23 Maggio 2018

Le ultime novità in materia di mètaSalute

di Francesco Bosetti

In data 26 aprile 2018 è stato aggiornato il Regolamento di mètaSalute, nel quale sono contenute importanti novità in relazione alla gestione del Fondo. La principale riguarda la modalità di versamento della contribuzione mensile, che, a decorrere dal 1° aprile 2018, può essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello F24 con codice MET1; in alternativa, come precisato dalla circolare n. 1/2018 del Fondo, è rimasta attiva la possibilità di continuare a versare suddetta contribuzione mediante MAV.

 

Il Fondo mètaSalute

In occasione dell’ultimo rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria, sottoscritto in data 26 novembre 2016, le parti sociali, nell’ottica di un rilevante potenziamento degli strumenti di welfare contrattuale, hanno stabilito a decorrere dal 1° ottobre 2017 l’obbligatorietà di iscrizione al Fondo mètaSalute per tutti i lavoratori non in prova in forza a tale data; a decorre dal 1° aprile 2018 l’obbligo è stato esteso anche ai dipendenti di aziende che applicano il Ccnl per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria presenti in data 18 maggio 2017, giorno di sottoscrizione del rinnovo di tale Ccnl.

Il Fondo mètaSalute ha una funzione mutualistica e consente ai lavoratori iscritti di usufruire di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle garantite dal Ssn.

Sin dalla sua costituzione, avvenuta con atto pubblico il 21 novembre 2011, il Regolamento del mètaSalute ha subito numerose variazioni in relazione sia alla misura della contribuzione dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto sia alla modalità di versamento della stessa, che nel corso degli anni è passata da trimestrale a mensile (anticipata e successivamente posticipata); con il Regolamento approvato in data 26 aprile 2018 si dovrebbe essere arrivati a un punto fermo e, pertant, risulta opportuno riepilogare la disciplina e la relativa gestione del Fondo.

 

Lavoratori destinatari

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e dal 1° aprile 2018, le aziende che applicano rispettivamente il Ccnl dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e il Ccnl del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire dal Fondo metàSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti assunti con le seguenti forme contrattuali:

  • tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
  • apprendistato;
  • tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.

I lavoratori in forza dalla data del 1° ottobre 2017 (settore Metalmeccanica industria) e dalla data del 1° aprile 2018 (settore Orafo, argentiero e della gioielleria) sono pertanto iscritti obbligatoriamente al Fondo mètasalute; è prevista comunque facoltà del lavoratore di esprimere rinuncia scritta all’adesione al Fondo, da comunicare alla propria azienda.

L’articolo 1, Regolamento, prevede che possano iscriversi al metàSalute anche:

  • i lavoratori assunti con le tipologie di contratto elencate in precedenza, a cui si applicano Ccnl sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl Metalmeccanica industria, previo accordo, per ciascun settore, tra le organizzazione sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
  • i dipendenti delle parti stipulanti il Ccnl Metalmeccanica industria, anche se distaccati in base alla L. 300/1970;
  • i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’articolo 47, L. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti previsti per essere iscritti al Fondo e le imprese da cui dipendono possono continuare ad essere soci del mètaSalute se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.

 

Contribuzione da versare

La contribuzione, totalmente a carico azienda, è pari a 156 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 13 euro, ed è comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto ex articolo 1, commi 36-65, L. 76/2016.

L’articolo 8, Regolamento, prevede che la contribuzione è dovuta in misura piena in caso di:

  • tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
  • part-time;
  • aspettative per malattia;
  • congedo parentale;
  • sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’Inps;
  • Cig in tutte le sue tipologie;
  • lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda;
  • NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 ovvero ai sensi dell’articolo 7, L. 604/1966; in tal caso, la contribuzione sarà dovuta per un periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.

