Permessi ex L. 104/1992: l’Inps non può apporre un termine al diritto alla fruizione
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 novembre 2024, n. 30628, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti sorge a seguito di presentazione della domanda amministrativa e a fronte della verifica, da parte dell’ente assicuratore, della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge; una volta accertato il diritto, la prestazione si intende riconosciuta sino a quando sopravvengano modificazioni tali da far venire meno i requisiti costitutivi del diritto. Invero, l’articolo 33, L. 104/1992 non prevede la potestà dell’ente previdenziale di apporre un termine alla titolarità del diritto (come, ad esempio, previsto dall’articolo 1, comma 7, L. 222/1984, per l’assegno ordinario di invalidità, espressamente caratterizzato dalla temporaneità della prestazione, misurata sul triennio), ma consente – all’Inps o al datore di lavoro – di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni per il godimento del diritto e prescrive la decadenza dal diritto qualora fatti sopravvenuti facciano venir meno le condizioni richieste per la legittima fruizione (articolo 33, comma 7-bis).