21 Gennaio 2016

Il nuovo esonero contributivo della Legge di Stabilità 2016

di Elena Valcarenghi

 

 

La Legge di Stabilità n.208/15, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, al co.178, art.1, ripropone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, con lo scopo di promuovere forme di occupazione stabile e, quindi, a fronte di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, esclusi apprendistato e lavoro domestico e il settore agricolo, cui però sono dedicati i successivi co.179 e 180, con lo stanziamento di risorse apposite anche per impiegati e dirigenti. Il co.181 è poi dedicato al settore degli appalti, in relazione ai quali è precisato che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche in applicazione di obbligo di norma o di contrattazione collettiva preesistente, lavoratori per i quali il precedente datore di lavoro fruisse dell’esonero 2016, ne conserva il diritto alla fruizione nei limiti della durata e della misura residue, considerando il rapporto di lavoro già intercorso con il datore di lavoro cessante. Il co.651, poi, introduce a titolo sperimentale per un triennio dal 2016, l’esonero su domanda, in ordine cronologico e nei limiti delle risorse stanziate, dell’80% dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli cui si applica il regolamento (CE) 561/06, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.

Tornando alla disposizione “base”, la differenza sostanziale rispetto all’analoga norma per il 2015 consiste nell’entità dell’esonero, che quest’anno è pari al 40%, nel limite massimo di importo di € 3.250,00 annui e per un periodo di 24 mesi, anziché il 100% dei contributi con un massimo di € 8.060,00 euro annui per 36 mesi della norma dell’anno scorso.

Il testo della nuova norma è la copia di quello dell’esonero 2015, ad esclusione, come detto, della durata e degli importi, e del fatto che l’agevolazione non possa essere riconosciuta nel caso in cui, oltre agli altri requisiti già conosciuti, per il lavoratore che si intende assumere l’esonero sia già stato usufruito sia nella sua nuova formulazione sia nella versione 2015.

Visto che i testi di norma sono sostanzialmente coincidenti, pare potersi presumere, in assenza di chiarimenti ufficiali, che le istruzioni diramate in merito all’esonero 2015 si possano applicare anche a quello 2016, fatte salve le differenze evidenziate. Proprio tali differenze, però, costituiscono il lato debole della disposizione. Supponendo, infatti, di poter considerare un successo l’esonero 2015, fatto in relazione al quale conservo dei dubbi determinati dal persistere nella clientela di una scarsa propensione all’assunzione a tempo indeterminato a fronte di prospettive lavorative incerte e dal numero non rilevante di assunzioni a tempo indeterminato a fronte del totale, nonostante la pubblicizzazione dell’agevolazione, la significativa riduzione degli importi e della durata dell’esonero lo rendono di certo meno appetibile e concorrenziale rispetto ad altre agevolazioni esistenti. Inoltre, dopo aver anche constatato con quanta risolutezza il Ministero abbia promesso severi e doverosi controlli sul godimento dell’incentivo 2015 e, si presume, 2016, ma in assenza di un riscontro concreto, perché al momento nessun intervento è avvenuto sulle situazioni a mia conoscenza e, quindi, dell’evidenza di quali siano i profili critici che potranno emergere da tali controlli in merito all’utilizzo del beneficio, mi chiedo quanto la nuova norma possa stimolare i datori di lavoro a considerare l’opportunità di “stabilizzare” talune prestazioni lavorative in un quadro che, nonostante i pubblicizzati segnali di ripresa, permane delicato e nel quale i datori di lavoro non paiono ancora avere prospettive di incremento stabile degli ordinativi e, quindi, di espansione degli organici a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunge la considerazione che, in merito a rapporti con inquadramenti dubbi o non più corrispondenti alla normativa, con buona probabilità gli interessati hanno già provveduto alle riflessioni e agli aggiustamenti del caso nel 2015, per approfittare di una disciplina più favorevole e comunque non certa per il 2016.

 

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