14 Febbraio 2018

Legge di Bilancio 2018: novità per l’assunzione di giovani

di Alberto Borella

Premessa

La L. 205/2017 riscrive i benefici riconosciuti alle aziende private che provvederanno dal 1° gennaio 2018 all’assunzione – ma anche alla trasformazione e alla conferma in servizio post apprendistato – di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il campo reale di applicazione della nuova disciplina risulta di molto ridotto rispetto ai precedenti incentivi (L. 190/2014 e L. 208/2015), essendo la nuova agevolazione riferita ai soli assunti con meno di 30 anni (meno di 35 anni per il corrente anno 2018), nonché mai inquadrati a tempo indeterminato (requisiti del lavoratore) e che saranno occupati presso datori di lavoro privati che non hanno fatto ricorso, nella medesima unità produttiva, o a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti o non ne abbiano in previsione in riferimento a lavoratori con pari qualifica nei 6 mesi successivi (requisiti del datore di lavoro).

Scopo del presente intervento è evidenziarne le particolarità e le connesse criticità mediante una disamina, comma per comma, del testo di Legge pubblicato sulla G.U. n. 302/2017.

 

La L. 205/2017

L’articolo 1, Legge di Bilancio 2018, dedica ai nuovi incentivi i commi 100-108, 114 e 893-894. Destinatari sono i datori di lavoro privati per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (35 anni per tutto l’anno 2018). I benefici si sostanziano nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Nel dettaglio la Legge di Bilancio per l’anno 2018 prevede quanto segue.

 

Incentivi strutturali assunzione giovani (commi 100-107)

Comma 100

100. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Nel comma 100 vi è in primis da sottolineare un’imprecisione nella terminologia giuridica utilizzata, ove si fa riferimento al “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti“, che non è propriamente una tipologia di contratto, ma uno speciale regime di tutela che si applica ai neoassunti dal 7 marzo 2015 per le ipotesi di licenziamento illegittimo.

Preso atto di questa singolare precisazione, è (provocatoriamente) lecito chiedersi se nel caso non venga di fatto applicato il regime di “tutele crescenti”, avendo optato le parti (per accordo individuale o collettivo) per il regime della c.d. tutela reale, sia ugualmente spettante l’esonero in oggetto.

 

Comma 101

101. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.

La disposizione prevede che sia ostativa al riconoscimento dell’esonero qualsiasi precedente occupazione con contratto a tempo indeterminato – riferita quindi a tutta la vita lavorativa, prescindendo dalla sua durata o dai motivi della sua cessazione – con esclusione esplicita dei soli contratti di apprendistato cessati al termine del periodo formativo.

Si ripresenta qui la medesima problematica già vista in relazione al precedente sgravio triennale istituto per la prima volta dalla L. 190/2014, ovvero di come accertare l’esistenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato. Una soluzione, consentita quantomeno ai consulenti del lavoro, pare venire proposta dalla stessa Legge di Bilancio, che consentirebbe di effettuare, per il tramite della Fondazione lavoro, le predette verifiche presso l’Anpal (commi 801 e 803).

Una lettura rigorosa del comma 101 disconoscerebbe peraltro il beneficio a lavoratori che abbiano chiuso il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per il caso di dimissioni, anche per giusta causa, che nell’ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, ma anche – salvo futuri chiarimenti – ove già titolari di tali rapporti intrattenuti sia all’estero che per lavoro domestico.

Inoltre, il requisito che il lavoratore non risulti occupato in precedenza a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro apre un dubbio: in ipotesi di diverso datore, quali conseguenze sul diritto all’incentivo ci sarebbero in caso di lavoratore in nero o di un collaboratore (occasionale, collaborazioni continuative personali – co.co.pe. oppure a partita Iva) cui venisse successivamente operata, in sede ispettiva, una diversa qualificazione del rapporto o anche per un lavoratore a tempo determinato che ottenesse lui stesso la conversione in tempo indeterminato per la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, articolo 20, D.Lgs 81/2015, o della mancanza di un atto scritto da cui risulti l’apposizione del termine?

