10 Novembre 2015

Il Jobs Act degli autonomi

di Roberto Lucarini

 

Pur di non farsi mancare nulla il Governo ha pensato bene, oltre la rivoluzione operata tra 2014 e 2015 nel mondo del lavoro subordinato e parasubordinato, di mettere sul tavolo anche un Jobs Act per i c.d. lavoratori autonomi. Da quanto si apprende il testo sarà promulgato in forma di collegato alla prossima Legge di Stabilità 2016.

Nella bozza del disegno di legge viene subito specificato che per “lavoratori autonomi” si devono intendere, in buona sostanza, i professionisti iscritti in ordini e coloro che svolgono, fuori da tali ambiti, un’attività professionale con propria posizione Iva. Restano dunque esclusi, dalla novella normativa, artigiani e commercianti.

Vediamo, in estrema sintesi, i punti maggiormente innovativi, pur sapendo che, al momento, il ragionamento viene svolto sulla base di una semplice bozza.

 

  • Applicazione degli interessi di mora, per ritardati pagamenti, nell’ambito di contratti tra imprese e lavoratori autonomi (D.Lgs. n.231/02). Quella che avrebbe dovuto essere, ragionevolmente, una regola già valida, necessita invece di una specifica regolamentazione. Per quale motivo, infatti, i crediti degli autonomi non dovrebbero godere, in caso di ritardo, del ristoro finanziario operato con interessi? Già vige, per tali soggetti, una prescrizione breve e una notevole complicazione documentale per l’accertamento del credito; la concessione degli interessi, ex lege, sembra davvero il minimo.

  • Contrasto ad eventuali “clausole abusive” nel contratto tra committente e autonomo. In sostanza bando agli squilibri contrattuali, portando, quale esempio, la clausola che prevede un pagamento superiore ai 60 giorni data fattura/notula.

  • Costi per la formazione totalmente deducibili, con limite a € 10.000,00 annui, mentre tuttora vige una limitazione di deducibilità al 50%. Essendo l’attività formativa essenziale, per il professionista, i costi conseguenti possono vantare l’assoluta e stretta inerenza all’attività esercitata. Limitare la loro deducibilità ha solo un senso: fare cassa per l’Erario a fronte di una base imponibile più elevata. Anche tale “concessione”, quindi, appare dovuta, sia pure con riserve circa la restrizione del valore massimo deducibile.

  • Applicazione del rito processuale del lavoro – la cui disciplina speciale è applicabile ai rapporti connotati da subordinazione o parasubordinazione (più agenzia) – anche alle controversie relative a rapporti con lavoratori autonomi. Questa può essere una buona notizia, soprattutto in termini di rapidità dei procedimenti.

  • Nuova regolamentazione per l’indennità di maternità, da erogare alle lavoratrici autonome direttamente dall’Inps; questa viene riconosciuta anche in mancanza di effettiva astensione dal lavoro. Estensione agli autonomi, con limiti più ristretti, del congedo parentale ex art.32, D.Lgs. n.151/01.

 

Due aspetti, infine, meritano particolare attenzione.

Emerge un tentativo di ulteriore rivisitazione della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Che novità è questa? – mi direte …

In effetti, dopo tutte le traversie legislative, il tipo contrattuale non sembra trovare pace. Meglio; il Legislatore pare non riuscire a districarsi nella sua regolamentazione, sempre in affanno tra molteplici spinte di segno opposto. Basti pensare alle novità appena introdotte con il Codice dei contratti (D.Lgs. n.81/15), tra periodo transitorio fino a fine anno e nuove regole dal 2016, novità che sono per adesso irrisolte a livello di prassi amministrativa. Ed ora ecco un’altra modifica; il tentativo di smarcarsi, probabilmente in via parziale, dal nuovo concetto dell’etero-organizzazione. Ciò avviene cercando di definire l’autonoma organizzazione. A prima vista non sembra una gran cosa; vedremo gli sviluppi.

E infine, seguendo il lessico anglosassone imperante nei commentatori, la new entry: lo smart working. Dopo che sono diventati “agili” (smart) sia i telefoni che le tv, ecco adesso promosso anche il lavoro.

Ma in che consisterà questo nuovo tipo di contratto?

In sostanza dovrebbe trattarsi di un lavoro che l’autonomo porrà in essere sia nei locali del committente che al di fuori di essi; una specie di telelavoro, ma non troppo, con altre più flessibili caratteristiche. Nel contratto individuale saranno specificate le modalità di attuazione.

Al momento, per concludere, appare prematuro ogni giudizio; è sicuro, tuttavia, che il Legislatore, molto attento al mondo dell’impresa e del lavoro dipendente, non poteva continuare ad ignorare i problemi, e sono molti, che riguardano i professionisti.

 

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