Nuove disposizioni per rateizzazione con Agenzia delle entrate Riscossione
di Roberto Lucarini Scarica in PDF La scheda di EVOLUTION
Non è mai un bellissimo argomento quello della riscossione di tributi, contributi, sanzioni e quant’altro, ma talora, spesso direi, lo si deve affrontare nella pratica professionale.
Stavolta le novità ci giungono dalla recente Legge di Bilancio 2025, dove il Legislatore ha operato cercando, sia pur con cautela, di rendere un po’ più agevoli i pagamenti in rate per debiti accumulati.
Un primo aspetto, di assoluta rilevanza, si riscontra nella\ie di differente ammontare: quelle di valore inferiore o uguale a 120.000 euro; quelle di importo superiore a tale somma.
Ciò cui si deve fare molta attenzione, ed eccoci al secondo aspetto, è la domanda di dilazione da inviare al concessionario, che si può infatti distinguere tra:
- rateizzazione “su semplice richiesta”, la quale non prevede alcun onere documentale per il debitore, se non la presentazione dell’apposita domanda, di norma se di valore inferiore o uguale a 120.000 euro. In realtà, anche per tali valori, ove sia richiesto un numero di rate superiori al massimo standard (si veda tabella sotto), si andrà a ricadere nel successivo tipo di domanda;
- rateizzazione “documentata”, dove viene richiesto al debitore di fornire una prova della temporanea difficoltà, attraverso particolari conteggi e documenti, se di valore superiore a 120.000 euro.
Viene specificato dalla norma che per valore del debito dev’essere considerato quello delle somme a debito “comprese in ciascuna richiesta di dilazione”.
Dallo schema che segue si evidenzia la nuova sistemazione amministrativa:
Importo del debito | Massimo rate concedibili | Necessità documentazione | Data invio domanda |
≤ € 120.000 | fino a 84 | NO | Dal 2025 |
≤ € 120.000 | tra 85 e 120 | SÌ | Dal 2025 |
> € 120.000 | fino a 120 | SÌ | Per il 2025 ed anni precedenti |
Dove sta, quindi, la diversità tra dette richieste?
In sostanza, nelle domande c.d. “su semplice richiesta”, la necessaria situazione temporanea e DI obiettiva difficoltà economico finanziaria del debitore è semplicemente attestata dal medesimo, senza altre necessità. Nelle domande “documentate”, invece, sorgono oneri probatori derivanti dal calcolo di questi indicatori: indice di liquidità ed indice alfa, per società; Isee per imprese individuali o soggetti in contabilità semplificata. L’indice di liquidità è quello che, in sostanza, decide l’ammissibilità della domanda; l’indice alfa, invece, ci restituisce il coretto numero di rate che il concessionario potrà concedere.
Impossibile, in queste brevi note, entrare nel merito di tali questioni. Segnalo, tuttavia, il Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, la cui lettura non sarà una passeggiata, ma risulterà assai utile per poter ben operare; soprattutto sul tema della domandata “documentata” è davvero consigliabile valutare con attenzione detto atto, onde evitare dichiarazioni inopportune ovvero reiezioni della domanda stessa.
Le richieste di rateizzo potranno essere inviate a mezzo del sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ovvero redigendo gli appositi moduli da inviare via pec all’indirizzo dell’ufficio territorialmente competente. Resta, da ultimo, anche la consegna a mano allo sportello.
Segnalo, infine, che in caso di mancato pagamento di alcune rate, il debitore decade dalla rateizzazione; in specifico, per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, nel caso di mancato pagamento di n. 8 rate anche non consecutive.