3 Luglio 2019

Ispezioni Inail 2019: tutto quello che bisogna sapere

di Fabrizio Vazio

Il Documento di programmazione della vigilanza per il 2019 ha finalmente visto la luce: esso ricomprende l’attività di vigilanza di INL, Inail e Inps. Con riferimento alla materia assicurativa, vediamo le tipologie di verifica e soprattutto come sarà l’iter della verifica nei diversi casi: cosa chiederanno gli ispettori? E a che fine?

 

Premessa

L’INL ha diffuso il Documento di programmazione dell’attività ispettiva 2019, che raggruppa le attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenziale e assicurativa che saranno svolte nell’anno in corso.

Come riferimento alla programmazione Inail, messa a punto dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, il documento ricorda che assume carattere centrale l’attività di business intelligence posta in essere sia al centro che in periferia, che consente di mirare gli accertamenti ispettivi ai soggetti ritenuti irregolari, in linea con la programmazione dell’Ente, che, è il caso di ricordarlo, segue le linee predisposte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Tale attività consente all’Istituto assicuratore di essere nettamente il più preciso nel concentrare le verifiche sui soggetti meritevoli di ispezione, tenuto conto che la percentuale di irregolarità delle verifiche si attesta da vari anni attorno al 90%.

In linea generale, deve dirsi che l’attività ispettiva Inail mirerà comunque al recupero dei premi assicurativi, che sono obiettivo centrale dell’Istituto, tanto più in quest’anno in cui, con il taglio dei premi conseguente alla nuova tariffa, le entrate assumono ancora maggiore importanza.

Vediamo le varie tipologie di accertamento, come saranno svolte le verifiche e quale sarà il ruolo delle aziende e dei professionisti durante e dopo l’ispezione.

 

I controlli classificativi

Perché vengono effettuati

Come ormai noto, l’INL ha previsto che le verifiche siano normalmente parziali, ossia mirate a uno specifico oggetto, in ciò capovolgendo il principio della verifica totale che l’Inail aveva fissato con la circolare n. 1/1999.

La classica verifica dell’Istituto è il controllo dell’esatta classificazione, altrimenti detta “verifica di rischio”, che mira a stabilire se, in tutto o in parte, vi siano eventuali discrasie fra la tassazione adottata al momento dell’accertamento e la classificazione corretta.

 

L’iter dell’ispezione

In tale accertamento, il funzionario di vigilanza accede presso l’azienda a seguito di incarico ricevuto dalla sede territoriale o dal responsabile della vigilanza ispettiva, spesso a seguito di liste di evidenza che hanno posto in luce possibili discrasie fra la classificazione adottata e il reale rischio di lavorazione.

L’ispettore compirà alcune attività, che andiamo ad elencare:

  • in primis, egli visionerà le lavorazioni svolte, interrogando eventuale personale ritenuto rilevante ai fini della verifica;
  • con verbale di primo accesso, l’ispettore richiederà ulteriore documentazione mirata a stabilire l’esattezza della classificazione tariffaria, quale il documento di valutazione dei rischi, corredato eventualmente dalle rilevazioni del rumore, che sono assai utili per stabilire le mansioni di ciascun lavoratore e riscontrare, quindi, se gli sia correttamente assicurato;
  • normalmente, il funzionario Inail richiederà, altresì, il dettaglio dell’autoliquidazione. In pratica, il professionista che segue l’azienda fornirà l’elenco dei lavoratori assicurati su ciascuna voce di tariffa corredato dall’imponibile denunciato, onde consentire all’ispettore di porre a confronto tale dato con le reali attività svolte da ciascun lavoratore, che egli avrà tratto dai documenti visionati, dalle dichiarazioni acquisite e dalla diretta visione del ciclo produttivo.

