13 Ottobre 2017

Obbligo denuncia infortunio di almeno un giorno: prime istruzioni Inail

di Redazione

L’Inail, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha offerto le prime istruzioni operative relative al nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni di almeno un giorno, in vigore dal 12 ottobre 2017, illustrando le modalità di trasmissione della comunicazione, le esclusioni, le sanzioni, il nuovo servizio on line, le istruzioni per la profilazione dei datori di lavoro e/o loro intermediari e le istruzioni per i lavoratori.

L’Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto (tramite le credenziali già in loro possesso) e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private (tramite il ruolo di “Utente con credenziali dispositive”), nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, quale esclusivo strumento di invio, per fini statistici e informativi, della comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi” del portale Inail.

Il servizio on line “Comunicazione di infortunio”, disponibile sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, è differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione (Industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat – Iaspa; Conto dello Stato; Navigazione marittima titolari di Pan; Agricoltura; Datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private).

La circolare precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i 3 giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965.

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”, hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail. Nella pagina “ELENCO DITTE IN DELEGA” sono presenti due nuove opzioni, che consentono agli Intermediari di effettuare l’adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo, effettuando la “Ricerca azienda agricola”, o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato Inail.

 

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