Data la formulazione dell’ultimo periodo che cita “periodi” svolti presso “un altro” datore di lavoro e “non proseguiti” in rapporto a tempo indeterminato, si ritiene che anche un solo breve periodo di apprendistato – senza quindi necessità che giunga al suo termine – svolto presso il medesimo datore risulti ostativo al beneficio. Sul punto, risulta quanto mai opportuno un chiarimento ufficiale.

 

Comma 102

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101”.

L’innalzamento del limite anagrafico a 35 anni per l’anno 2018 – previsto dal comma 102 solo per le “assunzioni” – è riferibile anche alla fattispecie di “conversione” a tempo indeterminato, considerato il richiamo fatto dal comma 107 all’intera disciplina. Qualche dubbio, invece, circa la sua applicabilità ai casi di prosecuzione dopo un periodo di apprendistato (vedasi commento al comma 106).

 

Comma 103

103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

Il comma 103 introduce una deroga alla regola del “se precedente tempo indeterminato, no agevolazioni e riguarda il lavoratore titolare di contratto a tempo indeterminato presso “altri datori” (quindi anche nell’ipotesi che siano più di uno), per la cui assunzione sia stato in precedenza “parzialmente fruito l’esonero” di cui al comma 100: in questo caso il beneficio “residuo” è riconosciuto ai nuovi datori per il periodo utile alla piena fruizione e spetta a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, quindi senza termini di decadenza.

L’agevolazione spetta in presenza di soli precedenti rapporti incentivati, in quanto la presenza di un ulteriore rapporto c.d. “normale” precluderebbe l’accesso all’esonero ai sensi del comma 101.

La corretta fruizione comporta una complicata verifica di se e per quale importo sia stato usufruito in precedenza l’esonero di cui al comma 100 presso un soggetto terzo (non tenuto a collaborazione alcuna), soprattutto quando l’accertamento della fruizione presso i precedenti datori di lavoro di una parte di benefici potrebbe riferirsi a molti anni addietro, proprio in considerazione dell’irrilevanza dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Immaginare che l’Inps riesca a fornire questo dato concedendo l’accesso alle proprie banche dati – possibilmente preventivamente all’assunzione per le necessarie valutazioni economiche – appare ad oggi molto improbabile.

La disposizione, come già evidenziato, cita quale presupposto la fruizione parziale del beneficio presso “altri datori di lavoro”. Non dovrebbe quindi essere riconosciuto al medesimo datore di lavoro l’accesso alla parte di beneficio da lui medesimo non fruito per un primo rapporto lavorativo (anche se risoltosi per dimissioni) nel caso di una futura riassunzione del medesimo lavoratore.

Allo stesso tempo, il riferimento a un’effettiva parziale fruizione dell’esonero deve considerarsi condizione necessaria e pertanto – salvo diversi chiarimenti – dovrebbe essere negata l’agevolazione in caso di precedente assunzione a tempo indeterminato, per la quale l’esonero, pur se teoricamente spettante, non sia stato in toto usufruito, anche se per mero errore o per scelta volontaria, ad esempio per mancanza dei requisiti generali ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

 

Comma 104

104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.

Occorre evidenziare come il requisito dell’assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti l’assunzione si deve intendere riferito, in stretta aderenza al dato letterale, a qualsiasi licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi avvenuti nella medesima unità produttiva, senza alcun riferimento alle mansioni o alla qualifica rivestita dal lavoratore.

Qui i dubbi riguardano tutte quelle casistiche che la giurisprudenza riconduce al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio i casi di superamento del periodo di comporto, il ritiro della patente o del titolo abilitativo o la detenzione del lavoratore per fatti estranei al rapporto lavorativo.

Altra questione da definire, quale tra le varie definizioni di unità produttiva utilizzare.

 

Comma 105

105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103”.

Per la revoca e il recupero dei benefici sussiste la medesima problematica rilevata per il comma 104: i licenziamenti per impossibilità sopravvenuta o per superamento del periodo comporto sono da considerarsi, in quanto giustificati motivi oggettivi, ostativi al mantenimento degli sgravi?

