9 Aprile 2020

La leggenda delle ferie sparite

di Riccardo Girotto

Capita di venire a conoscenza di alcuni aspetti della nostra professione mai apparsi nelle fonti ufficiali, eppure confermati da un passaparola costante. Oggi apriamo la rubrica delle “Leggende sul lavoro”.

Esistono delle interpretazioni consolidate, che, pur risultando prive di qualsivoglia attendibilità giuridica, sono talmente diffuse e radicate da ergersi a verità assoluta. Da povero consulente indifeso, mi sono spesso dovuto piegare ad approfondire aspetti a me sconosciuti e totalmente privi di riscontro, ma presentati con persuasione tale da riuscire quasi a convincermi.

Tra questi, una leggenda di estrema attualità narra il necessario esaurimento delle ferie, quale requisito preventivo alla fruizione dell’ammortizzatore. Per capire da dove nasce questa posizione, che pare tanto radicata, vale la pena ricordare gli aspetti solitamente vessati dalle “Leggende sul lavoro”: le fonti del diritto.

La regolamentazione delle ferie trova residenza nella Costituzione, che, all’articolo 36, comma 3, garantisce al lavoratore il diritto al a ferie annuali retribuite. L’articolo 2109, cod. civ., con conseguente giurisprudenza a sostegno, connette la distribuzione temporale delle ferie all’esigenza del datore di lavoro, contemperata dagli interessi del lavoratore, per quanto compatibili. Fatto salvo, quindi, il diritto e la potestà datoriale di determinare il periodo di fruizione, tocca poi all’articolo 10, D.Lgs. 66/2003, fornire la guida operativa, in modo da completare il percorso di esigibilità dell’istituto.

Quest’ultimo dettato circoscrive il diritto a 4 settimane annue di ferie, possibilmente incrementate dalla contrattazione, determinandone il vincolo di godimento per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Anche su questo aspetto la disciplina contrattuale spesso offre spunti di pregevole natura organizzativa. I restanti periodi andranno poi fruiti nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tenete bene a mente questo ultimo termine, che poi tornerà utile riprendere.

La disciplina, a dire il vero, pur parcellizzata, non pare di complessa applicazione; pochi principi espressi in periodi contenuti aiutano a conferire certezza. Sviscerati i tratti essenziali della questione, l’argomento di grande attualità è la coabitazione delle ferie con i periodi di sospensione dell’attività, in modo particolare l’esigenza, nota ai più, di fruizione anticipata dei periodi maturati, soprattutto quando l’intervento in assistenza si inserisce in un’emergenza improvvisa e imprevista come quella che stiamo vivendo.

La disciplina degli ammortizzatori, come del resto quella delle ferie, non si esprime sul tema, tanto da trattare la connessione tra istituti unicamente sulla base della fruizione delle ferie in corso di trattamento e non quale conditio sine qua non per l’accesso.

Per capire quanto sia distante la logica di fruizione delle ferie in via anticipata rispetto al trattamento, possiamo passare in rassegna una prassi sparuta, che va dalla circolare n. 8/2005 del Dicastero del lavoro, rafforzata dalla risposta a interpello n. 19/2011, fino al lapidario messaggio Inps n. 3777/2019, che cristallizza senza remore il concetto: “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza”.

L’affare sembra chiuso e la leggenda sfumata nel nulla, ancor più dopo la circolare n. 47/2020 dell’Inps, ma conviene andare un po’ più a fondo e capire perché ancora oggi, alla vigilia di una campagna di cassa integrazione che forse fino ad ora il nostro Paese non ha ancora mai affrontato, serpeggia lo spettro dell’esaurimento preventivo.

A dire il vero, l’eccezionalità degli eventi che in questi giorni ci travolge, spingerebbe addirittura per una deroga al principio della fruizione entro i 18 mesi, in primo luogo per l’imprevedibilità dell’evento, considerato che ogni sospensione imposta non può gravare su chi la subisce, in questo caso impresa e lavoratori, tale base la ritroviamo a fondamento della pronuncia n. 543/1990 del giudice delle Leggi “Nei casi caratterizzati dall’eccezionalità e dalla straordinarietà è possibile derogare all’obbligo di godimento infra-annuale delle ferie”; in secondo luogo, in quanto in un momento di limitazione imposta anche alle comuni azioni della vita quotidiana pare francamente incompatibile con lo scopo del recupero psico-fisico che nutre le ferie.

Tutto chiaro, quindi. Quasi. Vi è, infatti, il D.I. 83473/2014, che all’articolo 2, comma 8, parrebbe sposare, in caso di cassa in deroga, l’onere dell’esaurimento preventivo. Eppure, tale disposto si riferisce a uno strumento abrogato dalla Legge Fornero, che nulla ha a che vedere con la cassa in deroga dei giorni nostri; si pensi solo che, dovessimo considerare quel Decreto, avrebbero diritto alla Cigd solamente i lavoratori con un anno di anzianità (articolo 1). La cassa in deroga di oggi non sconta alcuna regolamentazione in materia, eppure diversi accordi territoriali – ricordiamo la competenza regionale in tema di gestione operativa – vorrebbero imporre lo smaltimento del pacchetto residuo, alcuni limitandosi all’anno 2019, altri senza precisare nulla sul punto.

Questo particolare momento di difficoltà generalizzata ha portato allo stanziamento di limitati fondi speciali per la gestione degli ammortizzatori, sensibilizzando, però, le aziende a fruire in via preventiva delle ferie. Il contenuto del D.P.C.M. 11 marzo 2020 – “siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva” – rappresenta, però, una mera raccomandazione, tanto che se fosse esistito specifico riferimento di Legge, l’estensore del Decreto non avrebbe certo lesinato nel richiamarlo.

Concludendo, non compare alcun riferimento normativo valido per assumere l’obbligo di smaltimento, fruizione, godimento di ferie in via anticipata rispetto all’avvio dell’ammortizzatore. Si assuma, però, come l’azienda, in virtù di quanto richiamato in apertura circa il periodo di fruizione dell’istituto, che si trova a dover sospendere il rapporto, deve considerarsi in difetto nel caso in cui, alle porte dell’ammortizzatore, presenti lavoratori ricchi di ferie non smaltite nei termini di Legge e contratto collettivo. Torna il tema dei 18 mesi e dei termini dilatati in forma pattizia.

Proprio le aziende carenti su tale aspetto risultano aggredibili da precisa sanzione amministrativa non riducibile, pertanto, limitatamente a questi carichi, il rientro a condizioni di legalità in via primaria rispetto alla richiesta di un intervento di politica passiva a carico dello Stato risulta assolutamente dovuto e imposto dalle Leggi richiamate in precedenza.

Ragioni di opportunità ed equilibrio organizzativo, oltre a timide indicazioni “quadro” delle Regioni in tema di Cigd, la cui validità è tutta da dimostrare, restano quindi le uniche utili a spingere l’azienda verso la fruizione delle ferie in via anticipata rispetto al trattamento, ma ricordiamoci che la liquidazione delle ferie richiede un esborso importante, che un’azienda limitata nell’attività dal provvedimento statale non è certo obbligata a subire, leggende permettendo.

 

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