8 Novembre 2017

L’occasione di lavoro e l’ampiezza delle responsabilità del datore di lavoro

di Fabio Pontrandolfi

La Cassazione, con la sentenza n. 17917/2017, svolge una serie di riflessioni sull’ampiezza del concetto di occasione di lavoro ai fini dell’operatività dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, individuandone i confini in relazione ai concetti di rischio elettivo e di infortunio in itinere.

L’impostazione del giudice civile, confermando la propria tradizionale giurisprudenza, conferma l’esistenza di notevoli criticità nell’impianto normativo (e interpretativo) delle responsabilità (civili e penali) del datore di lavoro, in quanto legittima evidenti profili di responsabilità oggettiva, svalutando completamente i profili della colpevolezza e della possibilità, per il datore di lavoro, di dominare e governare il rischio.

 

Premessa

Il quesito al quale la Suprema Corte è chiamata a dare risposta è se integri gli estremi dell’occasione di lavoro (ovvero si tratti di un rischio elettivo, come tale, preclusivo dell’operatività dell’assicurazione sociale) la situazione un lavoratore (non dipendente, ma coltivatore diretto), che, in costanza di stato di temporanea inabilità al lavoro per le conseguenze di un pregresso infortunio, s’infortuni avendo proseguito l’attività lavorativa.

Il lavoratore sostiene che lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di inabilità per infortunio non costituisce rischio elettivo, frutto – nella ricostruzione fattane dalla giurisprudenza – di una libera scelta per effetto della quale il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che lo induce ad affrontare un rischio totalmente diverso da quello inerente all’attività lavorativa. In questo senso il giudice di legittimità si oppone alla conclusione della Corte d’Appello, secondo la quale, non dovendosi trovare al lavoro perché inabile per precedente infortunio, il lavoratore si era posto volontariamente in una situazione di “rischio che si sarebbe dovuto prevenire evitando la stessa occasione di lavoro“.

Il caso specifico coinvolge un lavoratore autonomo, dunque manca la figura del datore di lavoro che avrebbe potuto impedire l’azione o, quantomeno, vigilare sullo svolgimento di un’attività lavorativa coerente con l’inabilità.

Quello che rileva, tuttavia, è la ricostruzione dell’occasione di lavoro, a partire dalla diretta critica alla motivazione della Corte d’Appello, nella parte in cui rileva che, non dovendosi trovare al lavoro, perché inabile per precedente infortunio, il lavoratore si era posto volontariamente in una situazione di “rischio che si sarebbe dovuto prevenire evitando la stessa occasione di lavoro“.

Secondo la Suprema Corte, la motivazione del giudice di merito costituisce un assioma che porterebbe, con lo stesso metro, a negare l’occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una qualsiasi regola precauzionale (quale indubbiamente è quella di astenersi dal lavoro nel periodo di inabilità), si ponga in una situazione di pericolo (come quando infili la mano dentro una macchina pericolosa per recuperare un attrezzo da lavoro).

Ne conseguirebbe che, tutte le volte in cui il comportamento volontario e imprudente dello stesso lavoratore si ponga all’origine dell’infortunio, si dovrebbe allora dire negli stessi casi che l’infortunio si sarebbe potuto evitare, evitando, appunto, la stessa occasione di lavoro.

Ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto evitare verrebbe così escluso dalla tutela.

È alla luce di questo principio (e di questo contrasto) che va analizzata la nozione di occasione di lavoro, da porre in relazione al complesso sistema di responsabilità (assicurativa, civile e penale) del datore di lavoro, posto che i principi affermati hanno una valenza generale, applicabili anche alle ipotesi di lavoro subordinato.

La considerazione centrale riguarda l’incidenza della colpa del lavoratore sulla responsabilità del datore di lavoro.

 

La nozione di occasione di lavoro e la colpa del lavoratore

Sul versante assicurativo, si afferma che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di “occasione di lavoro” (articolo 2, D.P.R. 1124/1965) e, quindi, non considera ragione ostativa alla sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore.

Questo perché (nell’assicurazione sociale gestita dall’Inail) la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro e al comportamento del terzo).

L’affermazione, se pure può apparire teoricamente corretta a latere prestatoris (ossia nella logica della tutela oggettiva e sociale assicurata dall’ordinamento), produce effetti perversi sul versante della responsabilità del datore di lavoro, pure in assenza di fatti a lui imputabili.

Il riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale determina conseguenze economiche non irrilevanti: tra questi, la perdita di benefici erogati dallo stesso Istituto e l’incremento del premio.

