12 Dicembre 2017

Importanti novità nel rinnovo del Ccnl trasporto e logistica

di Luca Vannoni

Dopo una lunga trattativa, nell’imminenza di un annunciato sciopero, ora revocato, in data 3 dicembre 2017 è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2019 il Ccnl Autotrasporto, merci e logistica da parte di: Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasporto unito Fiap, assistite da Confetra; Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai Assistiteb assistite da Conftrasporto; Cna Fita; Confartigianato trasporti; Claai con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Conftrasporto, Assotir e Anita hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo con riserva di approvazione dei propri organi direttivi, mentre le organizzazione datoriali del settore cooperativo, particolarmente interessate all’area della logistica, non hanno siglato il rinnovo: l’obiettivo delle organizzazioni sindacali della logistica Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è la definizione, con il coinvolgimento dei 4 Ministeri dello sviluppo economico, dei trasporti, del lavoro e dell’interno, di un protocollo anti dumping contrattuale e sociale.

Per la sua piena efficacia, il rinnovo sarà oggetto di consultazione dei lavoratori, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2018.

Molte sono le novità di interesse e toccano gran parte degli istituti regolamentati dal Ccnl. Viene stabilita una nuova classificazione del personale viaggiante, è stata rinnovata la parte economica, è stato eliminato il divieto di utilizzo del lavoro intermittente nel settore, sono state previste misure in materia di cambi appalto e per la lotta all’assenteismo e molto altro ancora.

Particolarmente interessanti sono le misure per incentivare l’occupazione. Innanzitutto, viene previsto un trattamento temporaneo speciale di durata triennale per le aziende che sottoscriveranno appositi contratti di secondo livello, in caso di incremento dell’organico con contratti a tempo indeterminato anche a tempo parziale, a condizione che nell’ultimo anno non abbiano proceduto con licenziamenti collettivi. Tale trattamento temporaneo comporta quanto segue:

  • la maturazione dei Rol, ex festività e permessi, per il primo anno, è pari al 30%: 12 ore di Rol ed ex festività pari a 1 giornata per il personale non viaggiante, 1 giornata di ex festività e 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
  • la maturazione dei Rol, ex festività e permessi, per il secondo anno, è pari al 60%: 24 ore di Rol ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante, 2,5 giornate di ex festività e 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
  • la maturazione dei Rol, ex festività e permessi, per il secondo anno, è pari al 90%: 36 ore di Rol ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante, 4 giornate di ex festività e 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;
  • dal 4° anno, la maturazione segue le regole ordinarie per la generalità dei lavoratori.

Inoltre, per tutti i 3 anni, i lavoratori interessati non matureranno scatti di anzianità. Infine, nel caso l’impresa fruisca per le medesime assunzioni di incentivi o agevolazioni, il trattamento temporaneo avrà durata pari a 2 anni.

Per il personale viaggiante, le imprese che non hanno realizzato processi di riduzione del personale nel corso dell’ultimo anno possono applicare un regime retributivo ridotto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, se lavoratori neopatentati (patente di guida da meno di 3 anni):

  • 90% della retribuzione per il primo anno;
  • 90% della retribuzione per il secondo anno;
  • 95% della retribuzione per il terzo anno;
  • 100% della retribuzione per il quarto anno.

Tali riduzioni retributive sono cumulabili con la maturazione ridotta dei permessi per i nuovi assunti.

 

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