20 Dicembre 2016

Legge di Bilancio 2017: impatti su welfare aziendale e flexible benefit

di Cristian Valsiglio

La Legge di Bilancio, definitivamente approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016, introduce, in linea con la L. 208/2015, sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente, in particolare su aspetti concernenti i sistemi di welfare aziendale e flexible benefit anche a seguito di opzione del premio monetario in premio sociale.

Gli interventi del Legislatore, presenti nell’articolo 1, Legge di Bilancio, ai commi da 160 a 162, sono sostanzialmente volti a:

  • estendere sotto l’aspetto soggettivo la detassazione del premio di risultato;
  • incrementare la misura detassabile del premio di produttività;
  • incrementare i servizi oggetto di opzione;
  • ampliare le esenzioni di particolari servizi in caso di devoluzione del premio monetario;
  • ampliare i servizi di welfare aziendale esente;
  • dare un nuovo impulso alla contrattazione nazionale e territoriale.

La detassazione viene potenziata sotto l’aspetto soggettivo, in quanto potranno usufruire del beneficio della tassazione al 10% dei premi di produttività i percettori di un reddito non superiore nell’anno precedente a 80.000 euro (precedente tale soglia era di 50.000 euro), sotto l’aspetto oggettivo, in quanto ad essere agevolati saranno i premi fino al limite di 3.000 euro (fino al 2016 era 2.500 euro) incrementabile a 4.000 euro (fino al 2016 era 2.500 euro), ove presenti forme partecipative dei lavoratori.

Anche l’opzione della trasformazione del premio monetario in premio sociale è potenziata.

Da una parte l’opzione è estesa anche ai benefit di cui al comma 4, articolo 51, Tuir (auto ad uso promiscuo, alloggi, prestiti, servizi di trasporto ferroviario), dall’altra in alcune fattispecie di opzione i limiti di esenzione sono neutralizzati.

La nuova norma, di fatto, afferma il principio secondo il quale (ad esclusione del buono pasto che ha ragioni particolari di sostenibilità), in caso di trasformazione del premio monetario in contribuzione a previdenza complementare, casse sanitarie o in azioni gratuite il limite proprio delle predette disposizioni può essere superato, estendendo di fatto la misura agevolativa.

Nuovo impulso inoltre è dato ai servizi di welfare aziendale; in particolare la Legge di Bilancio, al comma 161, articolo 1, introducendo la lettera f-quater) al comma 2, articolo 51, Tuir, consentirà la non concorrenza al reddito dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana (definiti dal D.M. 27 ottobre 2009) o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Da ultimo, tramite un’interpretazione autentica, il Legislatore afferma che le opere e i servizi di utilità sociale ex articolo 100 Tuir possono essere riconosciuti da datori di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale, livelli di contrattazione che si aggiungono a quella aziendale.

 

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