In relazione alle conseguenze indicate al comma 105 per le ipotesi di licenziamento ivi richiamate, vi sono alcuni casi pratici che meriterebbero un approfondimento. Premesso che si ritiene che nel caso di assunzione di più soggetti agevolati il licenziamento di uno di questi comporti la revoca dei benefici usufruiti solo da questo, maggiori perplessità emergono in relazione ad altre fattispecie:

  • nel caso di assunzione di 2 soggetti agevolati, il licenziamento di altro lavoratore non agevolato comporta la revoca dei benefici usufruiti per quale dei 2 lavoratori? Rileverà, e nel caso in quali termini, la data di assunzione del licenziato nell’ipotesi che sia avvenuta prima o dopo o addirittura tra le 2 assunzioni agevolate?
  • se dopo l’assunzione di un lavoratore agevolato si procedesse all’assunzione di un lavoratore non agevolato (quindi con un incremento di organico) il licenziamento di quest’ultimo entro i successivi 6 mesi dall’assunzione del lavoratore agevolato comporta la revoca dei benefici?

La norma dispone opportunamente che l’eventuale revoca non avrà effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che abbiano successivamente provveduto all’assunzione incentivata e, quindi, l’esonero continuerà a spettare in misura ridotta, dedotto quindi del precedente (virtuale) periodo agevolato.

 

Comma 106

106. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105”.

Un primo appunto deve essere sollevato al Legislatore che, al comma 106, cita, impropriamente, la prosecuzione di un contratto di apprendistato “in rapporto a tempo indeterminato”. L’apprendistato, si sa, è per sua definizione un contratto a tempo indeterminato (articolo 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015).

Anche la scelta di richiamare, per i casi di conferma post-apprendistato, l’esonero del comma 100, sottolineando che “non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105” (diversamente dal comma 107, che per i casi di conversione da tempo determinato richiama tutti i commi da 100 a 108 e da 113 a 115) appare infelice e pone qualche dubbio interpretativo. Su tutti necessita un chiarimento ufficiale circa l’applicabilità – come prospettato da taluni – della deroga al requisito anagrafico prevista dal comma 102, ovvero l’innalzamento del limite di età da 30 a 35 anni per l’anno 2018. In primo luogo perché l’inciso che “non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione” apparirebbe, nel caso, non solo inutile, ma addirittura fuorviante. Ma, soprattutto, perché il predetto comma 102 richiama espressamente le sole “assunzioni” come beneficiarie della deroga.

Viene stabilito che per la conferma post-apprendistato spetta un esonero ridotto per 12 mesi, che viene corrisposto a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo. L’infelice indicazione denota inoltre scarsa dimestichezza con la realtà delle “buste paga”: nell’ipotesi, infatti, che un lavoratore venga neo-qualificato il 12 gennaio 2018, terminato il giorno 11 gennaio 2019 l’esonero annuale di cui all’articolo 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015, il comma 107 concede l’esonero per ulteriori 12 mesi dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo e, quindi, per il periodo 1° febbraio 2019-31 gennaio 2020. In sostanza, per il periodo dal 12 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 è dovuta la contribuzione piena.

Considerati i maggiori benefici individuati dal comma 108 per gli apprendisti di primo e terzo livello, si ritiene che l’esonero ridotto di 12 mesi – riconosciuto nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo – sarà di fatto riservato ai soli contratti di apprendistato professionalizzante. Sarebbe invece auspicabile un chiarimento circa l’accesso al beneficio per l’assunzione di apprendisti beneficiari del trattamento di disoccupazione, considerato soprattutto il richiamo all’articolo 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015, non applicabile a costoro.

Infine, nel caso di prosecuzione post-apprendistato si stabilisce che non rilevano né la precedente fruizione dell’esonero presso altri datori (che pertanto spetterà per tutti i 12 mesi), né eventuali licenziamenti registrati nei 6 mesi precedenti (quindi irrilevanti) né, tantomeno, assurge a motivo di revoca e recupero del beneficio fruito il licenziamento nei 6 mesi successivi di lavoratori aventi la medesima qualifica, compreso addirittura quello dello stesso neo-qualificato.