La contribuzione è dovuta per l’intero mese, nel caso in cui nel corso del mese si sia realizzata una delle seguenti fattispecie:

  • decesso del dipendente e/o dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto;
  • cessazione del rapporto di lavoro del dipendente o applicazione di Ccnl diverso da Metalameccanica industria e Oreficeria industria;
  • aspettativa non retributiva né indennizzata;
  • esclusione disposta dal CdA in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto.

 

La scelta dei piani sanitari

La contribuzione mensile dovuta al Fondo mètaSalute può differenziarsi a seconda dei piani sanitari scelti dai lavoratori (collettivamente o in gruppi omogenei), che, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono optare tra quelli messi a disposizione dal Fondo; in azienda possono essere attivati per i dipendenti, per accordo o per regolamento, un massimo di 3 piani sanitari.

Tali piani variano a seconda del massimale scelto dal dipendente e dell’inclusione nel piano sanitario dei familiari non fiscalmente a carico.

Il Fondo mètaSalute, per il triennio 2018-2020, prevede i seguenti piani sanitari:

Piani sanitari Contribuzione mensile
Piano base 13 euro su base annua
Piano A 16,67 euro su base annua
Piano B 21 euro su base annua
Piano C 24,34 euro su base annua
Piano D 28,17 euro su base annua
Piano E 34 euro su base annua
Piano F 67 euro su base annua

 

Modalità di versamento dei contributi

A decorrere dal 1° aprile 2018, come stabilito dalla circolare n. 1/2018, sono previste 2 modalità di versamento della contribuzione mensile:

  • versamento tramite modello di pagamento F24, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • versamento con Mav, il quale verrà generato dalla piattaforma mètaSalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quella competenza.

Soffermandosi sulla prima modalità di versamento, che rappresenta una novità rispetto alla disciplina del precedente Regolamento, con la risoluzione n. 90/E/2017, è stata istituita la causale tributo MET1 e, in sede di compilazione dell’F24, tale causale deve essere esposta nella sezione “INPS” indicando:

  • nel campo “codice sede”, il codice Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza[1] del contributo, nel formato “MM/AAAA”; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

 

Esempio di compilazione di F24 con scadenza 16 maggio 2018

A seguito del versamento del contributo in F24, l’azienda deve compilare dal mese di competenza di aprile 2018 il flusso UniEmens, secondo i codici convezione istituiti dalla circolare Inps n. 189/2017, che si differenziano in base alle diverse tipologie dei piani sanitari previste da mètaSalute a partire dal 2018.

Descrizione Codice F24 CodConv in Uniemens
mètasalute – Piano base MET1 MET1
mètasalute – Piano integrativo A MET1 META
mètasalute – Piano integrativo B MET1 METB
mètasalute – Piano integrativo C MET1 METC
mètasalute – Piano integrativo D MET1 METD
mètasalute – Piano integrativo E MET1 METE
mètasalute – Piano integrativo E MET1 METF

 

I datori di lavoro interessati dovranno, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzare l’elemento <ConvBilat>, inserendo nell’elemento <Conv>, in corrispondenza di <CodConv>, uno dei codici elencati in tabella e, in corrispondenza dell’elemento <Importo>, va evidenziata la quota parte del contributo, relativo al singolo lavoratore, per il corrispondente piano sanitario.

Il Fondo Mètasalute, nella circolare n. 1/2018, invita le aziende a inserire nella propria anagrafica presente nell’Area Riservata, sezione Sedi/Dipendenti, la matricola Inps che verrà indicata nel modello F24 e nel flusso UniEmens; in caso di più sedi è necessario specificare per ognuna di esse la matricola Inps corrispondente. L’assenza di tale informazione in anagrafica, precisa il Fondo, potrebbe pregiudicare la corretta riconciliazione della contribuzione versata nonché l’assegnazione dei lavoratori all’azienda.

