3 Dicembre 2015

Gestione fiscale dei c.d. non residenti Schumacker

di Cristian Valsiglio

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Il decreto 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n.231/15, dispone l’attuazione dell’art.24, co.3-bis, Tuir, che, come previsto dall’art.7, legge “europea” n.161/14, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime dei c.d. non residenti Schumacker. A tal proposito l’art.7, L. n.161/14, con effetto dal 1° gennaio 2014, ha inserito il co.3-bis nell’art.24, D.P.R. n.917/86 (Tuir), ai sensi del quale è disposto che l’Irpef dovuta dai contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente al See (che assicuri un adeguato scambio di informazioni), i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir. In tal modo, i predetti contribuenti possono usufruire delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti. In particolare, per beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani (comprese le detrazioni per carichi familiari), le persone fisiche residenti in un altro Paese Ue o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni, devono aver prodotto almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese. Nel conteggio del reddito complessivo devono essere quindi computati tutti i proventi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito (o da eventuali altre certificazioni fiscali lì previste). Non rilevano come redditi “esteri”, precisa il decreto, quelli prodotti e dichiarati in Italia, soggetti a tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ai fini dell’applicazione del predetto regime da parte del datore di lavoro, il dipendente in questa situazione dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesterà:

  • lo Stato di residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
  • di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’art.12 Tuir;
  • che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.

Solo a seguito di tale dichiarazione il sostituto d’imposta potrà applicare le detrazioni e le deduzioni in fase di elaborazione del cedolino paga.

 

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