9 Ottobre 2018

Manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo: l’interpretazione della recente giurisprudenza

di Luca Vannoni

Nell’attesa che sia depositata la sentenza della Corte Costituzionale in riferimento alla disciplina del licenziamento per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (le c.d. tutele crescenti), che, presumibilmente, renderà molto più vantaggiosa tale disciplina rispetto all’articolo 18, almeno per quanto riguarda i limiti massimi delle indennità risarcitorie, avendo perso il meccanismo cardine della predeterminazione del numero di mensilità in base all’anzianità aziendale, è interessante andare ad analizzare la giurisprudenza su uno degli aspetti che, nelle discipline sopra citate, trova una regolamentazione diametralmente opposta.

In base all’articolo 18, L. 300/1970, la manifesta insussistenza di un fatto posto a base di un licenziamento per gmo può generare l’ordine di reintegra (e 12 mensilità massimo di risarcimento); viceversa, in base all’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, non vi è più alcun regime particolare per la manifesta insussistenza del fatto nel gmo e, pertanto, l’unica conseguenza, a prescindere dalla gravità del vizio di motivazione (fermo restando licenziamenti discriminatori/disciplinari dissimulati e altre forme di nullità), è risarcitoria (fino a 36 mensilità).

La manifesta insussistenza del fatto è stato oggetto di recenti pronunce di legittimità, che possono essere utili per poter verificare i rischi di reintegrazione nei contenziosi sorti o futuri.

Con la recente ordinanza di Cassazione civile, Sezione lavoro, n. 22691/2018, si è chiarito che le ipotesi di “insussistenza del fatto” sono residuali, in quanto fungono da eccezione alla regola generale del risarcimento pecuniario, e connotate di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

Più in generale, la sentenza n. 16702/2018 ha evidenziato come non sia corretto equiparare la ritenuta carenza di prova in ordine alle ragioni oggettive poste a base del licenziamento con la manifesta insussistenza delle stesse, in contrasto con la lettera della legge e la giurisprudenza di legittimità. La verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento“, di cui all’articolo 18, comma 7, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza”, in particolare, va riferita a una chiara, evidente e facilmente verificabile (sul piano probatorio) assenza dei suddetti presupposti.

Da ultimo si segnala la sentenza di Cassazione civile, Sezione lavoro, n. 15523/2018, dove, in riferimento a un licenziamento per scarso rendimento per eccessiva morbilità, senza che sia stato superato il limite di comporto, in quanto legato alle problematiche organizzative derivanti, oltre a essere stato considerato illegittimo come licenziamento (la nota Cassazione n. 18678/2014, di segno contrario, rimane una pronuncia assolutamente isolata), ha avuto come conseguenza la reintegra, in quanto giudicata come non provata la sussistenza del fatto.

 

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