L’ispettore potrà, ovviamente, richiedere ulteriore documentazione utile all’accertamento: si pensi a una verifica in materia di aziende che effettuano attività di carpenteria (previste nel documento di programmazione): in tal caso, poiché vi è differenziazione (elevata!) tra il tasso previsto per le aziende che effettuano carpenteria con e senza posa in opera, ovviamente il funzionario di vigilanza acquisirà le fatture per verificare se la posa in opera sia effettuata dall’azienda.

 

L’esito della verifica

In esito alle verifiche, l’ispettore redigerà apposito verbale, che, nella premessa, riporterà i limiti dell’accertamento, normalmente teso unicamente alla verifica del rischio assicurato e dell’inquadramento gestionale.

Egli evidenzierà eventuali riclassificazioni che siano necessarie, anche solo con riferimento a singoli lavoratori, e si occuperà altresì di evidenziare se un’eventuale discrasia sia dovuta a responsabilità dell’azienda che abbia denunciato in modo non corretto le lavorazioni o non abbia comunicato una variazione, onde stabilire l’esatta decorrenza di una eventuale richiesta di premi.

 

Il contenzioso

È il caso di ricordare che la verbalizzazione non sarà direttamente impugnabile e l’eventuale ricorso al presidente Inail a termini del D.P.R. 314/2001 potrà essere rivolto solo ed esclusivamente contro il successivo provvedimento di liquidazione da parte degli uffici amministrativi.

 

Le verifiche sugli inquadramenti

Perché vengono effettuate

Come noto, il D.Lgs. 38/2000 prevede il principio della necessaria omogeneità tra la Gestione tariffaria inail e l’inquadramento Inps.

Esso, infatti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell’ambito della Gestione industria di cui al Titolo I, D.P.R. 1124/1965, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti 4 Gestioni separate:

  1. industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
  2. artigianato, per le attività di cui alla L. 443/1985, e successive modifiche e integrazioni;
  3. terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali e artistiche: per le relative attività ausiliarie;
  4. altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), L. 88/1989.

I datori di lavoro sono classificati nelle Gestioni individuate all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 49, L. 88/1989 (che disciplina l’inquadramento Inps) e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di soggetto in possesso di inquadramento Inps, non solo la Gestione tariffaria Inail dovrà essere uguale all’inquadramento Inps, ma anche eventuali provvedimenti di variazione/rettifica dovranno avere la stessa decorrenza.

Tale principio, a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali che limitavano la retroattività, è ribadito dalle Modalità di applicazione delle tariffe 2019: infatti, l’articolo 7 ricorda che la rettifica gestionale “ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps”.

A tale regola non sfuggono le aziende con doppio inquadramento Inps, che saranno in particolare oggetto delle verifiche Inail: esse devono ugualmente possedere 2 PAT inquadrate alle 2 uguali Gestioni presso l’Istituto assicuratore.

Il Documento di programmazione della vigilanza precisa che l’attività sarà rivolta alle aziende che presentano in Inail un unico inquadramento gestionale. Esse, pertanto, sono irregolari dal punto di vista della Gestione tariffaria, ma presumibilmente anche mal classificate.

Si pensi, ad esempio, a un’azienda che abbia solo una Pat terziario, mentre all’Inps possegga anche una matricola con Csc 1: potrebbe, ad esempio, trattarsi di un concessionario di auto con officina (si tratta della tipologia di aziende citate all’interno del Documento di programmazione). Potrebbe trattarsi solo di un problema gestionale, ma la ditta potrebbe, invece, non disporre della voce di tariffa: è il caso di ricordare, infatti, che la voce 0112, prevista nel terziario per gli autosaloni, esclude i lavori di officina che vanno alla voce 6410.

 

L’iter dell’ispezione

L’iter dell’ispezione sarà sostanzialmente analogo a quello della verifica di rischio e comprenderà, in primis, il controllo delle dichiarazioni salari dettagliate, con indicazione dell’imponibile di ciascun soggetto e della voce di tariffa/Pat su cui sono stati dichiarati; l’ispettore, anche in questo caso, visionerà gli ambienti di lavoro e acquisirà la documentazione che illustra il ciclo produttivo.

