22 Gennaio 2019

Le politiche per le famiglie nella Legge di Bilancio 2019

di Cristian Valsiglio

La Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, prevede anche politiche familiari volte a valorizzare sistemi di welfare state. In particolare, l’intervento del Legislatore è volto ad ampliare tutele già esistenti, senza tuttavia incidere con novità di particolare rilevanza: di seguito si elencano le principali modifiche normative.

L’articolo 1, comma 278, L. 145/2018, prevede per l’anno 2019 l’aumento di un giorno del congedo obbligatorio del padre. Alla luce di tale incremento, per l’anno 2019, il padre lavoratore, entro 5 mesi dalla nascita del figlio/a o dall’ingresso del figlio/a adottivo in famiglia, dovrà usufruire del congedo “obbligatorio” di 5 giorni. Resta inalterata la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in luogo del congedo di maternità della madre.

L’articolo 1, comma 485, L. 145/2018, prevedendo un nuovo comma nell’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, amplia la gestione flessibile del congedo obbligatorio di maternità. Alla luce di tale modifica, alla formula tradizionale del 2 + 3 (2 mesi prima e 3 mesi dopo) se ne aggiunge una nuova, che consentirà di sfruttare tutti i 5 mesi come congedo post partum (formula: 0 + 5). Pertanto, la novella non prevede l’eliminazione della formula flessibile precedente (1 + 4), ma amplia fino ad arrivare alla formula 0 + 5 il congedo, con buona pace dei datori di lavoro, che potrebbero assistere al parto in luogo del vero padre.

L’articolo 1, comma 486, introduce il comma 3-bis all’articolo 18, L. 81/2017, in tema di smart working, prevedendo che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

In sostanza, la novella introduce l’obbligo per i datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di smart working di dare priorità alle richieste di adesione presentate delle lavoratrici entro i 3 anni dalla fine del congedo di maternità obbligatorio o dai lavoratori con figli portatori di handicap grave in base all’articolo 3, comma 3, L. 104/1992.

L’articolo 1, comma 488, L. 145/2018, prevede l’innalzamento del bonus asilo nido da 1.000 euro (per l’anno 2018) al 1.500 euro (per l’anno 2019) su base annua. L’Inps, sul proprio sito internet, ha informato che dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido per il 2019. In sostanza, in materia di politiche della famiglia, la Legge di Bilancio incide senza grosse novità, implementando e modificando normative già in essere. Completamente dimenticato il tema del welfare aziendale, che negli ultimi 3 anni ha avuto un ruolo principale nelle Leggi di Bilancio e che, forse, richiederebbe altri ampliamenti, come, a titolo esemplificativo, l’aumento del limite di esenzione di 258 euro previsto per i fringe benefit, importo, quest’ultimo, inalterato da ben 22 anni.

 

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