Non si vede perché la colpa del lavoratore, pur lasciando operare l’assicurazione per la sua natura sociale, non debba produrre l’esclusione di effetti sulla posizione assicurativa del datore di lavoro, in assenza di una sua responsabilità, a meno che non si tratti di una responsabilità di posizione o oggettiva.

La Cassazione sostiene che la colpa del lavoratore non solo non rileva, ma è invece alla base del complessivo sistema protettivo apprestato dall’ordinamento, il quale, in armonia con gli articoli 32 e 38, Costituzione, si prefigge, anzitutto, lo scopo di proteggere, realmente, il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono comunque derivate.

Ecco, dunque, confermata l’impropria responsabilizzazione del datore di lavoro: partendo dalla tutela del lavoratore anche contro le proprie inadempienze (opzione astrattamente non contestabile, sul piano assicurativo-sociale), si afferma l’incidenza del comportamento colpevole anche sulla sfera del datore di lavoro (mitigabile in parte sul versante risarcitorio civilistico dal concorso della colpa del lavoratore).

 

Estensione della responsabilità del datore di lavoro

A questo primo rilievo si aggiunge quello relativo all’impostazione generale della posizione di garanzia del datore di lavoro, la cui portata è, sul versante degli infortuni e malattie professionali, notevolmente dilatata sino agli estremi della responsabilità oggettiva per effetto dell’interpretazione dell’articolo 2087 cod. civ..

In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’articolo 2087 cod. civ., ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

Trattandosi di una norma di chiusura dell’ordinamento, l’articolo 2087 diviene fonte di responsabilità che opera in mancanza di disposizioni specifiche, così rendendo sostanzialmente impossibile per il datore liberarsi da responsabilità e facendo cadere sull’impresa oneri evidentemente impropri.

Ancora, va osservato che l’esonero da responsabilità ingenerato dall’assicurazione, a norma dell’articolo 10, D.P.R. 1124/1965 (“L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”) è stato ormai pressoché totalmente superato, perdendo la tracce e le motivazioni che originariamente fondavano il sistema assicurativo.

Questo anche perché, passando al profilo della responsabilità penale, l’esonero opera solamente in assenza di comportamenti penalmente rilevanti del datore. Principio che garantirebbe la propria efficacia dirimente laddove il sistema penale fosse caratterizzato, nella materia della sicurezza sul lavoro, dalla tassativa, chiara e precisa individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti imputabili al datore di lavoro.

È da osservare che, invece, nonostante la giurisprudenza costituzionale e comunitaria pongano in luce le carenze del sistema penale da questo punto di vista, il datore di lavoro è pressoché sempre imputabile ai sensi della legge penale, proprio per l’assenza della dovuta tassatività degli obblighi e delle connesse responsabilità sul piano penale.

La giurisprudenza afferma, infatti, che, “in tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore; con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo” (Cass., Sez. IV, n. 46979/2015).

Ne consegue che il datore di lavoro è pressoché sempre in colpa ai fini penalistici, con influenza diretta sul meccanismo esonerativo dalla responsabilità ai fini assicurativi e civilistici, dal momento che il D.P.R. 1124/1965 esclude l’esonero proprio nelle ipotesi in cui sia riconosciuta una responsabilità penale del datore di lavoro. Quella che doveva essere la regola (esonero) è divenuta l’eccezione, così come l’eccezione (responsabilità penale) è divenuta la regola.

Va, poi, ricordato che il sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008 è interamente presidiato da normativa penale, sia che si tratti di violazioni sostanziali e rilevanti (omessa valutazione del rischio, mancata formazione, mancata dotazione di dispositivi di protezione individuale, mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, omesso rispetto di disposizioni specifiche) sia che si tratti di inadempimenti di portata assolutamente formale (come nel tema delle comunicazioni) o di rilievo nettamente inferiore (presenti sia nel testo del D.Lgs. che negli allegati tecnici, tutti sanzionati penalmente per effetto di rinvii normativi).

Nell’estendere la natura penale a tutte le violazioni, non solo si annulla la portata esonerativa dell’assicurazione sociale, ma si perde anche la forza preventiva del diritto penale, che, nella gradazione della risposta dell’ordinamento, assicura la propria funzione, se selettivamente (e in modo residuale) posto a tutela di beni riconoscibili come fondamentali altrimenti non adeguatamente tutelabili.

Il datore di lavoro risponde dunque ai fini assicurativi sia per comportamenti propri (perché sistematicamente penalmente rilevanti) sia per comportamenti altrui dei quali non ha responsabilità (per colpa del lavoratore o di terzi).

Nella nozione di occasione di lavoro, infatti, “rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo”.

