dei neo-residenti
Impegno a risiedere in Italia Non prevede un vincolo di durata Almeno 4 anni Da verificare caso per caso
Luogo di svolgimento dell’attività lavorativa Agevolati solo i redditi di fonte estera (luogo di svolgimento estero) Prevalentemente in Italia Da verificare se l’attività è svolta soprattutto in Italia
Requisito di specializzazione/qualificazione Non obbligatorio, ma spesso posseduto Obbligatorio ad esempio laurea triennale, livello 6 del QNQ o professione regolamentata Spesso rispettato dai neo-residenti, in presenza di laurea triennale
Tassazione agevolata Forfettaria: 200.000 euro annui sui redditi esteri (Flat tax) 50% (o 40% con figli minori) sui redditi di lavoro di fonte italiana, fino a 600.000 euro annui I 2 regimi non si sovrappongono e possono coesistere se i requisiti sono rispettati

 

Scelte di pianificazione

Il regime dei neo-residenti è stato introdotto con l’obiettivo di attrarre in Italia individui a elevata capacità patrimoniale, tenuto conto della disponibilità di capitali e risorse finanziarie che potrebbero essere investiti nel sistema economico nazionale[9]. Si tratta di un’agevolazione fiscale pensata specificamente per soggetti che, fino a quel momento, hanno avuto pochi legami con il Paese: per accedervi, è infatti necessario che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia per almeno 9 degli ultimi 10 anni.

La scelta di stabilirsi in Italia non si fonda esclusivamente su valutazioni economiche, ma tiene conto anche di molteplici fattori personali e familiari. Tra questi, il livello di qualità della vita, la presenza di figli con esigenze legate all’età scolare o universitaria, la vicinanza a eventuali nipoti e il Paese in cui essi risiedono, nonché la possibilità di ottenere un visto d’ingresso e di soggiorno nell’area Schengen. Tali elementi costituiscono parte integrante del processo decisionale, che viene completato dall’analisi dei vantaggi fiscali connessi al regime dei neo-residenti.

Il beneficio fiscale della Flat tax, che rappresenta il nucleo della presente trattazione, può essere valutato congiuntamente al regime degli impatriati. L’interazione tra le diverse misure agevolative consente, in taluni casi, un’efficace pianificazione fiscale e patrimoniale, rendendo l’Italia una destinazione attraente per individui a elevata capacità patrimoniale.

La decisione basata su aspetti fiscali, infatti, è spesso oggetto di comparazione da parte dei potenziali interessati con altri regimi agevolativi previsti in ordinamenti esteri, come quelli del Regno Unito, della Svizzera, degli Emirati Arabi Uniti o di Malta. Tali confronti sono finalizzati a individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo fiscale, rappresentando spesso il primo criterio di valutazione, cui seguono riflessioni più ampie legate a variabili personali, familiari e logistiche connesse al trasferimento della residenza.

 

Italia più competitiva grazie al cumulo delle agevolazioni rispetto ad altri Paesi

La scelta dell’Italia come destinazione per il trasferimento di individui a elevato potenziale patrimoniale che accedono al regime della Flat tax ha registrato un incremento costante negli ultimi anni, come evidenziato dai dati statistici[10]. Questi dati non solo attestano il crescente interesse verso il regime dei neo-residenti, ma mettono anche in luce un aspetto rilevante: molti contribuenti che vi aderiscono dichiarano anche significativi redditi di lavoro prodotti in Italia. Tali redditi di fonte italiana, infatti, costituiscono una quota rilevante del totale imponibile, con percentuali che negli ultimi anni hanno superato l’80%. Ciò dimostra come l’attrattività del regime non si limiti al solo trattamento dei redditi esteri, ma si accompagni spesso a un effettivo radicamento economico e professionale nel territorio italiano.

In tale contesto, l’introduzione del nuovo regime degli impatriati a partire dal 2024 ha ulteriormente rafforzato il posizionamento competitivo dell’Italia, ampliando il ventaglio delle agevolazioni disponibili. L’interazione tra i 2 regimi – quello dei neo-residenti e quello degli impatriati – consente una pianificazione fiscale più articolata, che può rivelarsi determinante nella scelta tra l’Italia e altri Paesi che offrono trattamenti agevolativi analoghi.

 

Valutazione di convenienza comparativa

La valutazione di convenienza del regime dei neo-residenti richiede un’analisi complessiva di tutti i benefici previsti dalla normativa, con particolare attenzione a come questi possano incidere sul singolo contribuente e, se del caso, anche sui componenti del suo nucleo familiare.

Il regime, infatti, offre un insieme articolato di vantaggi tra cui, oltre all’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria pari a 200.000 euro annui sui redditi di fonte estera, indipendentemente dal loro ammontare, l’esonero dall’obbligo di indicazione nel quadro RW degli investimenti detenuti all’estero, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i beni situati fuori dall’Italia.

