20 Maggio 2016

Legge di Stabilità 2016: le novità fiscali commentate dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.20/E del 18 maggio 2016, ha offerto chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella L. n.208/15, che non sono oggetto di altri specifici documenti di prassi. Di seguito si segnalano alcune disposizioni di interesse tra le molte esaminate dalla circolare.

Qualificazione del reddito per soci delle cooperative artigiane (co.114): il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art.1, co.3, L. n.142/01, con la cooperativa stessa rientra, ai solo fini fiscali, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art.50 Tuir. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro, all’atto della propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio, “in forma autonoma”, la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art.6, L. n.142/01. La norma fa generico rinvio all’art.50 Tuir, senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento tra quelle previste: per ragioni logico sistematiche, l’Agenzia ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett.a), art.50 Tuir, riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.

Riduzione aliquota Ires (co.61): l’aliquota Ires ordinaria viene ridotta, passando dal 27,5% al 24%, a partire dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, viene rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta (dall’1,375% all’1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società in Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, inclusi nella white list.

Deduzione Irap per lavoratori stagionali (co.73): la norma riconosce la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.