 

Comma 107

107. L’esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione”.

Anche nella formulazione del comma 107 traspaiono superficialità e inesattezze:

  • il termine “conversione” riferito al passaggio da tempo determinato a indeterminato è improprio, essendo questa prevista quale sanzione per i casi di illegittimità nella stipula del contratto o nella sua esecuzione: si ritiene più corretto parlare di “trasformazione”;
  • la precisazione del requisito anagrafico (35 anni per il 2018 – 30 anni dal 2019) appare pleonastica, visti i riferimenti alle condizioni dei commi da 100 a 108 (intendendosi implicitamente escluso il 107);
  • il riferimento, per le condizioni e le modalità, al comma 113, è incomprensibile, dato che riguarda l’abrogazione del precedente esonero.

Per maturate il diritto al regime agevolato devono quindi sussistere le condizioni già viste per le nuove assunzioni: il lavoratore non deve aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato (comma 101) e il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti sia nei 6 mesi precedenti che nei 6 mesi successivi l’assunzione (vedasi i commenti ai commi 104 e 105).

In caso di trasformazione l’esonero spetta per i 36 mesi successivi. La fruizione del beneficio è immediata dalla data di conversione: non si parla, a differenza di quanto visto in caso di prosecuzione al termine dell’apprendistato, di eventuale decorrenza dal primo mese successivo l’evento trasformazione a tempo indeterminato.

 

Incentivi alternanza scuola-lavoro (comma 108)

108. L’esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  1. a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  2. b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione”.

Il comma 108 prevede, alle condizioni ivi previste, l’esonero totale, pari al 100%, nel caso di assunzione:

  • di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
  • di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Il limitato arco temporale di “6 mesi” dall’acquisizione del titolo di studio entro cui deve avvenire l’assunzione non lascia presumere un grande utilizzo dell’incentivo per questa fattispecie.

 

Incentivi assunzioni al Sud (commi 893-894)

893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo”.

Specifico incentivo, il cui regolamento è contenuto nel decreto 30 dicembre 2017 (pubblicato il 26 gennaio 2018 sul sito dell’Anpal), è previsto per le imprese che assumono nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (rileva la sede di assunzione e non la sede legale nelle predette Province) per le quali, da un lato, si fa rinvio al comma 100 e, quindi, alla disciplina generale dell’incentivo, da un altro lato si stabiliscono le seguenti eccezioni:

  • l’intervento non è previsto come strutturale, ma riguarda il solo anno 2018;
  • l’assunzione a tempo indeterminato si riferisce non solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ma anche a soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • l’esonero contributivo, per un periodo pari a 12 mesi, è elevato sino al 100%;
  • il limite massimo è fissato a 8.060 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

L’incentivo viene dichiarato – impropriamente, visto che si tratta di un aumento di aliquota dal 50% fino a un massimo del 100% dell’esonero “ordinario” – cumulabile con quello previsto al comma 100.

 

Incumulabilità con altri incentivi (comma 114)

114. L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Si dispone che il beneficio non possa essere cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, quali ad esempio l’assunzione/trasformazione di fruitori NASpI, di donne prive di impiego, di lavoratori in Cigs, di lavoratori/lavoratrici over 50 (quest’ultimi evidentemente solo se assunti ai sensi del comma 103).

Interessante l’indicazione – anche se immaginiamo operativamente alquanto complicata – che il divieto di cumulo opera “limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

In merito alla non cumulabilità degli incentivi si ritiene che, nonostante il rinvio al solo esonero previsto ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, il divieto valga anche per gli incentivi assunzioni al Sud (comma 893), considerato che trattasi, come già detto, del medesimo beneficio con innalzamento dell’aliquota “ordinaria” dal 50% fino al 100%. Si auspicano anche qui i necessari chiarimenti.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

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