Nel caso in cui si voglia concentrare la valutazione di convenienza sul carico fiscale gravante sui redditi, sarà necessario verificare con attenzione l’effettiva natura estera degli stessi[11], in quanto la Flat tax per i neo-residenti si applica esclusivamente a tali redditi. Andrà inoltre considerato l’eventuale carico fiscale nel Paese di origine, al fine di stimare correttamente l’imposizione complessiva.

Una possibile metodologia di analisi è illustrata nella tabella seguente, che prende in esame alcune tipologie di reddito, il Paese di provenienza, la relativa tassazione nello Stato di origine e gli impatti derivanti dall’applicazione della Flat tax in Italia.

L’analisi valuta anche l’eventuale impatto che l’applicazione della Flat tax potrebbe avere sulla tassazione nel Paese di provenienza del reddito[12], nel caso sia previsto un diverso trattamento fiscale per i neo-residenti, rispetto a quello previsto per un contribuente residente in Italia non soggetto al regime dei neo-residenti.

Tale metodologia consente di determinare il carico fiscale complessivo, risultante dalla somma dell’imposizione italiana e di quella eventualmente dovuta nei Paesi di origine del reddito, applicabile al beneficiario del regime dei neo-residenti. Si tratta, dunque, di un metodo utile per effettuare valutazioni consapevoli nell’ambito della pianificazione fiscale internazionale.

Tipologia di reddito Paese della fonte Tassazione nel Paese della fonte Impatti in caso di adesione a Flat tax
Redditi da capitale Olanda Nulla
Capital gain Francia Tassazione Paese di origine (determinare imposte)
Redditi immobiliari UAE – Dubai Nulla
Redditi immobiliari Francia Tassazione ordinaria
Carried interest Malta Nulla
Altri redditi esteri Vari Stati con redditi residuali Tassazione

(determinare imposte)

Il contribuente che sta pianificando il trasferimento in Italia per beneficiare del regime dei neo-residenti considera, nella maggior parte dei casi, anche l’eventualità di stabilire la propria residenza fiscale in altri Paesi che offrono regimi fiscali più favorevoli. Qualora il trattamento fiscale complessivo risulti più vantaggioso in un altro Stato, potrebbe infatti essere indotto a preferire tale destinazione rispetto all’Italia.

Tuttavia, nella valutazione di convenienza, una attenta pianificazione fiscale deve tenere conto anche degli effetti derivanti dall’eventuale applicazione del regime degli impatriati che, a partire dal 2024, può coesistere con il regime della Flat tax.

ESEMPIO – Valutazione comparativa in presenza di redditi di lavoro di fonte italiana.

Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente con redditi di fonte estera il cui carico fiscale complessivo con l’applicazione della Flat tax è pari a 300.000 euro. Gli stessi redditi nel caso il contribuente sposti la residenza nello Stato ALFA danno un carico fiscale di 260.000 euro. In aggiunta ai redditi di fonte estera il contribuente ha anche redditi di lavoro dipendente pari a 400.000 euro, soggetti nello Stato ALFA a tassazione con aliquota media del 30%. In Italia invece trova applicazione il regime degli impatriati.

La seguente tabella illustra come nel computo totale del costo fiscale l’Italia, grazie al regime degli impatriati, sia la giurisdizione da preferire. Il minor carico fiscale sul reddito di lavoro dipendente bilancia il maggior carico fiscale in Italia sui redditi di fonte estera.

Costo fiscale totale Residenza in Italia Residenza nello Stato ALFA
Flat tax dovuta in Italia su redditi fonte estera 200.000 euro
Tasse dovute negli Stati della fonte dei redditi 100.000 euro 70.000 euro
Tasse dovute nello Stato α 150.000 euro
A) Sub totale 300.000 euro 260.000 euro
Redditi di lavoro 400.000 euro 400.000 euro
C) Tasse dovute sul reddito di lavoro 78.640 euro 120.000 euro
A + C) Costo fiscale totale 378.640 euro 380.000 euro
* ai fini dell’esempio non sono state considerate le addizionali regionali e comunali

** In Italia sono stati applicati congiuntamente il regime dei neo-residenti e quello degli impatriati

 

Conclusioni

Nel nuovo scenario normativo delineato dal D.Lgs. n. 209/2023, la possibilità di combinare il regime della Flat tax per i neo-residenti con il nuovo regime degli impatriati rappresenta una leva strategica particolarmente efficace per l’ottimizzazione fiscale e patrimoniale delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

La cumulabilità tra i 2 regimi – oggi consentita in assenza di preclusioni normative e confermata dall’Agenzia delle Entrate – consente di massimizzare il beneficio fiscale sia sui redditi esteri grazie alla Flat tax sia sui redditi di lavoro prodotti in Italia, con il regime degli impatriati.