 

Limiti all’operatività della tutela assicurativa: rischio elettivo e dolo del lavoratore

Dunque il limite dell’occasione di lavoro (e quindi dell’operatività della tutela assicurativa) è rappresentato unicamente dal rischio elettivo e dal comportamento doloso del lavoratore (articolo 65, D.P.R. 1124/1965).

Anche la nozione di rischio elettivo (“tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore”), tuttavia, lascia margini al residuare di responsabilità del datore di lavoro.

Infatti, la nozione di rischio elettivo viene ricondotta, nella sentenza in argomento, alle conseguenze di un rischio collegato a un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

La giurisprudenza individua in maniera piuttosto variegata i presupposti del rischio elettivo. A fronte dei riferimenti contenuti nella sentenza in commento, la medesima sezione lavoro della Cassazione aveva, solo qualche mese fa, evidenziato come di rischio elettivo e di conseguente responsabilità del lavoratore possa parlarsi “ove questi abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere. In altre parole, la responsabilità dell’infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini” (Cass., n. 7125/2017).

Questa accezione – che appare più elaborata rispetto alla precedente – sembra mutuare l’impostazione della giurisprudenza penale. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, n. 23090/2017) definisce abnorme il comportamento del lavoratore, che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

Nella sostanza è abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.

Si è anche affermato che deve trattarsi di un contegno eccezionale o abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che delinea l’abnormità del comportamento in presenza dell’imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore; imprevedibilità che non può mai ritenersi – e mai è stata ritenuta – quando la condotta del lavoratore è tenuta nell’espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli.

E ciò perché lo scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia nelle mansioni a lui affidate è ordinariamente presente, in quanto evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro.

La normativa antinfortunistica è infatti preposta a tutela anche (e soprattutto) dei comportamenti colposi dei lavoratori. Ciò rende necessario che vengano portate alla luce quelle circostanze peculiari del processo di lavoro che connotano la condotta dell’infortunato, in modo che, per dirla con una più recente ricostruzione, “essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è ‘interruttivo’ (per restare al lessico tradizionale) non perché ‘eccezionale’ ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare“.

Seguendo questa accezione, assumono rilevanza le istruzioni datoriali (il cui inadempimento genera responsabilità penale ex articolo 20, D.Lgs. 81/2008) e il fatto che l’azione del lavoratore si ponga al di fuori del rischio che il garante è tenuto a governare: se ne dovrebbe desumere che, in presenza di tali indicazioni (regole e divieti) o di norme di legge che facciano divieto di tenere un certo contegno, le differenti impostazioni incidono sull’operatività dell’assicurazione e delle conseguenti responsabilità del datore di lavoro.

Va, infatti, tenuto conto che il lavoratore – dopo l’avvento della normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, recepita prima con il D.Lgs. 626/1994 e poi con il D.Lgs. 81/2008 – non è più considerato soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche, ma, al contempo, destinatario iure proprio di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto attivo del reato. A lui il Legislatore ha assegnato un ruolo nuovo e attivo: egli è stato chiamato “a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva”. Secondo alcuni, il lavoratore è al tempo stesso soggetto/oggetto dell’obbligo di sicurezza.

Il sistema di sicurezza creato da tale normativa – ispirato a metodologie di tipo scientifico e ai principi della qualità totale (nell’ambito della quale a ogni soggetto è assegnato un ruolo preciso e coordinato) – ha così inteso responsabilizzare anche il soggetto più direttamente inserito nell’organizzazione aziendale, che, proprio per il suo ruolo, per la sua collocazione operativa e per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi. Per questo gli si chiede di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stessa giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. IV, n. 24139/2016) ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, a un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

Occorre, pertanto, verificare se l’intervento del lavoratore infortunato rientri nell’area di rischio che le norme antinfortunistiche erano destinate a garantire, per le modalità con le quali l’intervento medesimo è stato realizzato, in riferimento alla speculare possibilità di controllo e vigilanza, rispetto alle precise direttive organizzative impartite, che grava sulle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Vi sono, quindi, i margini per ripensare i confini delle differenti responsabilità, con l’auspicio che ci si orienti verso il superamento della responsabilità oggettiva, sia sul versante assicurativo (senza con ciò escludere alcuna tutela assicurativa per il lavoratore) sia su quello penale (mediante un’interpretazione della portata dell’articolo 2087 cod. civ. coerente con il riferimento alla sfera di gestione del rischio da ultimo valorizzata dalla giurisprudenza).

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Licenziamento per giusta causa e per motivi soggettivi