Inail: il nuovo ricorso in materia di inquadramento … quando c’è
di Fabrizio Vazio Scarica in PDF
La nuova disciplina dei ricorsi amministrativi Inail in materia tariffaria coinvolge anche il contenzioso in materia di inquadramento, ma solo se riferito alla decorrenza e ai datori di lavoro non in possesso di posizione Inps. Ove, invece, l’Istituto abbia riportato la gestione tariffaria a coincidere con l’inquadramento Inps non vi è la possibilità di instaurare un ricorso amministrativo a meno che non riguardi il diverso tema della classificazione ovvero della voce di tariffa applicabile. Vediamo le indicazioni per datori di lavoro e professionisti.
Premessa
La L. 203/2024, ovvero il Collegato Lavoro, ha innovato anche in materia di ricorsi afferenti al tema dell’inquadramento settoriale Inail.
In particolare, l’articolo 2 della norma ha stabilito che il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell’Inail in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riguardanti, fra l’altro:
- la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49, L. 88/1989.
La norma elimina, quindi, la competenza del CdA dell’Inail, sostituendola con quella dei dirigenti regionali. In realtà non si tratta di un’enorme modifica[1] e l’iter del ricorso, al di là dell’organo a cui rivolgersi, non subisce grossi mutamenti. Esso è comunque descritto all’interno della circolare n. 4/2025 dedicata a “Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. Modifiche apportate dall’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 dal Consiglio di amministrazione dell’Inail alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano”.
Proprio la circolare è, però, l’occasione per soffermarsi sui vari ricorsi: in particolare oggi parleremo appunto di quelli in materia di inquadramento settoriale.
La necessaria congruenza tra gli inquadramenti Inps e Inail e il ricorso che non c’è…
Il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto il principio della necessaria congruenza tra inquadramenti Inps e Inail.
Esso, infatti, prevede che, “A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88”.
Conformemente a tale disposto, le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con D.I. 27 febbraio 2019 (MAT) prevedono (articolo 5) che l’Inail provvede in via provvisoria all’inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale ai sensi dell’articolo 49, L. 88/1989. Qualora la classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49, L. 88/1989, risulti diversa dall’inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l’Inail provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività.
La congruenza tra inquadramento Inail e Inps è assoluta anche nella decorrenza, tanto è vero che l’articolo 7, MAT, dedicato alla rettifica dell’inquadramento eventualmente errato, prevede che: “Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps, ai sensi delle citate disposizioni”.
Occorre, quindi, rettificare la natura e la decorrenza dell’inquadramento Inail che sia diverso da quello Inps, indipendentemente dalla responsabilità dell’errore: la modifica viene effettuata, quindi, retroattivamente anche qualora l’azienda abbia correttamente comunicato l’inquadramento e l’Istituto assicuratore abbia sbagliato nella attribuzione della gestione tariffaria di pertinenza.
Il tema dell’inquadramento è assai rilevante, in quanto i tassi di tariffa previsti per la stessa attività in gestioni diverse sono spesso sensibilmente differenti.
Si pensi, a solo titolo di esempio, al caso delle pulizie civili: ecco i tassi per ogni gestione tariffaria.
Industria: 32,07 per mille
Artigianato: 23,72 per mille
Terziario: 18,88 per mille
Altre Attività: 16,16 per mille
L’Inail procede frequentemente a incrociare i dati con l’Inps attraverso un’attività di business intelligence[2], per verificare se l’inquadramento in atto all’Istituto assicuratore risulti coerente con quanto risulta all’Inps.
Ove così non fosse, l’Istituto provvede alle necessarie rettifiche, talora anche attraverso un accertamento ispettivo, specie ove il diverso inquadramento possa sottendere una differente attività.
Va chiarito subito un punto: ove l’Istituto abbia adeguato l’inquadramento a quello in atto all’Inps per natura e decorrenza non è possibile impugnare in via amministrativa né con ricorso alla sede né con qualsivoglia altro contenzioso amministrativo, salvo che il datore di lavoro non intenda rivolgersi all’Istituto nazionale della previdenza sociale per contestare l’inquadramento in atto presso tale ente.
Tale indicazione è contenuta anche nel verbale ispettivo ove si legge a oggi nella sezione “Avvertenze”: “L’INAIL adotta la classificazione aziendale individuata dall’INPS (art. 49 comma 1 lettera e) L. n. 88/89. Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all’INPS, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi”.
Ove, quindi, l’Inail si sia limitato ad adeguare l’inquadramento a quello in atto all’Inps per natura e decorrenza, rispettando la normativa in materia di termini prescrizionali prevista dalla L. 335/1995 con gli allungamenti di 311 giorni disposti dall’articolo 37, comma 2, D.L. 18/2020 e articolo 11, comma 9, D.L. 183/2020[3] non è possibile inoltrare ricorso all’Istituto.