Questa opportunità apre spazi significativi di pianificazione integrata, in particolare per quei soggetti ad alto potenziale patrimoniale che continuano a svolgere attività lavorativa in Italia. La corretta strutturazione del rientro, accompagnata da una valutazione personalizzata delle fonti reddituali e dei trattamenti convenzionali nei Paesi esteri, può produrre effetti altamente efficienti sotto il profilo fiscale, successorio e di protezione patrimoniale.

In definitiva, il combinato utilizzo dei 2 regimi rappresenta un punto di forza nella pianificazione fiscale dei trasferimenti in Italia, che merita un’attenta analisi in sede di consulenza, anche alla luce delle dinamiche familiari e delle esigenze di lungo termine.

[1] Si noti che il Governo aveva previsto, in una prima bozza del Decreto fiscale 2025 circolato tra gli organi di stampa, il divieto di fruizione contemporanea del nuovo regime degli impatriati con il regime dei neo-residenti. La norma poi è stata stralciata dal testo di Decreto pubblicato, D.L. n. 84/2025, ma potrebbe essere riproposta in altre disposizioni normative in futuro. Si veda M. Mobili – G. Parente, “Bonus per chi rientra in Italia: arriva un doppio stop al cumulo”, in Il Sole – 24 Ore del 12 giugno 2025; La Redazione, “Sì del Cdm al Decreto fisco. Per le partite IVA proroga al 21 luglio del pagamento delle tasse senza maggiorazione”, in Il Sole – 24 Ore del 12 giugno 2025.
[2] Si veda G. Odetto, “Agevolazioni per impatriati e incentivi per docenti e ricercatori cumulabili”, in Eutekne info del 1° febbraio 2025; M. Ascenzi, “Impatriati, la coesistenza con altri regimi di attrazione genera nuove opportunità”, in Il Sole – 24 Ore Norme & Tributi Plus, n. 11.
[3] Si veda: “Statistiche sulle dichiarazioni fiscali analisi dei dati IRPEF” reperibili per singolo anno in forma estesa sul sito istituzione https://www1.finanze.gov.it/finanze/pagina_dichiarazioni/public/dichiarazioni.php.
[4] Si veda M. Ascenzi, “Neo residenti: pianificazione fiscale e patrimoniale per redditi di lavoro”, in Patrimoni, finanza e internazionalizzazione, n. 50/2024, Euroconference.
[5] Inizialmente l’imposta sostitutiva era pari a 100.000 euro, dal 10 agosto 2024 è stata incrementata a 200.000 euro con l’art. 2, comma 1, D.L. n. 113/2024.
[6] Si noti che le singole convenzioni possono prevedere delle regole speciali per il riconoscimento al residente in Italia dei trattamenti di favore previsti (esenzione o aliquote ridotte). Pertanto, dovranno essere verificate tutte le fonti di redditi e la relativa normativa domestica e internazionale. Si pensi al caso della Convenzione con la Svizzera che all’art. 4, comma 5, lett. b), prevede, per l’applicazione delle regole della Convenzione, che il soggetto sia tassato con le stesse regole applicabili a tutti i residenti. Si veda F. Baccaglini – P. Malagoli, “Neo-residenti, redditi svizzeri in fuorigioco”, in Il Sole – 24 Ore del 30 maggio 2023.
[7] La circolare n. 17/E/2017 (Parte III par. 5.2) ha precisato che rimane l’obbligo di monitoraggio per le partecipazioni qualificate che possono generare plusvalenze tassabili nel quinquennio.
[8] Art. 1, comma 158, della Legge n. 232/2016.
[9] In questo senso si veda circolare n. 17/E/2017 (Parte III par. 1)
[10] Si veda: “Statistiche sulle dichiarazioni fiscali analisi dei dati IRPEF” reperibili per singolo anno in forma estesa sul sito istituzione https://www1.finanze.gov.it/finanze/pagina_dichiarazioni/public/dichiarazioni.php.
[11] Si veda Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, sentenza 15 maggio 2023, n. 219. In tale pronuncia, la giurisprudenza si è espressa sul caso del calciatore C.R., affermando che i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine dello sportivo rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. La Corte ha quindi escluso le tesi sostenute dal contribuente, secondo cui tali redditi avrebbero dovuto qualificarsi alternativamente come compensi per l’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR, oppure come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.
[12] Le singole Convenzioni contro le doppie imposizioni possono contenere disposizioni specifiche per il riconoscimento, in favore del residente in Italia, dei benefici convenzionali (come esenzioni o aliquote ridotte). Si consideri, ad esempio, la Convenzione con la Svizzera, il cui art. 4, comma 5, lett. b), stabilisce che, per l’applicazione delle disposizioni convenzionali, il soggetto debba essere assoggettato alla stessa imposizione prevista per i residenti ordinari. Si veda F. Baccaglini – P. Malagoli, “Neo-residenti, redditi svizzeri in fuorigioco”, in Il Sole – 24 Ore del 30 maggio 2023.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione”.

Expating e lavoro italiano all’estero