Va notato che, se è vero che l’inquadramento Inail segue quello Inps, il funzionario ispettivo, nel caso di macroscopico errore nella Gestione previdenziale, segnalerà all’Istituto di previdenza tale circostanza e l’accertamento potrà proseguire in congiunta per la verifica dell’inquadramento in atto presso l’Inps.

 

L’esito della verifica

È fondamentale chiarire un punto: in esito all’ispezione, ci saranno in Inail, ove vi siano all’Inps, 2 inquadramenti con la stessa decorrenza di quelli in atto all’Inps, salvi i termini prescrizionali; anche i lavoratori dovranno essere riportati sulle Pat di pertinenza, ovvero, ad esempio, chi all’Inps è compreso nella matricola terziario dovrà essere parimenti inquadrato all’Inail, e così via.

L’esito dell’ispezione sarà differenziato a seconda che si riscontri solo un inquadramento sbagliato o anche una classificazione tariffaria errata.

Nel caso di rettifica classificativa, infatti, l’Istituto potrà, ricorrendone i requisiti in ordine alla responsabilità aziendale, richiedere, oltre ai premi, anche le sanzioni civili, mentre nel caso di semplice reinquadramento tale richiesta non sarà effettuata. Infatti, la Direzione generale Inail ha più volte precisato che, nel caso di semplice reinquadramento senza modifiche di attività, la richiesta sarà limitata ai soli premi.

 

Il contenzioso

Dal punto di vista del contenzioso, ove l’azienda intenda contestare l’inquadramento, dovrà rivolgere le proprie doglianze esclusivamente all’Inps, mentre nel caso di variazione classificativa vi sarà il consueto ricorso al Presidente Inail. Detto organo sarà competente anche nel caso in cui l’Istituto assicuratore si sia inopinatamente discostato dall’inquadramento Inps, anche solo dal punto di vista temporale.

 

I controlli sull’obbligo assicurativo

Perché vengono effettuati

I controlli relativi a soggetti esclusi dall’obbligo assicurativo mirano a ricondurre in tutela lavoratori non assicurati all’Inail con recupero dei premi evasi e comminazione delle sanzioni civili e amministrative di legge.

Si va dai classici controlli nel lavoro sommerso a quelli effettuati a seguito di attività di business intelligence a livello centrale: si pensi al caso in cui soci di società artigiane o commerciali abbiano tutela Inps e non siano assicurati all’Inail o alle verifiche finalizzate a racchiudere in tutela soggetti quali artigiani di fatto o comunque lavoratori autonomi che esercitano mansioni per le quali esiste obbligo assicurativo e che non sono tutelati.

 

L’iter dell’ispezione

In questo caso, ovviamente, gli accertamenti si svolgeranno attraverso l’accesso presso i luoghi di lavoro, l’acquisizione di dichiarazioni nonché della documentazione rilevante: in particolare, nel caso dell’artigiano di fatto, l’ispettore visionerà le fatture al fine di controllare che l’attività svolta non abbia carattere di occasionalità.

 

L’esito della verifica

Al termine dell’accertamento, l’ispettore redigerà verbale e compilerà un’eventuale denuncia di esercizio/variazione, al fine di racchiudere in tutela il soggetto ritenuto in obbligo.

 

Il contenzioso

È il caso di ricordare che l’obbligo assicurativo è materia il cui contenzioso e affidato all’ITL. Il soggetto che intenda contestare l’obbligo assicurativo non potrà impugnare il verbale né il successivo provvedimento degli Uffici amministrativi, ma dovrà attendere la diffida all’assicurazione (che sarà inoltrata, peraltro, solo nel caso in cui il soggetto non abbia sottoscritto la denuncia) e rivolgere il ricorso all’ITL.