Si badi bene: l’Inail è tenuto a rettificare l’inquadramento anche qualora il tasso di tariffa da versare nella gestione corretta sia più basso e l’errore sia dovuto a responsabilità dell’azienda che in sede di denuncia di inizio attività, ad esempio, ha indicato un settore presunto errato, con conseguente rimborso al datore di lavoro degli importi pagati in più.
La necessità di congruenza, infatti, tra Inail e Inps è assoluta e prescinde, lo si ripete, dalla responsabilità dell’errore.
Ma c’è per la classificazione …
È importante far notare che qualora l’inquadramento Inail risulti diverso da quello Inps e in sede di accertamento l’Inail ritenga che sia errata anche la classificazione è possibile ricorrere contro quest’ultima, mentre non può essere impugnato il reinquadramento.
Vediamo un esempio.
ESEMPIO 1
Un’azienda è inquadrata all’Inail al settore Terziario perché ha denunciato di effettuare commercio all’ingrosso di tubi in acciaio.
All’atto della verifica ispettiva si riscontra che l’inquadramento Inps è al settore Industria e che l’attività svolta è di carpenteria con posa in opera.
Fermo restando che non è possibile ricorrere all’Inail per il reinquadramento al settore Industria, poiché esso rende la gestione Inail conforme a quella in atto all’Inps, è invece possibile per l’azienda contestare la riclassificazione alla voce 6211 (carpenteria con posa in opera), richiedendo che la voce di tariffa applicata sia un’altra, ad esempio la voce 6215, che presenta un tasso di tariffa significativamente più basso[4].
Il ricorso in materia di decorrenza del reiquadramento
Il ricorso è, invece, possibile qualora l’Inail si sia discostato nella decorrenza dal provvedimento Inps.
Facciamo un esempio per chiarire la fattispecie, precisando peraltro che si tratta di un caso residuale.
ESEMPIO 2
Un’azienda è inquadrata fin dall’origine nel settore Terziario, poiché effettua “servizi di pulizia”.
In Inail è stata, invece, inquadrata al settore Industria e quindi il tasso richiesto, come si è visto in precedenza, è assai più elevato.
Nel momento in cui viene effettuata una verifica ispettiva, il funzionario di vigilanza provvede ad adeguare l’inquadramento Inail a quello in atto all’Inps, ma solo con decorrenza corrente, quindi il datore di lavoro non ottiene il rimborso di quanto pagato in più.
Anche il successivo provvedimento della sede territoriale rettifica l’inquadramento solo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Si tratta, alla luce di ciò che abbiamo già illustrato, di un provvedimento sbagliato, poiché la responsabilità dell’errato inquadramento è irrilevante e il datore di lavoro ha diritto al reinquadramento retroattivo con restituzione dei soldi pagati in più.
Egli, pertanto, potrà inoltrare ricorso al Direttore regionale Inail attraverso la nuova procedura informatica predisposta dall’Istituto, richiedendo la retrodatazione del provvedimento (ricorso in materia di decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie).
Anche a questo proposito esaminiamo quanto contenuto nei verbali ispettivi.
All’interno della sezione avvertenze si legge ad oggi: “Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della Sede INAIL competente, avverso i provvedimenti emessi dall’INAIL riguardanti l’inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’INAIL, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 12/12/2000 e di decorrenza dell’inquadramento disposto ai sensi dell’art. 49 della L. 88/89, il datore di lavoro può presentare, ai sensi del DPR n. 314/2001, motivato ricorso al Presidente INAIL nel termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati e con le modalità dell’art. 4 del succitato D.P.R. 314/2001”.
Fermo restando che, ovviamente, l’avvertenza dovrà essere adeguata al nuovo dettato legislativo, riportando che il ricorso va rivolto alla Direzione regionale/provinciale, l’indicazione è chiara: la competenza Inail è limitata al caso in cui la decorrenza del provvedimento di reinquadramento sia errata o si tratti di azienda non in possesso di posizione Inps.
Vediamo questo secondo caso.
Il contenzioso amministrativo per i datori di lavoro “non Inps”
La norma prevede la possibilità di ricorrere ora alla Direzione regionale/provinciale e non più al CdA nel caso si tratti di datore di lavoro non in possesso di posizione Inps, che, pertanto, viene inquadrato direttamente dall’Inail.
In tal caso, ove il datore di lavoro non condivida l’inquadramento adottato, il ricorso dev’essere presentato entro 30 giorni dal provvedimento, che può derivare anche da un verbale ispettivo.
Il caso è, tuttavia, sommamente infrequente e basti ricordare, in questo caso, che il meccanismo del reinquadramento è analogo a quello della riclassificazione tariffaria ossia basato su un principio di responsabilità dell’errore, diversamente da quanto previsto, come già si è illustrato, per il reinquadramento dei datori di lavoro in possesso di matricola Inps.