Come già anticipato, rimane confermata la possibilità di continuare a pagare la contribuzione mediante Mav, il quale verrà generato dalla piattaforma mètaSalute non più nel mese in forma anticipata (Mav di competenza di marzo disponibile nel mese stesso), ma a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quello di competenza (ad esempio, il Mav di competenza di aprile sarà disponibile a maggio).

 

La gestione delle nuove adesioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori iscritti

La principale conseguenza della scelta dell’azienda di versare la contribuzione con F24 o con Mav è la differente modalità con la quale devono essere comunicati i dati anagrafici di un lavoratore neo-assunto avente diritto alla copertura assicurativa del Fondo mètaSalute.

Le aziende che intendano versare la contribuzione con Mav devono inserire mensilmente nell’area riservata, sezione Sedi/Dipendenti, le anagrafiche dei lavoratori neoassunti.

In caso di pagamento tramite F24 è necessario compilare il flusso UniEmens mensilmente trasmesso all’Inps, specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari; per escludere i lavoratori che non hanno diritto all’iscrizione a Mètasalute non deve essere indicato alcun codice nel flusso UniEmens.

L’articolo 8, Regolamento 26 aprile 2018, precisa che, a differenza delle nuove adesioni, le aziende, indipendentemente dal fatto che versino la contribuzione tramite F24 o Mav, continueranno a indicare mensilmente nell’anagrafica del Fondo – area riservata, sezione Sedi/Dipendenti – le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro.

La cessazione dell’adesione deve essere comunicata dall’azienda nell’area riservata entro l’ultimo giorno del mese in cui avviene la modifica dello stato del lavoratore e decorre dal 1° giorno del mese successivo.

Il diritto alle prestazioni e il relativo onere contributivo è dovuto per l’intero mese in cui viene indicata la data di cessazione della copertura.

 

ESEMPIO

Cessazione copertura 28 gennaio:

  • contribuzione dovuta fino al 31 gennaio;
  • prestazioni sanitarie fino al 31 gennaio;
  • cessazione contribuzione e prestazioni dal 1° febbraio.

 

Flexible benefit

Il Fondo mètaSalute, con la circolare n. 3/2018, ha comunicato che, in vista della corresponsione a decorrere dal mese di giugno 2018 del welfare contrattuale del valore di 150 euro, i lavoratori iscritti al piano base potranno scegliere entro il mese di maggio 2018 di destinare l’importo previsto dal flexible benefit con attivazione del piano sanitario integrativo C.

Il lavoratore iscritto al piano base, interessato a destinare il flexible benefit al piano C, deve comunicarlo all’azienda, la quale, entro il 31 maggio, provvederà a inserirlo accedendo all’area riservata, nella sezione “Flexible Benefit”, seguendo la procedura illustrata nell’apposito manuale presente nella sezione del sito del Fondo http://www.fondometasalute.it/resource/manuali.

La circolare n. 3/2018 ricorda infine che:

  • nel caso in cui il lavoratore abbia già inserito familiari non fiscalmente a carico in condivisione dei massimali nel piano base, è obbligatorio integrare la contribuzione generando un Mav che corrisponderà alla differenza tra l’importo già versato (149 euro) per il piano base e quello dovuto per il passeggio del familiare al piano C (284 euro), ovvero di importo pari a 135 euro. Il Mav integrativo potrà essere scaricato dall’area riservata del lavoratore a partire dal 1° giugno 2018 e dovrà essere pagato entro il 15 giugno 2018; il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dell’importo integrativo comporterà l’immediata sospensione delle prestazioni al familiare;
  • nel caso in cui il familiare non fiscalmente a carico sia stato inserito con il massimale autonomo, il lavoratore potrà scegliere se rimanere sul piano base, oppure versare l’importo integrativo di 240 euro per il passaggio al piano C; il mancato pagamento di tale importo non comporta la sospensione delle prestazioni al familiare.

[1] Erroneamente, nella risoluzione n. 90/E/2017 si fa riferimento al mese e l’anno di riscossione del contributo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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