L’articolo 16, D.P.R. 1124/1965, recita infatti (commi 1-3): “L’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento. Trascorso detto termine, senza che sin stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori. Contro la diffida dell’Istituto assicuratore è data peraltro facoltà ai datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all’Ispettorato del lavoro nella, cui circoscrizione si svolge il lavoro”.

Qualora, invece, si tratti di riconduzione a obbligo assicurativo per riqualificazione di contratti, occorrerà inoltrare il ricorso al Comitato interregionale per i rapporti di lavoro ex articolo 17, D.Lgs. 124/2004: il caso tipico è quello dei soggetti autonomi occasionali ex articolo 2222 cod. civ., che, come noto, sono esclusi dalla tutela Inail, ma che vi rientrano se il loro rapporto venga riqualificato a lavoratori parasubordinati o dipendenti.

Si pensi al frequente caso di riders infortunati che siano esclusi dalla tutela assicurativa perché qualificati come autonomi occasionali e che l’ispettore riqualifichi in parasubordinati (rafforzati o meno).

 

Non ci sono ma saranno effettuate: le verifiche sulla nuova tariffa

La programmazione Inail del 2019 non cita esplicitamente le verifiche finalizzate al controllo del buon esito della migrazione dalla vecchia alla nuova tariffa; è noto, tuttavia, che la Direzione centrale Inail ha già annunciato un intenso pieno di verifiche finalizzato proprio a controllare che, nel corso del ribaltamento delle vecchie alle nuove classificazioni, non siano stati commessi errori.

Non è difficile prevedere che nei casi più delicati sarà certamente coinvolto il servizio ispettivo, fermo restando che ancora si attendono le “Istruzioni tecniche per l’applicazione della tariffa dei premi”, che sono un supporto fondamentale per l’esatta classificazione delle nuove attività.

Allo stato, non sfugge che in vari casi il ribaltamento è stato piuttosto complesso: si pensi alla controversa questione delle aziende commerciali che effettuano anche un’attività produttiva e che debbono venire classificate integralmente alla voce di produzione. In tale caso, dovrà essere attentamente verificato il buon esito del ribaltamento, al fine di assicurare la corretta tassazione.

Nel caso del controllo mirato al buon esito della migrazione, l’ispettore verificherà essenzialmente l’attività svolta: ovviamente il controllo non si limiterà a riscontrare se l’attività sia stata correttamente migrata dal vecchio al nuovo dettato tariffario, ma anche se la classificazione sia corretta in linea generale, e non mancherà, quindi, l’abituale verifica del 5 anni prescrizionali, almeno ai fini del rischio e dell’inquadramento.

Conclusioni

Le verifiche Inail, anche nel 2019, saranno certamente assai numerose, almeno in rapporto all’esigua quantità di ispettori in forza all’Istituto assicuratore, che, ricordiamolo, non arrivano a 300 unità: la previsione è quella di 18.265 controlli, pur se in tale cifra sono ricompresi anche i controlli per l’indennizzabilità di infortuni e malattie professionali.

Si tratta di una cifra davvero elevata, che supera il numero di ispezioni previste nel Documento di programmazione in ambito previdenziale, pur se gli ispettori Inps sono in numero assai superiore.

Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, un buon numero di ispettori in forza all’INL ha operato in coassegnazione assicurativa con i funzionari di vigilanza Inail: non è da escludere che nel corso dell‘anno detti ispettori inizino a operare autonomamente sulla materia assicurativa, rinforzando le file degli ispettori di vigilanza dell’Inail, che, è il caso di ricordarlo, ad oggi sono ricompresi in un ruolo a esaurimento ex D.Lgs 149/2015, con divieto, quindi, di procedere a nuovi reclutamenti di personale ispettivo per l’Ente. Non è da escludere che tale norma venga modificata, tenuto conto della necessità non solo di recuperare i premi omessi, ma anche dell’importante ruolo svolto dai funzionari ispettivi Inail nell’assicurare una tempestiva tutela ai lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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