Punti di attenzione e conclusioni
Il ricorso del datore di lavoro all’Inail in materia di reinquadramento non è quasi mai possibile ed è, quindi, assolutamente necessario che i datori di lavoro prestino la massima attenzione a verificare se la gestione tariffaria in atto all’Inail sia conforme al CSC Inps.
È necessario anche ricordarsi di comunicare all’Inail eventuali mutamenti dell’inquadramento Inps, poiché la variazione non è automatica e si rischierebbe di rimanere nuovamente esposti alla richiesta di premi aggiuntivi.
A tale proposito, va segnalato che la Direzione generale Inail, con un parere diffuso alle strutture, ha fatto presente che nel caso di superamento dei limiti dimensionali, con passaggio quindi dall’artigianato all’industria, ove la comunicazione non venga effettuata all’Inail e l’Istituto assicuratore se ne accorga successivamente, saranno richieste anche eventuali sanzioni civili, ove, beninteso, i premi versati siano inferiori al dovuto.
Non sfugge, quindi, la necessità di un controllo attento circa la congruenza degli inquadramenti Inail e Inps anche a tal fine, stante fra l’altro che, come noto, il passaggio da artigianato a industria comporta anche un mutamento nelle modalità di versamento del premio per i soci/titolari (da premio fisso per classe di rischio a premio a tasso).
È, poi, necessario controllare periodicamente non solo la congruenza dell’inquadramento con l’Inps, ma anche l’esattezza della classificazione tariffaria, vieppiù qualora essa appaia non del tutto in accordo con la gestione in atto: si pensi all’azienda inquadrata al settore Industria che abbia in essere una classificazione tariffaria alla voce 0116 prevista per il “Commercio di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci”.
Come sempre, l’attenzione al tema tariffario in Inail può evitare talora addebiti anche rilevanti, vieppiù nel 2025, anno in cui, finalmente, l’Istituto incrementerà sensibilmente il proprio contingente ispettivo[5].
[1] Sul tema si veda, in primis, F. Vazio “Inail: ricorsi nuovi o quasi” in La circolare di lavoro e previdenza n. 6/2025.
[2] La business intelligence Inail, che garantisce una percentuale di irregolarità negli accertamenti dell’Istituto superiore al 90% (si veda, da ultimo, “Rapporto Annuale Attività di Vigilanza 2023”, reso noto il 26 febbraio 2024 in sede di Commissione centrale di coordinamento attività di vigilanza dell’INL), viene definita del Documento di programmazione della vigilanza INL per il 2019 “attività di analisi preventiva e centralizzata che garantisce trasparenza e oggettività nell’individuazione dei soggetti, mirata a selezionare le imprese da ispezionare in rapporto a diversi fattori (confronto dati INAIL con quelli presenti nelle banche delle altre Amministrazioni, incidenza infortuni, ecc.) per individuare quelle che potenzialmente presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o di impiego di manodopera irregolare”.
[3] L’articolo 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, dispone che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L’articolo 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito, dalla L. 21/2021 dispone che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In conseguenza di tali disposizioni normative non si considerano, ai fini della maturazione della prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi del D.L. 18/2020, entrato in vigore in data 17 marzo 2020 nonché il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), ai sensi del D.L. 183/2020, entrato in vigore in data 31 dicembre 2020. Sul tema del calcolo della prescrizione Inail si veda F. Vazio “Inail: tante novità nell’anno passato e gli sviluppi nel prossimo”, in La circolare di lavoro e previdenza n. 1/2025.
[4] Ben diverso è il caso in cui in sede di ispezione l’Inail si avveda che l’inquadramento in atto presso l’Inps, e magari anche in Inail, è sbagliato. In questo caso occorre che l’Istituto coinvolga l’Inps nella verifica o segnali la necessità di un mutamento di inquadramento. La corretta prassi da seguire è individuata all’interno della circolare n. 8/2020 dell’INL dedicata a “Attività di vigilanza – inquadramento previdenziale – istruzioni operative per il personale ispettivo.” Nel rimandare a tale nota di prassi che contiene anche utili informazioni su come venga effettuato l’inquadramento, va sottolineato che “laddove l’Ispettore reputi l’inquadramento previdenziale non corretto, dovrà attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi – ex tunc – sia che disponga per il futuro – ex nunc) è adottato dal Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l’azienda. Pertanto, la proposta formulata dall’ispettore di modifica dell’inquadramento – corredata da una relazione dettagliata e motivata – va sempre indirizzata al Direttore della sede INPS competente alla gestione del rapporto, anche nel caso in cui l’accertamento ispettivo sia stato condotto in un luogo diverso. Il Direttore provinciale INPS competente, verificata l’esistenza dei presupposti legittimanti la variazione, adotterà il provvedimento di modifica dell’inquadramento, notificandolo al datore di lavoro”.
[5] Sul tema si veda ancora F. Vazio “Inail: tante novità nell’anno passato e gli sviluppi nel prossimo”, in La circolare di lavoro e previdenza n. 1/2025.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.