25 Febbraio 2016

Il grande pasticcio della cassa in deroga

di Roberto Lucarini

 

 

È dal tempo della riforma Monti-Fornero (L. n.92/12) che il Legislatore italiano sembra aver preso coscienza dei gravi problemi che, tra gli altri, riguardano il tema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro: cassa integrazione ordinaria, straordinaria, contratti di solidarietà.

Il peso economico di tali protezioni, come di molte altre prestazioni previdenziali, non appare infatti più sostenibile da parte dell’Inps; da qui l’idea di una via alternativa, basata sull’azione delle parti sociali volta alla costituzione di Fondi bilaterali di sostegno ai lavoratori.

Tutto questo, si noti, va ad innestarsi su uno scompenso strutturale, a mio parere ancor più grave, legato all’iniqua distinzione esistente tra lavoratori di aziende maggiormente dimensionate (maggiori di 15 addetti) e aziende minori. I primi, a ben vedere, sono sempre risultati molto più tutelati rispetto alla grande platea dei lavoratori delle micro aziende. La crisi economica, che dal 2008 devasta l’economia mondiale, ha poi acuito tutto questo.

Si è quindi sviluppato, in fase emergenziale, lo strumento di una cassa integrazione in deroga, come dice la parola un’ipotesi derogatoria della disciplina ordinaria. Un istituto giuridico che ha visto protagonisti gli Enti regionali, cui spettava e spetta l’approvazione, oltre che lo stesso Inps, e dove la burocrazia non ha mancato di estendere le proprie inutili propaggini. Tale situazione di deroga è stata quindi praticata per parecchi anni, andandosi via via spegnendo sotto i colpi di una regolamentazione che, col tempo, ne diminuiva il periodo annuale di utilizzo.

Con la Riforma del 2012, e ora con il D.Lgs. n.148/15, parte dedicata al tema all’interno del Jobs Act, il Legislatore ha infatti tentato di ricorrere, per il comparto degli esclusi dagli ammortizzatori sociali ordinari o straordinari, a un sistema di sostegno di tipo privatistico; Fondi bilaterali di solidarietà affiancati da un Fondo di integrazione salariale (fino al 2015 Fondo residuale) istituto presso l’Inps. Fatto è che, forse anche per convenienza economica, i Fondi bilaterali non sono decollati. Ciò ha quindi costretto il Legislatore a prorogare per il 2013/14/15 lo strumento della cassa in deroga, sia pure, come detto, restringendone i tempi di concessione.

Col 2016, dunque, lo scenario non appare ancora molto cambiato. Non è certo a mezzo di un decreto che si può riuscire nell’intento di far decollare i Fondi bilaterali, in assenza di una vera volontà, in tal senso, da parte di chi dovrebbe occuparsene.

A pensar male (e facendolo a volte ci si azzecca), si potrebbe giustificare la mancata attuazione con una scarsa convenienza economica delle parti sociali a far decollare lo strumento, con buona pace della tutela dei lavoratori.

Com’è che, invece, con i Fondi di integrazione pensionistica tutti, nei vari settori, si sono mossi con tempestività?

Tornando al punto, e all’attualità, per il 2016 viene dunque offerta un’ulteriore proroga dell’ammortizzatore in deroga, con un altrettanto ulteriore taglio del periodo fruibile, adesso posto a 3 soli mesi.

Con la recente circolare n.4/16 il Ministro del Lavoro spiega tale proroga alla luce della novità cui al D.Lgs n.148/15, il quale, pur riguardando gli ammortizzatori ordinari e straordinari, detta una disciplina generale e di base rispetto alla quale quella della deroga si pone in termini di specialità e dunque come complementare.

Viene così chiarito che il contributo addizionale, ora previsto quale onere aggiuntivo e progressivo per l’utilizzo della cassa ordinaria e straordinaria, si dovrà applicare anche alla cassa in deroga, la quale, dunque, sarà ben più onerosa. Anche la decadenza semestrale, per il recupero dell’eventuale anticipo dell’integrazione da parte dell’azienda, sarà operativa per l’ambito della deroga; attenzione quindi a tale termine nel conguaglio.

Resta invece “speciale” l’anzianità aziendale richiesta al lavoratore per poter fruire della cassa in deroga; 12 mesi, anziché i 90 giorni indicati per la cassa ordinaria e straordinaria. Così come resta distinto il tempo per effettuare la richiesta: 20 giorni da inizio riduzione/sospensione del lavoro, per la deroga; 15 giorni per la cassa ordinaria, da riduzione o sospensione orario; 7 giorni per la straordinaria, da consultazione o d’accordo aziendale.

Staremo a vedere cosa accadrà quest’anno. Se riuscirà a decollare il sistema dei Fondi bilaterali, la riforma avrà iniziato i propri effetti; in caso contrario, chissà, forse avremo l’ennesima proroga della cassa in deroga?