14 Ottobre 2015

Lavoro accessorio: cumulabilità con prestazioni di sostegno al reddito

L’Inps, con circolare n.170 del 13 ottobre, analizza la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito: indennità di mobilità, disoccupazione agricola, Cig.

Indennità di mobilità: dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite, fino a € 7.000,00 per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’art.9, co.9, L. n.223/91.

Il beneficiario dell’indennità deve comunicare all’Inps, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Disoccupazione agricola: è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio nel limite complessivo annuale di € 3.000,00 netti di compenso.

Cig: le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile. Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite di € 3.000,00 e fino a € 7.000,00 non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite di € 3.000,00 annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’Inps la comunicazione preventiva di cui all’art.8, co.3, D.Lgs. n.148/15. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di € 3.000,00, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.